Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4535 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4535 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBIERI ANTONINO N. IL 02/10/1959
avverso l’ordinanza n. 1794/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 15 novembre 2012 il Tribunale di

sorveglianza di Catanzaro ha respinto le domande di affidamento in prova al
servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà avanzate da Barbieri
Antonino, poiché il suo nutrito curriculum criminale e la reiterazione di reati
specifici anche in tempi recenti, unitamente alle frequentazioni con persone

provinciale dei Carabinieri, segnalanti una recente denuncia del 5/10/2011,
costituivano indice di elevata pericolosità e inaffidabilità del condannato
ostative all’esecuzione penale esterna. Ha aggiunto che gli elementi positivi
rilevati dall’U.E.P.E. dovevano ritenersi inidonei a contribuire efficacemente
alla rieducazione del condannato e a prevenire la reiterazione di reati.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto impugnazione allo stesso
Tribunale, convertita in ricorso per cassazione, il Barbieri personalmente, il
quale deduce di non essere in espiazione di reati ostativi, di essere padre di
tre figli, di aver lavorato come trattorista, potatore e allevatore, e di non
essere pericoloso come sarebbe comprovato dal rigetto della proposta di
applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di cui
all’allegato provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia in data 13 giugno
2005.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso, proposto per motivi di puro merito non consentiti nel
giudizio di legittimità, è inammissibile.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro cinquecento.

l

pregiudicate e alle informazioni negative trasmesse dal Comando

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

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