Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4539 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4539 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNICHEDDA MELA COSTANZO N. IL 06/08/1964
avverso il decreto n. 21/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 3 luglio 2012 la Corte di appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari, in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore
generale della sede e in parziale riforma del decreto del Tribunale di Sassari in
data 21 aprile 2011, applicativo nei confronti di Giannicchedda Mela Costanzo
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per

dovuto versare la cauzione di euro mille, prescrittagli nel decreto impugnato, da
sei mesi a venti giorni dalla notificazione del provvedimento di riforma.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Giannicchedda
tramite il difensore, il quale lamenta l’apoditticità della motivazione e l’esiguità
del termine di venti giorni assegnato dalla Corte di appello, poiché il proposto,
nullatenente e tossicodipendente da lungo tempo, soggiornante da oltre un anno
in una comunità terapeutica, avrebbe meritato il più ampio termine di sei mesi,
già stabilito dal Tribunale, per il versamento della cauzione.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità che
postulano una rivalutazione della congruità del termine prescritto per il
versamento della cauzione da parte del proposto, è inammissibile.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

la durata di anni quattro, ha ridotto il tempo entro il quale il prevenuto avrebbe

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

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