Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4540 del 08/10/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4540 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

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sul ricorso proposto da:
MORKA JACKSON N. IL 14/08/1990
avverso la sentenza n. 5188/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VERONA, del 24/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Verona, giudice per le indagini preliminari, con sentenza resa ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti dell’imputato, su richiesta
delle parti, la pena concordata per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, relativo
alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo marjuana.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo carenza di motivazione in

Considerato in diritto

1.11 motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La stessa emerge
atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione
contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il
patteggiamento e la disamina di non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle
cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.

3. Va rilevato, tuttavia, che nella specie la determinazione della pena inflitta (un
quattro di reclusione e C 9.000,00 di multa) è intervenuta sulla base di quadro
sanzionatorio superato dagli interventi legislativi sopravvenuti e dagli esiti della
sentenza Cod. Cost. n. 32 del 2014, che ha reso applicabile l’art. 73 DPR 309/90
nel testo anteriore alle modifiche apportate dalle disposizioni che avevano inasprito
il trattamento sanzionatorio per le c.d. droghe leggere.

4.S’impone, pertanto, l’annullamento sul punto dell’impugnata sentenza senza
rinvio, investendo la determinazione del trattamento sanzionatorio l’intero patto.

3.Nella specie la determinazione della pena inflitta (un quattro di reclusione e C
9.000,00 di multa) è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio superato dagli
interventi legislativi sopravvenuti e dagli esiti della sentenza Cort. Cost. n. 32 del
2014, che ha reso applicabile l’art. 73 DPR 309/90 nel testo anteriore alle modifiche
apportate dalle disposizioni che avevano inasprito il trattamento sanzionatorio per
le cd. droghe leggere.

4.S’impone, pertanto, l’annullamento sul punto dell’impugnata sentenza senza
rinvio, investendo la determinazione del trattamento sanzionatorio l’intero patto.

relazione alle ragioni per le quali non è stato ritenuto applicabile l’art. 129 c.p.p.

2. Deve considerarsi, tuttavia, che, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 32 del
12 febbraio 2014, viene in rilievo la disciplina in materia di sostanze stupefacenti
prevista dal DPR 309/1990, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla I.
21 febbraio 2006 n. 49, talché la pena per le sostanze di cui alle tabelle II e IV
dell’art. 14 risulta compresa tra il minimo di due anni ed il massimo di sei anni di
reclusione, laddove il testo oggetto della declaratoria d’incostituzionalità stabiliva un
più grave trattamento sanzionatorio, compreso tra un minimo di sei ed un massimo

3.Nella specie si tratta di più episodi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo
marijuana e la determinazione della pena inflitta (anni sei di reclusione e C
27.000,00 di multa) è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio superato dagli
interventi legislativi sopravvenuti e dagli esiti della sentenza Cort. Cost. n. 32 del
2014, che ha reso applicabile l’art. 73 DPR 309/90 nel testo anteriore alle modifiche
apportate dalle disposizioni che avevano inasprito il trattamento sanzionatorio per
le c.d. droghe leggere.

4.S’impone, pertanto, l’annullamento sul punto dell’impugnata sentenza senza
rinvio, investendo la determinazione del trattamento sanzionatorio l’intero patto.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma 1’8/10/2014.

di venti anni di reclusione, oltre la multa.

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