Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4538 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4538 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SGARZI GIADA N. IL 05/01/1984
avverso la sentenza n. 4631/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva
dichiarato l’imputato colpevole del reato di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza
stupefacente dei tipi hashish e allucinogeni, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V del D.P.R.
n. 309 del 1990.
L’imputato ricorre per cassazione deducendo nullità della sentenza per omessa indicazione nel

correlazione tra l’imputazione e la sentenza (art. 521 c.p.p.), questione dedotta nei motivi
d’appello e rispetto alla quale non è stata fornita adeguata risposta.

Considerato in diritto

I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché manifestamente infondati. Ed invero, in ordine al
primo motivo, è da rilevare che nel verbale di udienza è riportata l’indicazione relativa alle
conclusioni delle parti, mentre, quanto al secondo, si rinviene congrua motivazione riguardo al
punto controverso, rilevandosi l’avvenuta contestazione in fatto di tutte le imputazioni ascritte
e la compiuta difesa dell’imputata al riguardo.
E’ da rilevare, tuttavia, che, essendo stata riconosciuta nella fattispecie in esame l’ipotesi di cui
al comma quinto dell’art. 73 DPR 309/90, la sanzione oggi applicabile si attesta nell’ambito
della previsione sanzionatoria mitigata a seguito della modifica intervenuta con la I. 79/2014
(reclusione da sei mesi a quattro anni, e multa da euro 1.032 a euro 10.329).
Nella specie la determinazione della pena inflitta muove da una pena base che supera il
minimo edittale oggi previsto per l’ipotesi in esame.
Va disposto, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, imponendosi una rivalutazione dello stesso da parte del giudice di
merito alla luce della nuova previsione edittale.
Ai sensi dell’art. 624 c.p.p la statuizione attinente alla responsabilità dell’imputato assume
autorità di cosa giudicata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative al trattamento
sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Bologna. Rigetta nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. Pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma 1’8/10/2014

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Il Consigliere relatore

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