Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4536 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4536 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO MARKO N. IL 01/01/1995
avverso la sentenza n. 2400/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva
dichiarato l’imputato colpevole del reato di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V del D.P.R. n. 309 dei
1990.
L’imputato ricorre per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della

Considerato in diritto

L’impugnazione avanzata investe il trattamento sanzionatorio. In proposito è da rilevare che,
essendo stata riconosciuta nella fattispecie in esame l’ipotesi di cui al comma quinto dell’art.
73 DPR 309/90, la sanzione oggi applicabile si attesta nell’ambito della previsione
sanzionatoria mitigata a seguito della modifica intervenuta con la I. 79/2014 (reclusione da sei
mesi a quattro anni, e multa da euro 1.032 a euro 10.329).
Nella specie la determinazione della pena inflitta muove da una pena base di anni uno, mesi
sei di reclusione e 3.600,00 di multa, pena che supera abbondantemente il minimo edittale
oggi previsto per l’ipotesi in esame.
Va disposto, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, imponendosi una rivalutazione dello stesso da parte del giudice di
merito alla luce della nuova previsione edittale.
Ai sensi dell’art. 624 c.p.p la statuizione attinente alla responsabilità dell’imputato assume
autorità di cosa giudicata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative al trattamento
sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Torino.
Visto l’art. 624 cod. proc. Pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma 1’8/10/2014
Il Consigliere relatore

motivazione in punto di quantificazione della pena.

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