Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45363 del 09/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45363 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
ISABU INNOCENT N. IL 03/01/1982
EKHATOR REUBEN N. IL 24/08/1984
inoltre:
ISABU INNOCENT N. IL 03/01/1982
EKHATOR REUBEN N. IL 24/08/1984
avverso la sentenza n. 114/2012 GIUDICE DI PACE di ZOGNO, del
04/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,es o,,,,AL,
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Data Udienza: 09/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di Zogno
condannava Ekathor Reuben e Isabu Innocent, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche, alla pena di euro 3.800 di ammenda per il reato di cui
all’art. 10 bis d.lgs. 286/98.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte

bis cod. pen., avendo il giudice riconosciuto le circostanze attenuanti generiche
esclusivamente in considerazione della incensuratezza degli imputati.

3. Hanno proposto, altresì, ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a
mezzo del difensore di fiducia, denunciando il vizio della motivazione della
sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della
sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, devZmrA essere rigettatAsia il ricorso del Procuratore
generale che quello degli imputati.
Invero, non risulta che gli imputati abbiano formulato richiesta del beneficio
della sospensione condizionale, di tal che il giudice non era tenuto a concedere
d’ufficio la sospensione condizionale della pena ed il mancato riconoscimento del
beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di
motivazione (Sez. 4, n. 43113 del 18/09/2012, Siekierska, rv. 253641).
Quanto al rilievo posto a fondamento del ricorso del Procuratore generale,
premesso che nel verbale di udienza si dà atto che il pubblico ministero aveva
concluso chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per
entrambi gli imputati, deve ritenersi che, nella specie, il giudice nell’applicare le
circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 -bis cod. pen. non ha tenuto
conto unicamente dell’assenza di precedenti penali degli imputati, ma anche
degli altri indici desumibili di cui all’art. 133 cod. pen., norma che ha
espressamente richiamato.
Al rigetto del ricorso degli imputati consegue la condanna dei predetti al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

2

di appello di Brescia, denunciando la violazione di legge in relazione all’art. 62 –

Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 9 ottobre 2015.

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