Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4535 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4535 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANDOLFI CARMINE N. IL 18/05/1967
avverso la sentenza n. 2355/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato la Corte d’Appello di L’Aquila, confermava nel resto la sentenza del giudice di primo
grado che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 73 D.P.R.
309/1990;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio;

motivazione riguardo all’entità della pena inflitta, determinata in ragione della gravità del fatto
contestato desumibile dal quantitativo rilevante (oltre due Kg di cocaina) dello stupefacente
detenuto;
-che, pertanto, ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8-10-2014.

– Rilevato che il motivo d’impugnazione è manifestamente infondato in ragione della congrua

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