Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4537 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4537 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 29/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARGANO ALESSANDRO N. IL 27/08/1949
avverso l’ordinanza n. 2807/2011 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 26 novembre 2012 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma, giudice dell’esecuzione, pronunciando in
sede di opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, in relazione all’art. 672
cod. proc. pen., ha respinto la domanda di Gargano Alessandro, diretta ad
ottenere l’applicazione dell’indulto concesso con legge 31/07/2006, n. 241,

del 1990, commesso fino al giugno 2006, giacché il beneficio era stato
disposto per i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Gargano personalmente, il quale lamenta l’illegittimo rigetto della sua
richiesta di condono per la parte di reato commesso fino al 2 maggio 2006,
precisando di non aver commesso reati fine e di non aver dato alcun
contributo all’associazione dopo la suddetta data.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.
Esso postula l’aberrante scissione del reato permanente, che, com’è
noto, si consuma fino al momento in cui cessa la condotta criminosa.
In ogni caso, come pure rappresentato dal giudice dell’esecuzione, la
partecipazione del Gargano all’organizzazione finalizzata al narcotraffico si
protrasse fino al giugno 2006, poiché lo stesso è stato condannato per
specifici fatti di traffico illecito di sostanze stupefacenti, commessi nel mese
di giugno e, segnatamente, il 12 giugno 2006, come da capi di imputazione
puntualmente richiamati nel provvedimento impugnato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

alla pena subita per il delitto previsto dall’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

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