Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 454 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 454 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Palmintelli Giovanni, nato a Napoli il 29.3.37
imputato art. 44/c D.P.R. 380/01
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 3.7.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La Corte d’appello, nel ribadire il giudizio di responsabilità espresso dal Tribunale nei
confronti del ricorrente, accusato di varie violazioni edilizie, ha dichiarato la estinzione dei reati
di cui ai capi b) c) ed e) (contravvenzioni punite con la sola ammenda), rideterminando la condanna per
il reato di cui all’art. 44/c D.P.R. 380/01.
Con l’atto di gravame, il ricorrente deduce che la Corte ha errato nel computare i
periodi di sospensione della prescrizione visto che, quando il rinvio è per impedimento
legittimo del difensore, non può esservi differimento superiore a sessanta giorni.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
L’assunto difensivo è errato perché, trattandosi di fatti verificatisi a cavallo tra le due
discipline della prescrizione, deve applicarsi il regime precedente in quanto sicuramente più
(visto che prevede un termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi sei), al contempo, però, deve
Data Udienza: 25/10/2013
applicarsi anche l’art. 159 c.p. nella sua versione precedente che non prevedeva il limite dei 60
giorni nel caso di sospensione per legittimo impedimento del difensore o dell’imputato.
Nella specie, pertanto, il ragionamento della Corte è stato corretto ed, allo stato, non si
può tener conto della prescrizione intervenuta medio tempore perché la inammissibilità del
presente ricorso ha impedito l’instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione con
conseguente impossibilità, per questa S.C., di rilevare, ex art. 129 c.p.p., eventuali cause
estintive sopraggiunte.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013
Il Presidente
P.Q.M.