Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45387 del 14/07/2015


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 45387 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Isola Davide, nato a Catania il 29 marzo 1991,
avverso il decreto del 17/04/2014 della Corte di appello di Caltanissetta,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le
ulteriori statuizioni di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con decreto deliberato il 17 aprile
2014, ai sensi degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, ha respinto l’appello proposto dal difensore di Isola Davide avverso il
decreto del Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, in data 10
luglio 2013, con il quale era stata disposta, nei confronti dell’Isola, la misura
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel
Comune di residenza per la durata di due anni e sei mesi.
La Corte territoriale ha sostenuto l’infondatezza del vizio formale denunciato
dal ricorrente per violazione del diritto di difesa e conseguente nullità del
provvedimento del Tribunale che aveva proceduto nonostante l’assenza del
difensore, il quale aveva tempestivamente comunicato la sua adesione

Data Udienza: 14/07/2015

all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dalla competente associazione
del l’avvocatu ra .
Al riguardo la Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità
in tema di partecipazione del difensore nel procedimento di prevenzione
(sentenze n. 25844 del 27/03/2013, n. 22717 del 22/03/2013 e n. 46808 del
6/11/2012), secondo la quale, pur essendo tale partecipazione prevista come
necessaria, l’unico impedimento a comparire che rileva, anche dopo l’entrata in

vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, sarebbe quello dell’interessato.

2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l’Isola
tramite il difensore, avvocato Salvatore Daniele del foro di Caltanissetta, il quale,
con unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,
denuncia la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in
relazione all’art. 420 cod. proc. pen.; all’art. 7, comma 4, d.lgs. 6/09/2011, n.
159 (già art. 4, sesto comma, legge n. 1423/1956); e all’art. 18 Cost.
Erroneo, in diritto, sarebbe il principio affermato dai giudici di merito,
secondo il quale la disciplina del legittimo impedimento non troverebbe
attuazione nell’ambito del procedimento di prevenzione; contraddittoria con tale
enunciazione sarebbe stata, nel procedimento de quo, la nomina di un difensore
di ufficio dell’Isola, una volta accertata l’assenza del difensore di fiducia, il quale
aveva tempestivamente comunicato al Tribunale la sua adesione all’astensione
collettiva dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali; l’art. 18 della
Costituzione sancisce il diritto di libera associazione cui va ricondotta la libertà
degli avvocati di astensione collettiva dalla partecipazione alle udienze; la più
recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto tale diritto di libertà, che,
esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di
autoregolamentazione approvato dall’apposita commissione di garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, impone al
giudice il rinvio della causa anche in caso di procedimento in camera di consiglio;
ciò sarebbe confermato dall’inciso contenuto nell’art. 3 del predetto codice di
autoregolamentazione, laddove non è posta alcuna distinzione tra le udienze alle
quali il difensore deve partecipare e le udienze alle quali può partecipare,
riconoscendosi comunque il diritto di astensione del difensore che aderisca
all’iniziativa di categoria legittimamente adottata; nel procedimento di
prevenzione, peraltro, la partecipazione del difensore è prevista come necessaria
dall’art. 7, comma 4, d.lgs. 6/09/2011, n. 159; la motivazione con la quale è
stata respinta l’eccezione di nullità sarebbe, pertanto, apparente e contraria alle
disposizioni normative e alla stessa più recente giurisprudenza di legittimità
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V’

favorevole alla tesi difensiva (citate sentenze della Corte di cassazione n. 19856
del 2014 e n. 18753 del 2014).
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 29 settembre
2014, ha chiesto invece il rigetto del ricorso, sulla base, testualmente, “della
prevalente giurisprudenza, contraria al riconoscimento di efficacia della

n.d.r.) ritualmente deliberata”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto posta all’esame del collegio attiene al dovere del
giudice, nel procedimento di prevenzione, di rinviare l’udienza in camera di
consiglio fissata per la discussione sulla misura, nel caso in cui il difensore di
fiducia del proposto abbia tempestivamente e ritualmente manifestato
all’autorità procedente la volontà di aderire all’astensione collettiva dalle attività
di udienza, proclamata dall’associazione di categoria nel rispetto del codice di
autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze, dichiarato
idoneo dalla commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali (è opportuno, incidentalmente, precisare che è
incontroversa in causa la ricorrenza dei presupposti di fatto su cui si innesta la
questione di diritto: rituale proclamazione dell’astensione collettiva dalle udienze,
comprensiva del giorno fissato per l’udienza in camera di consiglio, e valida
manifestazione della volontà adesiva del difensore di fiducia, rimasto assente
all’udienza ciononostante celebratasi).
La rilevanza della questione di diritto non sfugge, ove si consideri che il
procedimento di prevenzione personale, oggi disciplinato dall’art. 7 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, segue lo stesso modello procedurale
previsto per il procedimento di esecuzione (disciplinato dall’art. 666 cod. proc.
pen., alle cui disposizioni, in quanto compatibili, rinvia lo stesso art. 7, comma 9,
per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011),
esteso ai procedimenti di sorveglianza e in tema di misure di sicurezza (entrambi
disciplinati dall’art. 678 cod. proc. pen., anch’esso rinviante agli artt. 666 e 667,
comma 4, dello stesso codice); con l’ulteriore annotazione che, per tutti i
suddetti procedimenti e per quello di prevenzione in particolare, sono state
riconosciute e rafforzate, sia a livello normativo, sia con autorevoli interventi
giurisprudenziali, interni e sovranazionali, le garanzie giurisdizionali: si ricordano,
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dichiarazione di adesione individuale all’astensione collettiva (dalle udienze:

al riguardo, la sentenza della Corte EDU, 13/11/2007, caso Bocellari e Rizza c.
Italia, in tema di pubblicità dell’udienza nel procedimento di prevenzione quale
garanzia per il proposto, pur non essendo imputato, contro una giustizia segreta
che sfugga al pubblico controllo; la sentenza n. 93 del 2010 della Corte
costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità per contrasto con l’art. 117, primo
comma, Cost., dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell’art. 2-ter
della legge 31 maggio 1965, n. 575, all’epoca vigenti, nella parte in cui non

delle misure di prevenzione si svolgesse, davanti al tribunale e alla corte
d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica; e, più in generale, la sentenza della
Corte costituzionale n. 77 del 1995 sul carattere giurisdizionale del procedimento
per l’applicazione delle misure di prevenzione, tale da imporre in via di principio
l’osservanza delle regole -come quelle del contraddittorio- coessenziali al giudizio
in senso proprio, anche in difetto di un esplicito richiamo normativo all’interno di
ogni singolo intervento legislativo del settore, e, nella stessa linea, le sentenze n.
76 del 1970 e n. 7 del 1998 della Corte costituzionale relative al diritto di difesa
nel procedimento di prevenzione.

2. Con specifico riguardo al tema dell’assenza del difensore nell’udienza in
camera di consiglio, per adesione dello stesso all’astensione collettiva proclamata
dall’associazione di categoria, sono di recente intervenute due sentenze di
questa Corte di cassazione nella sua più autorevole composizione: Sez. U, n.
40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926 e 259927; Sez. U, n. 15232 del
30/10/2014, dep. 2015, in proc. Tibo, Rv. 263021 e 263022.
La prima sentenza, emessa in un caso di astensione del difensore
nell’ambito di un procedimento di cognizione, in cui il giudice di merito aveva
respinto l’istanza di rinvio motivando con l’esigenza di evitare ad un testimone,
residente in altra Regione, il disagio di dover affrontare un ulteriore lungo
viaggio per sottoporsi all’esame, ha precisato che il codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato
idoneo dalla commissione di garanzia per l’attuazione della legge 12 giugno
1990, n. 146, sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, giusta deliberazione
del 13 dicembre 2007, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2008, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e
valore di normativa secondaria e regolamentare, vincolanti

erga omnes, alle

quali anche il giudice è soggetto in forza dell’art. 101, secondo comma, Cost.; e
ha quindi osservato che, in tema di adesione del difensore all’astensione
proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra

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consentivano che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione

tale diritto di rilievo costituzionale ai sensi dell’art. 18 Cost. e i contrapposti diritti
e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario,
di cui agli artt. 24 e 111 Cost., è stato realizzato in via generale, secondo le
indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal
legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti
secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in

l’adesione all’astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle
competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta
interpretazione.
Tale sentenza ha, dunque, escluso che l’astensione del difensore dalle
udienze, in adesione alla protesta collettiva proclamata dalle associazioni di
categoria, costituisca un’ipotesi di legittimo impedimento, poiché essa è
manifestazione di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in
ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalla pluralità
delle fonti regolatrici, impone al giudice il rinvio dell’udienza; e
conseguentemente ha disposto l’annullamento della sentenza dibattimentale del
Tribunale di Ferrara, in data 17 aprile 2008, confermata dalla Corte di appello di
Bologna il 17 luglio 2012, per avere il Tribunale illegittimamente respinto
l’istanza del difensore dell’imputato di rinvio dell’udienza del 5 luglio 2007 per
sua adesione all’astensione proclamata dalle Camere penali.
La seconda sentenza pure a sezioni unite, deliberata il 30 ottobre 2014, ha
invece risolto negativamente la questione se, in relazione alle udienze camerali
nelle quali la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice sia tenuto a
disporre il rinvio della trattazione in presenza della tempestiva dichiarazione del
difensore della persona offesa di adesione all’astensione dalle udienze,
legittimamente proclamata dagli organismi di categoria, qualora il difensore
dell’imputato o dell’indagato non abbia espressamente o implicitamente
manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio
interesse ad una celere definizione del procedimento; e, per quanto
specificamente rileva in questa sede, ha affermato che, in tema di dichiarazione
di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle
udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della
categoria, la mancata concessione del rinvio della trattazione dell’udienza
camerale, da parte del giudice, in presenza di una dichiarazione effettuata o
comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo
comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la
mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c),
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materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se

cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a
partecipazione necessaria del difensore, e natura intermedia negli altri casi.
3. Nel caso di specie, quindi, trattandosi di procedimento di prevenzione con
udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore del proposto e
avendo quest’ultimo tempestivamente comunicato la sua adesione all’astensione
dalle udienze legittimamente proclamata dall’organismo rappresentativo

della trattazione dell’udienza del 10 luglio 2013, incorrendo così in una nullità
assoluta per violazione del diritto di difesa; ed altrettanto illegittimamente la
Corte di appello, investita dell’impugnazione avverso il decreto emesso dal
Tribunale il 10 luglio 2013, all’esito di udienza celebrata in assenza del difensore
di fiducia per adesione dello stesso all’astensione dalle udienze ritualmente
comunicata, ha respinto il gravame denunciante la predetta nullità.
Segue, ai sensi degli artt. 620 cod. proc. pen., l’annullamento senza rinvio
dell’impugnato decreto e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di
Caltanissetta per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte di appello di Caltanissetta per l’ulteriore corso.
Così deciso il 14 luglio 2015.

dell’avvocatura, ne discende che illegittimamente il Tribunale ha negato il rinvio

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