Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4539 del 08/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4539 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE PASCALIS VINCENZO N. IL 03/07/1975
avverso la sentenza n. 1610/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 08/10/2014
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado con la quale
l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 DPR 115/2002;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale
non aveva redatto la motivazione della sentenza in modo di far emergere il percorso logico
giuridico sotteso alla decisione;
artt. 581-591 C.P.P.;
– che, pertanto, ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8/10/2014
Il Consigliere Est.
Presidente
– Ritenuto che il motivo risulta privo di ogni specificità, in violazione del combinato disposto ex