Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4536 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4536 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASADIO PAOLO N. IL 22/12/1971
avverso la sentenza n. 4406/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/04/201%
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 aprile 2012 la Corte di appello di Firenze ha
confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio,
in data 12 febbraio 2010, con la quale Casadio Paolo era stato condannato alla
pena di mesi due di arresto per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 2, legge n.
1423 del 1956, perché, diffidato dal Questore di Lucca a non fare rientro nel

emesso il 31/08/2005, pur tuttavia faceva rientro nel centro anzidetto; in
Viareggio, il 29 marzo 2008.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Casadio tramite il difensore, il quale, con unico motivo, deduce la mancanza e/o
la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche, in ragione delle misere condizioni di vita e
della condotta coeva e successiva al reato.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.
Non sussiste all’evidenza alcun vizio della motivazione, avendo la Corte
respinto il richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in
ragione dei gravi e numerosi precedenti penali del Casadio e della sua
allarmante pericolosità.

2.

Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della

prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

1-

Comune di Viareggio per la durata di tre anni, giusta foglio di via obbligatorio

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

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