Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45348 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45348 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

Data Udienza: 21/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONFINDUSTRIA SICILIA
nei confronti di:
CATALDO SALVATORE N. IL 02/01/1949
CATANIA FILIPPO N. IL 28/05/1969
FAZZONE LORENZO N. IL 02/05/1977
MORISCA GIOACCHINO N. IL 01/09/1944
PILLITTERI CALOGERO N. IL 15/09/1970
PIPITONE VINCENZO N. IL 05/02/1956
TROIA MASSIMO GIUSEPPE N. IL 22/07/1975
inoltre:
CATALDO SALVATORE N. IL 02/01/1949
CATANIA FILIPPO N. IL 28/05/1969
FAZZONE LORENZO N. IL 02/05/1977
MORISCA GIOACCHINO N. IL 01/09/1944
PILLITTERI CALOGERO N. IL 15/09/1970
PIPITONE VINCENZO N. IL 05/02/1956
TROIA MASSIMO GIUSEPPE N. IL 22/07/1975
avverso la sentenza n. 1284/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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RILEVATO IN FATTO
1. Nell’ambito di un più vasto procedimento, il G.U.P. del Tribunale di
Palermo il 15/6/2012 ha emesso sentenza nei confronti di Cataldo Salvatore,
Catania Filippo, Fazzone Lorenzo, Morisca Gioacchino, Pillitteri Calogero, Pipitone
Vincenzo, Troia Massimo Giuseppe per le seguenti imputazioni:
I) Cataldo Salvatore, Catania Filippo, Fazzone Lorenzo, Morisca Gioacchino,
Puccio Carlo: per il delitto di cui all’art. 416 bis del Codice Penale per avere fatto
parte dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, avvalendosi della

assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro la vita,
l’incolumità individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, tra i
quali quelli di cui ai capi precedenti, nonché per acquisire il controllo di attività
economiche e appalti pubblici e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi
ingiusti;
Con l’aggravante di cui all’articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di
associazione armata;
Con l’aggravante di cui all’articolo 416 bis comma quinto c.p., trattandosi di
attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di
delitti e in particolare:
Cataldo Salvatore, per avere partecipato alle attività criminali della famiglia
mafiosa di Carini, costituendo un punto di riferimento nel territorio di Carini per
le questioni legate al pagamento del c.d. pizzo, per aver messo a disposizione
un proprio fondo per seppellire i cadaveri di Giovanni Bonanno e Spatola
Bartolomeo, e per aver partecipato alla commissione di gravi fatti di sangue
commessi sul territorio di Carini;
Catania Filippo, per avere svolto la propria attività imprenditoriale
nell’interesse dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, instaurando rapporti di
cointeressenza economica con l’esponente mafioso Bonanno Giovanni,
agevolandone gli incontri riservati con gli altri esponenti mafiosi presso il suo
locale di viale Del Fante, per avere prestato assistenza logistica ed ospitalità agli
esponenti mafiosi latitanti Lo Piccolo Sandro, Lo Piccolo Salvatore, Franzese
Francesco, Pulizzi Gaspare, per avere mantenuto rapporti epistolari con il
latitante Sandro Lo Piccolo al quale richiedeva di intervenire in relazione a
diverse questioni di carattere personale o a controversie di natura economica,
ricevendone immediato sostegno.
Fazzone Lorenzo per avere partecipato all’organizzazione mafiosa ed in
particolare per avere veicolato la corrispondenza epistolare da e per i latitanti
Adamo Andrea, Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro.

1

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di

Morisca Gioacchino per avere partecipato all’organizzazione mafiosa Cosa
Nostra e in particolare alla famiglia mafiosa di Resuttana, agendo come
materiale esecutore delle attività estorsive.
Con la recidiva semplice per Cataldo Salvatore (art. 99 comma 1 e 5 C.P.).
Con la recidiva specifica per Morisca Gioacchino (art. 99 comma 1, comma 2
n. 1 comma 5 C.P.).
In Palermo e provincia fino alla data del 13.12.2010.
II) Morisca Gioacchino: per il delitto di estorsione aggravata (artt. 629

conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203), per avere, mediante
minacce consistite nel manifestare l’appartenenza all’associazione mafiosa
Cosa Nostra e nel prospettare al capo cantiere Li Cavoli la perpetrazione di
danni ai lavori edili realizzati in via dei Nebrodi, ed in virtù della forza
derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione,
ottenuto un ingiusto profitto ai danni dell’imprenditore Iacopelli Cristofaro,
costringendolo a pagare la somma di 1.700 C.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare
l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra (art. 7 D.L. 152\91).
Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere
da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis C.P. .Con la recidiva specifica (art. 99 comma 1, comma 2 n. 1, comma 5 C.P.)
In Palermo nel 2006
III) Troia Massimo Giuseppe: del delitto di estorsione aggravata ( 110 e
629 co. 2 in rel. al n. 3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.
152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in concorso e su
incarico di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro, sino al loro arresto, con
l’esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza alla
associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, ottenuto Troia Massimo un
ingiusto profitto ai danni di Purpura Saverio, gestore del distributore di
carburanti Tamoil sito in via Ugo La Malfa nr. 9127, costringendolo a versare la
somma di 20.000 C quale ‘messa a posto”. Agendo su richiesta di Lo Piccolo
Salvatore Giovanni e Lo Piccolo Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività
estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di
avvantaggiare l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra
Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere
da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis C.P.

2

c.p. in rel. al n. 3 c. 2 dell’art. 628 C.P., art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152,

In Palermo, sino al novembre del 2007
IV) Pipitone Vincenzo: del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt.
81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13
maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere
Pipitone Vincenzo, esponente della famiglia di Carini, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e
minaccia derivanti dalla loro appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa
Nostra, costretto Conigliaro Giulio, Conigliaro Matteo e Conigliaro Stefania,

la somma complessiva di 20/25 mila C quale “messa a posto” per la
realizzazione del complesso immobiliare di 45 alloggi in via Tazio Nuvolari a
Capaci (costruito per conto della cooperativa edilizia Stratos), cosi facendo
conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto;
Agendo su richiesta di Lo Piccolo Salvatore Giovanni e Lo Piccolo Sandro,
cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare
l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra (art. 7 D.L. 152\91).
Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere
da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis C.P. .In Carini dal 2002 al 2007
V) Pillitteri Calogero: per il delitto di estorsione aggravata e continuata (
artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2 in rel. al n. 3 c. 2 dell’art. 628 C.P. e art. 7 D.L.
13 maggio 1991 nr. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203) per avere, in
concorso con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia
derivanti dalla sua appartenenza all’organizzazione mafiosa Cosa Nostra,
costretto Gallo Giovanni, titolare della omonima ditta individuale, a versare un
acconto di 3000 Euro di una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale
“messa a posto” per la realizzazione di una attività di ristrutturazione edilizia di
un immobile sito in via Lanza di Scalea n. 2213, cosi facendo conseguire alla
medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto;
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di
avvantaggiare l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra
Con la circostanza aggravante della violenza e/o minaccia posta in essere
da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art.416 bis C.P.
Con la recidiva generica (art. 99 comma 1 e comma 5 C.P.).
In Palermo dal 2005 al 2007
3

titolari della CO.MAT. SRL. con sede in Carini, Via Provinciale nr. 68, a versare

Ha quindi condannato Cataldo Salvatore alla pena di anni dieci di
reclusione; Catania Filippo, riqualificata l’imputazione di cui al capo I in
favoreggiamento aggravato dall’art. 7 D.L. 152 del 1991, alla pena di anni
quattro di reclusione (assoluzione per insufficienza della prova della
commissione del fatto invece per l’accusa di trasferimento fraudolento di valori);
Fazzone Lorenzo, riqualificata l’imputazione in quella di concorso esterno a
Cosa Nostra, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione; Morisca
Gioacchino alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro

dell’intraneità e ritenuta la recidiva reiterata (assoluzione per insufficienza della
prova della commissione del fatto per il delitto di associazione mafiosa); Pillitteri
Calogero, esclusa la continuazione e l’aggravante dell’intraneità a Cosa Nostra,
ritenuta la recidiva semplice, alla pena di anni sei di reclusione ed Euro
1.000,00 di multa; Pipitone Vincenzo alla pena di anni sei di reclusione ed Euro
2.000,00) di multa (in continuazione con la sentenza di condanna, irrevocabile il
9.1.2010, per il più grave reato di associazione mafiosa aggravata); Troia
Massimo Giuseppe, ritenuta la fattispecie del tentativo, alla pena di anni cinque
e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Seguivano le sanzioni accessorie e il risarcimento dei danni in favore delle
parti civili costituite (enti territoriali e associazioni di tutela) Presidenza Consiglio
dei Ministri, Confindustria Sicilia, Confcommercio Palermo, Regione Sicilia,
Centro Studi Pio La Torre, Confindustria Palermo, Associazione Solidaria SCS
ONLUS, S.O.S. Impresa Palermo, coordinamento vittime estorsioni e usura,
Associazione Libero Futuro Antiracket, FAI, Comitato Addio Pizzo; condannava
altresì il Morisca al risarcimento dei danni in favore di Iacopelli Cristoforo.

2. La Corte di appello di Palermo con sentenza emessa in data 10 gennaio
2014, su impugnazione degli imputati e del procuratore della Repubblica
proposta nei confronti di Filippo Catania, Gioacchino Morisca e Calogero
Pillitteri, in riforma della sentenza appellata dichiarava Catania Filippo colpevole
del delitto di cui al capo I come originariamente contestato, e lo condannava
alla pena di anni otto di reclusione, sanzioni accessorie; Morisca Gioacchino
colpevole anche del delitto di cui al capo I, unificato in continuazione con il reato
per cui aveva riportato condanna, ritenuta la sussistenza della contestata
aggravante dell’intraneità, e lo condannava alla pena di anni otto di reclusione
ed euro 6000 di multa, libertà vigilata per anni tre; aumentava ad anni sei, mesi
otto di reclusione ed euro 5000 di multa la pena inflitta a Pillitteri Calogero,
ritenuta sussistente la circostanza aggravante dell’intraneità in relazione al
reato per cui aveva riportato condanna; riduceva la pena inflitta a Cataldo
4

1.000,00 di multa per l’estorsione aggravata sub II, esclusa l’aggravante

Salvatore ad anni otto mesi quattro di reclusione; riduceva ad anni tre e mesi
quattro di reclusione la pena inflitta a Lorenzo Fazzone in relazione al reato
ritenuto in sentenza, da considerarsi consumato fino al dicembre 2007; riduceva
ad anni cinque di reclusione la pena inflitta a titolo di continuazione a Vincenzo
Pipitone. Confermava nel resto le statuizioni contenute nella sentenza appellata
e condannava Catania e Morisca al risarcimento dei danni in favore delle parti
civili costituite per il reato associativo.

imputati su indicati e ne chiedono l’annullamento sulla base dei motivi che
seguono, sinteticamente riassunti in conformità a quanto previsto dall’art. 173
disp. att. del codice di rito.

4. Catania Filippo, a mezzo degli avvocati Fabio Calderone e Giuliano
Dominici, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea
applicazione della legge penale in relazione all’art. 416 bis c.p. e alle sue

contestate aggravanti, nonché l’inosservanza delle condizioni che legittimano la
reformatio in peius della prima sentenza in relazione all’art. 6 CEDU, alla regola

di giudizio dettata dall’art. 533/1 c.p.p., alla prescrizione di cui all’art. 546 lett. e
c.p.p., alla regola di valutazione della prova di cui all’art. 192/3 c.p.p., ed infine
la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
4.1. Nella sentenza di appello si era rilevato che Catania, in primo grado,
era stato ritenuto responsabile di favoreggiamento «aggravato ai sensi dell’art. 7
D.L. 152 del 1991, con specifico riferimento soprattutto, a tenore della
motivazione del Gup, all’aver favorito la latitanza di soggetti appartenenti con
ruoli di preminenza all’organigramma di Cosa Nostra, nell’aver messo
l’appartamento della propria madre a disposizione di alcuni di costoro e
nell’avere intrattenuto rapporti strettissimi di natura epistolare con i Lo Piccolo,
reputati indubbiamente sintomatici del coinvolgimento favoreggiativo di stampo
mafioso dell’imputato». In accoglimento dell’appello proposto dal procuratore
della Repubblica, la Corte distrettuale aveva ripristinato l’originaria imputazione
avendo ritenuto come Catania, “lungi dall’essere un semplice favoreggiatore,
fosse in realtà un soggetto tanto spavaldamente organico alle dinamiche di Cosa
Nostra da mettere in termini di continuità, a disposizione, i propri esercizi
commerciali per contribuire a risolvere uno dei problemi da sempre caratteristici
delle organizzazioni mafiose: quello della logistica e della riservatezza delle riunioni operative. Catania lo ha fatto reiteratamente e questo è un contributo
decisivo e preciso al mantenimento delle condizioni ottimali di vita
dell’organizzazione, non certo il favoreggiamento di un amico”. Secondo il
5

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli

ricorrente, la finalità di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa era già stata
presa in considerazione dal primo giudice con il riconoscimento della specifica
aggravante, che non era cosa diversa dal contribuire a risolvere il problema
logistico degli associati. Il giudice di primo grado con motivazione ampia e
dettagliata aveva, all’esito dell’attività integrativa di indagine, escluso che Catania
fosse “uomo d’onore” e aveva ricondotto i comportamenti posti in essere -”
condusse, ospitò ed in alcune occasioni rimase in compagnia di “Uomini d’Onore”
latitanti nell’abitazione della madre in via Cruillas 90″; mise a disposizione di

del favoreggiamento aggravato. La sentenza impugnata, in contrasto con
l’insegnamento delle Sezioni Unite 22327 del 21 maggio 2003, aveva
erroneamente ritenuto che la finalità del singolo di agevolare l’associazione
mafiosa fosse equivalente alla volontà di far parte della stessa. La sentenza aveva
omesso la valutazione di tutti i dichiaranti, che avevano escluso l’intraneità di
Catania a Cosa Nostra, e aveva attribuito rilievo alla missiva a questi inviata da
Sandro Lo Piccolo in occasione della morte della madre, agli sporadici incontri con
costui, alla cifratura del nome del destinatario della missiva: comportamenti
questi compatibili con il ruolo di favoreggiatore e come tali riconosciuti nei
confronti di tale Parisi.
4.2. Con il secondo motivo, richiamando dottrina, la difesa del ricorrente
sulla scorta della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo nel caso Dan
contro Moldavia, e della successiva giurisprudenza di legittimità, ritiene che la
Corte non avrebbe potuto procedere alla riforma in peius della decisione di primo
grado senza procedere alla riassunzione delle prove.
4.3. Il terzo motivo deduce mancanza di motivazione. La difesa nei motivi di
appello aveva censurato la decisione di primo grado per non aver considerato
quanto emerso in altro giudizio, in cui altri soggetti erano stati imputati di
favoreggiamento per l’ospitalità concessa a Lo Piccolo nell’abitazione della casa
della madre di Catania. In quel contesto erano mancati riferimenti diretti e univoci
sulla presenza di Filippo Catania. La difesa aveva altresì contestato il valore
attribuito agli incontri casuali e non concordati tra Catania e Lo Piccolo; alla
lettera di condoglianze, mai ricevuta, in cui la sigla Y doveva essere ricondotta al
latore della missiva e non al destinatario; agli incontri di Bonanno con terzi presso
il suo esercizio commerciale di parrucchiere, dimostrando l’inesistenza di una
saletta riservata adatta allo scopo. La Corte di secondo grado aveva
sbrigativamente risposto ai motivi escludendo la sussistenza delle contraddizioni
indicate dalla difesa nelle dichiarazioni di Franzese e Pulizzi.
4.4. Ulteriore doglianza concerne la circostanza che la sentenza impugnata,
riqualificando il fatto contestato, non aveva verificato la configurabilità di diverse
6

Giovanni Bonanno il suo negozio di parrucchiere per incontri con terzi- nell’alveo

e meno gravi fattispecie delittuose, quali quella prevista dall’art. 418 cod. pen.
Inoltre, anche nell’ottica prescelta, nella determinazione del trattamento
sanzionatorio per stabilire la normativa applicabile a fronte delle modifiche
intervenute, si sarebbe dovuta considerare l’obiettiva limitazione nel tempo del
contributo prestato, considerando che, pur a fronte della contestazione del reato
“fino al 13 dicembre 2010”, le condotte erano terminate con l’arresto di Lo Piccolo
nel 2007 e l’uccisione di Bonanno nel 2006. Si contesta altresì la sussistenza delle
aggravanti contestate e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

nuovi ribadendo che la condotta del ricorrente era già stata valutata in primo
grado in termini di favoreggiamento e che era assente la prova che la condotta
tenuta fosse stata diretta a contribuire al raggiungimento degli scopi
dell’associazione; sotto altro profilo, rileva che in ogni caso nel ricorso era stata
prospettata anche l’ipotesi del concorso esterno nell’associazione mafiosa,
qualifica questa riconosciuta ad altro coimputato in posizione similare. Ribadisce
che la condotta tenuta era cessata prima dell’entrata in vigore della legge n. 125
del 24 luglio 2008.

5. Nell’interesse di Cataldo Salvatore sono stati presentati due ricorsi.
5.1. L’avvocato Bonsignore deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 416 bis c.p., 125, 192 commi 1, 2, 3 e 4,
238 bis e 546 comma 1 lett. e) c.p.p.
Cataldo Salvatore era stato ritenuto responsabile del delitto di partecipazione
ad associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p., unitamente ad altri soggetti, «per
avere partecipato alle attività criminali della famiglia mafiosa di Carini,
costituendo un punto di riferimento nel territorio di Carini per le questioni legate
al pagamento del pizzo, per avere messo a disposizione un proprio fondo per
seppellire i cadaveri di Giovanni Bonanno e Spatola Bartolomeo, e per aver
partecipato alla commissione di gravi fatti di sangue commessi sul territorio di
Carini. In Palermo e provincia fino alla data del 13.12.2010».
Secondo il ricorrente, che richiama i principi di matrice giurisprudenziale, la
condotta del partecipe, sotto il profilo dell’elemento oggettivo, deve presentarsi
come finalizzata a cooperare alla permanenza dell’organizzazione associativa
stessa, e non semplicemente all’attuazione di taluno dei fini specifici del sodalizio.
Sotto il profilo psicologico, il dolo è caratterizzato dalla consapevolezza e dalla
volontà di associarsi, con lo scopo di contribuire alla realizzazione del programma
criminoso dell’associazione e dipende non solo dalla volontà di colui che
all’associazione intende aderire, ma anche di quella di tutti gli associati o di coloro
che li rappresentano. La prova del reato richiede indizi gravi, precisi e concordanti
7

4.5. In data 4 maggio 2015, la difesa di Filippo Catania ha depositato motivi

dai quali ricavarsi la sicura dimostrazione della costante e duratura permanenza
del vincolo, che non può identificarsi nella contiguità compiacente, vicinanza o
disponibilità, quando a questi atteggiamenti non si accompagni l’assunzione di un
ruolo all’interno della struttura.
A fronte della pluralità di comportamenti riportati nel capo d’imputazione, la
sentenza impugnata aveva ritenuto provati soltanto gli episodi di soppressione di
cadavere. Secondo il ricorrente, l’aver concorso occasionalmente, mettendo a
disposizione il proprio terreno, in un solo reato-fine non era dimostrativo di un

Osserva ancora che la prova dell’occultamento del cadavere di Bonanno
Giovanni era stata desunta dalla sentenza irrevocabile emessa nei confronti del
ricorrente. Tuttavia, gli accertamenti contenuti nelle sentenze irrevocabili, rese in
un altro procedimento, non acquisiscono ex sé valore di prova ma, in base all’art.
238 bis c.p.p., richiedono altri elementi di prova. Nel caso in esame, non vi erano
altri elementi di prova diversi dalle dichiarazioni rese da Gaspare Pulizzi, cioè colui
che nell’altro procedimento aveva reso le dichiarazioni utilizzate per
l’affermazione della responsabilità. Peraltro, lo stesso Pulizzi nel processo aveva
ammesso di non sapere se Cataldo fosse stato o meno a conoscenza
dell’occultamento nel proprio fondo del cadavere di Bonanno. La sentenza
impugnata aveva violato le regole probatorie poste dall’art. 192 del codice di rito.
Secondo il ricorrente, quindi, la realizzazione di un solo fatto di reato non sarebbe
sufficiente a determinare la sua partecipazione nell’associazione, atteso che
nessuno dei collaboratori di giustizia sentiti nel processo lo aveva indicato come
partecipe.
5.2. Violazione dell’all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione
agli artt. 416 bis c.p., 1 D.L. n. 92/2008 (conv. dalla L. n. 125/2008), 125 e 546
comma 1 lett. e) c.p.p.. La Corte distrettuale aveva desunto l’appartenenza del
ricorrente all’associazione mafiosa dall’episodio di occultamento di cadavere a lui
contestato, con sentenza ormai divenuta irrevocabile, «in Palermo, 111.1.2006».
Non vi era quindi prova di una partecipazione del Cataldo in data successiva al
gennaio 2006, e doveva quindi applicarsi la normativa di cui all’art. 416 bis c.p.
antecedente la riforma del D.L. n. 92/2008, conv. dalla L. n. 125/2008, che aveva
aggravato le sanzioni.
5.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione
all’art. 416 bis, commi 4 e 6, c.p. La natura oggettiva delle aggravanti contestate
comportava l’estensione anche al ricorrente della sentenza emessa da Cass., Sez.
V, 21 dicembre 2012, n. 38687, che ha esteso gli effetti del ricorso sul punto
anche agli altri imputati che non avevano dedotto la medesima questione.
Cataldo avendo chiesto l’assoluzione dal delitto di cui all’art. 416 bis c.p. aveva
8

vincolo durevole e permanente all’associazione.

diritto, pur senza specifica doglianza, ad una verifica sulla sussistenza
dell’aggravante, a maggior ragione perché, in sede di discussione, essa era stata
espressamente sollecitata. La sentenza impugnata non aveva motivato in ordine
alla riferibilità delle armi anche al ricorrente, né aveva provato che l’associazione,
nel suo complesso (e non già i suoi singoli associati), avesse finanziato, con i
proventi delle attività illecite, un’attività economica di dimensioni tali da
prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi
beni o servizi, e la consapevolezza dell’avvenuto reinvestimento delle utilità

trattamento sanzionatorio, e, in particolare, per la mancata concessione delle
“circostanze attenuanti generiche” e l’applicazione della “misura di sicurezza”
della libertà vigilata per la durata di anni 3, senza che fosse data spiegazione
delle ragioni di tale statuizione.
5.4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione
agli artt. 62 bis, 63 comma 4, 99, 132, 133, 416 bis commi 4 e 6 e 417 c.p., 125
e 546 comma 1 lett. e) c.p.p. La sentenza impugnata, in violazione dell’art. 63,
comma 4, c.p. aveva applicato oltre alle due aggravanti ed effetto speciale, di cui
rispettivamente ai commi 4 e 6 dell’art. 416 bis, anche l’aumento per la recidiva
erroneamente ritenuta obbligatoria. Non era stato considerato che per
giurisprudenza costante, anche delle sezioni unite, l’aumento per la recidiva in
forza della norma sopra richiamata era facoltativo. La sentenza era censurabile
anche in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
5.5. L’avvocato Antonino Mormino deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed
e) per erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione all’art. 416 bis c.p. e
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione emergente dal testo del
provvedimento impugnato. Nel quadro di fatto già illustrato dal precedente
difensore, secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe dovuto, anche in
relazione all’addebito relativo all’esazione del pizzo, utilizzare lo stesso parametro
di giudizio che aveva portato ad assolvere Cataldo dall’imputazione di omicidio,
pur promanante dalle dichiarazioni dello stesso collaboratore Pulizzi. Era stata
quindi trascurata la regola di giudizio imposta dall’art. 192 c.p.p. e ciò aveva
comportato un cortocircuito nel ragionamento della Corte giacchè, pur non
essendo stato accertato processualmente in assenza di elementi di riscontro che
Cataldo avesse posto in essere effettivamente detta condotta, tuttavia essa
concludeva che la dichiarazione del Pulizzi, era “ulteriore elemento utile a
corroborare il quadro oggettivo che va pertanto confermato”. Uguale errore
nell’applicazione della legge processuale penale il ricorrente rinviene nella
contestazione di “aver messo a disposizione un proprio fondo per seppellire
9

procurate dalle azioni criminose. Infine, il ricorrente si duole anche del

cadaveri di Bonanno Giovanni e Spatola Bartolomeo”. In sintesi, si sostiene che
con sentenza passata in giudicato era stata sancita l’affermazione della penale
responsabilità del Cataldo per il reato di concorso nell’occultamento del cadavere
di Bonanno Giovanni, aggravato dall’art. 7 DL. 152/91. L’azione penale non era
stata invece esercitata per l’occultamento del cadavere di Spatola Bartolomeo,
rinvenuto nello stesso fondo di proprietà di Cataldo, essendo stato escluso da
Pulizzi il concorso nel reato. Secondo il ricorrente non poteva quindi questo
addebito essere posto a carico come prova della sussistenza del vincolo

La Corte di secondo grado affermando che Cataldo aveva “reiteratamente
cooperato all’organizzazione mafiosa curando l’importantissima fase della
sparizione di ingombranti resti cadaverici nell’esclusivo interesse della mafia”,
aveva travisato il dato probatorio promanante dalle dichiarazioni di Pulizzi.
La valutazione ai fini della colpevolezza relativamente all’occultamento del
cadavere di Giovanni Bonanno era stata già condotta nel procedimento che aveva
portato alla sua condanna e non poteva essere ulteriormente valutata per la
preclusione posta dall’art. 649 del codice di rito, che rendeva non più perseguibile
Cataldo per il fatto contestatogli in quanto già giudicato. Allega al ricorso la
sentenza di condanna emessa nei confronti di Cataldo e l’interrogatorio al P.M.
reso da Pulizzi Gaspare.

6. Morisca Gioacchino deduce personalmente tre motivi.
6.1. Violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 3 e 4, c.p.p., 416 bis
c.p. in relazione all’art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.. La Corte di Appello di
Palermo aveva accolto l’impugnazione della Procura di Palermo ritenendo provato
che “le dichiarazioni concordi dei collaboranti pongono dunque in risalto il ruolo
concretamente e sistematicamente svolto dall’odierno appellante nell’interesse e
per conto di Cosa Nostra nello strategico e rilevante settore delle estorsioni,
presidiando il territorio assoggettato al controllo mafioso della sua cosca di
riferimento (Resuttana). E’ dunque provato che Morisca Gioacchino ha fornito uno
stabile contributo all’attività criminale di Cosa Nostra nel contesto territoriale di
Resuttana operando concretamente per il perseguimento degli scopi del sodalizio
criminale con la cosciente volontà di far parte dell’associazione. Si tratta di attività
ormai accertata anche giudiziariamente che evidenzia una disponibilità
permanente in favore del sodalizio mafioso e costituisce con ogni evidenza la
prestazione consapevole di un contributo concreto, rilevante e sistematico al
perseguimento degli scopi criminali dell’associazione tale da integrare gli estremi
oggettivi e soggettivi del reato associativo contestato al Morisca al capo n. 1)
della rubrica”. In contrario, il ricorrente osserva che tra i precedenti giudiziari

10

L

associativo.

non annoverava condanne per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. e che dalle
dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Briguglio Francesco, Spataro
Maurizio e Pasta Emanuel, si evinceva che egli non era noto quale partecipe
dell’associazione.
Seppure il collaboratore Pasta, nel delinearne i compiti di fiancheggiatore,
aveva dichiarato in un primo momento che Morisca non era uomo d’onore mentre
successivamente ne aveva indicato il ruolo organico al sodalizio, non emergeva
nessuna attività che lo potesse qualificare uomo di Cosa Nostra. Morisca veniva

richieste estorsive e mancavano elementi dimostrativi dell’adesione al
programma delittuoso, nonché la consumazione di attività in concreto
espressione di adesione al programma del sodalizio (cita, Cass. sez. I, n. 26331
del 7.6.2011).
6.2. Violazione degli artt. 125 comma III, 192 c.p.p e 546 comma 1 lett. e
c.p.p., 629 c.p. di cui al capo n. 9) della rubrica, in relazione all’art. 606, lett.
b), c) ed e) c.p.p.
La sentenza impugnata era viziata per aver ritenuto Morisca responsabile
dell’estorsione aggravata contestatagli, non essendo emersa nel processo
nessuna prova idonea ad affermarne la colpevolezza: nessuno dei testi aveva
riconosciuto in lui il Totò Palma autore dell’estorsione e la descrizione che ne era
stata data non corrispondeva alla sua figura, così come diverse, da quanto
realizzatosi nel caso di specie, erano le modalità operative da lui normalmnte
poste in essere. In base al narrato di Pasta, Morisca detto Totò India,
interloquiva direttamente con il capo cantiere e non con il titolare, a differenza
del Totò Palma, che, cercava spasmodicamente di incontrare personalmente il
titolare Iacopelli Cristofaro.
Anche i precedenti penali indicati dalla Corte non erano dimostrativi, in
quanto riferiti a fatti commessi dopo il reato in contestazione.
6.3. La pena applicata in continuazione era eccessiva, e carente ed
incongrua era la motivazione posta a fondamento della conferma della
applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, che aveva
genericamente richiamato gravi precedenti penali.

7. Fazzone Lorenzo a mezzo del difensore avv. Rosanna Vella deduce: la
sentenza che aveva confermato la responsabilità per il delitto di concorso
esterno in associazione mafiosa era erronea per violazione di legge sostanziale e
processuale, e vizio di motivazione in relazione agli artt. 139, 192, 438, 441,
comma 5, 500 cod. proc. pen.

11

impiegato dall’organizzazione – solo ed esclusivamente – al fine di commettere

La Corte territoriale aveva valorizzato le dichiarazioni rese dagli imputati di
reato connesso Nuccio e Bonaccorso, omettendo di valutare le discordanze,
indicate nei motivi di appello, tra le dichiarazioni rese dai soggetti escussi ex
art. 210 c.p.p. nella fase delle indagini preliminari e quelle rese nel corso del
giudizio abbreviato ex art 441 c.p.p., e la doglianza sulle modalità con cui si era
svolta l’acquisizione probatoria integrativa.
Nelle prime dichiarazioni, il collaborante Bonaccorso aveva attribuito al
ricorrente il ruolo di collegamento tra sè stesso e Galiffi; nelle seconde, gli

“pizzini” diretti ai membri dell’associazione. Erroneamente, quindi, la Corte
aveva ritenuto che la doglianza concerneva solo la consapevolezza da parte del
ricorrente del contenuto dei messaggi. Anche relativamente alle diverse
dichiarazioni rese da Nuccio si constatavano contraddizioni sulla conoscenza
della persona che veicolava i messaggi. Le contraddizioni sul ruolo di Fazzone,
evolutesi nella narrazione in peius, non erano state valutate dalla Corte ai fini
dell’attendibilità intrinseca.
7.1. Il ricorrente contesta inoltre che, nel corso dell’integrazione probatoria,
svoltasi ex ad. 441 c. p. p., non era stato consentito alla difesa di contestare ai
dichiaranti le dichiarazioni precedentemente rese; la Corte aveva omesso di
affrontare tale specifica censura.
7.2. Il ricorrente censura infine la mancata concessione delle attenuanti
generiche.

8. Pillitteri Calogero con l’assistenza dell’avv. Vincenzo Giambruno deduce
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione della legge
penale e per manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p.
ed alle prove raccolte ai fini della sussistenza del delitto di estorsione
contestato. La Corte di merito aveva erroneamente valutato le prove costituite
dalle dichiarazioni dei collaboratori Antonino Nuccio e Francesco Franzese,
ritenute attendibili nonostante la mancanza di riscontri e la prova a discarico
fornita dalla difesa. Nel riportare uno stralcio della deposizione resa da
Franzese, secondo il ricorrente non vi era certezza che la somma contestata
fosse stata a lui consegnata. La Corte aveva omesso una valutazione d’insieme
delle dichiarazioni di Franzese che non concordavano con quelle di Nuccio
sull’ammontare dell’importo estorto e non facevano menzione dell’intervento di
Geraci. Pertanto, non vi era certezza della consegna della somma a Pillitteri da
parte della persona offesa. Era inconcepibile che un soggetto associato ad
organizzazione mafiosa potesse appropriarsi di somma di denaro riscossa per
conto della stessa senza avere ripercussioni. Rileva che le dichiarazioni dei due
12

aveva attribuito il ruolo più pregnante di soggetto preposto alla consegna dei

collaboranti non erano convergenti in merito alla sua responsabilità, da cui
conseguiva la violazione dell’art. 192 del codice di rito come interpretato dalla
giurisprudenza di legittimità. La prova dell’innocenza si desumeva anche dal
documento D58, sequestrato in occasione dell’arresto di Lo Piccolo, scritto dallo
stesso Pillitteri, in cui questi escludeva appropriazione di denaro.
8.2. Il ricorrente deduce ancora violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
per erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla sussistenza dell’art. 7 D.L. 152/191. L’estorsione

relazione anche all’occasionalità e alla particolarità della vicenda; l’aggravante
doveva essere esclusa o la pena in aumento contenuta nel minimo edittale. Era
carente comunque la finalità agevolativa dell’attività dell’associazione e
l’aggravante era incompatibile con la contestazione di associazione mafiosa
mossa all’imputato.
8.3. Violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione
della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
mancata concessione delle attenuanti generiche; detta concessione, tenuto
conto della non particolare gravità del fatto, era opportuna al fine di adeguare la
pena al caso concreto. Doveva essere valutato il “comportamento processuale
del Di Pace che ha reso dichiarazioni spontanee”. Questa circostanza doveva
essere tenuta in considerazione al momento della determinazione del
trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 133 c.p.

9. Vincenzo Pipitone per il tramite dei difensori, avv. Giuseppe Giambanco e
avv. Marco Maria Monaco, con un primo motivo lamenta che la Corte
distrettuale non aveva accolto la richiesta di rinnovazione dibattimentale, ai
sensi dell’art. 603 comma 2 c.p.p., per procedere all’audizione di Conigliaro
Giulio, persona offesa del reato contestato che, in una missiva inviata alla casa
di reclusione di L’Aquila, aveva affermato di avere reso dichiarazioni mendaci
nei confronti di Pipitone. Trattandosi di una prova nuova sopravvenuta ed in
precedenza ignota alle parti, essa era pertinente, rilevante e decisiva.
La Corte di appello aveva rigettato la richiesta ritenendo risibili gli
argomenti addotti nella lettera per giustificare affermazioni calunniose contro un
potente e riconosciuto capomafia, posto al vertice di una famiglia, che erano
smentiti anche dall’inequivoco contenuto dei pizzini già esaminati.
Secondo il ricorrente, la Corte aveva sovrapposto al criterio di verifica circa
l’ammissibilità della prova quello, evidentemente successivo, di attendibilità del
teste, incorrendo così nella violazione dell’art. 606, comma 1, lett d) in relazione
all’art. 603, comma 2, c.p.p.
13

contestata, ove avvenuta, non era stata eseguita con “metodo mafioso” in

Sotto altro profilo, la doglianza viene estesa anche al mancato rinvenimento
nel fascicolo di appello del verbale di incidente probatorio relativo all’assunzione
delle deposizioni dei titolari della società Comat s.r.I., Giulio e Matteo Conigliaro,
che si assume di estremo rilievo ai fini difensivi. A fronte della doglianza della
difesa, la Corte di appello si era limitata a prendere atto “della impossibilità,
sarebbe meglio dire della difficoltà, di reperire il verbale nell’imponente mole
degli atti depositati”, ed aveva omesso di acquisire il verbale dell’incidente
probatorio, in violazione dell’art. 606, comma 1, lett e) in relazione all’art. 603,

Per entrambi i profili dedotti, il ricorrente richiama la giurisprudenza di
legittimità espressasi in tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
9.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà della
motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato o da
atti indicati nei motivi di gravame. Pipitone era stato giudicato colpevole
dell’estorsione contestata quasi esclusivamente in base alla deposizione della
parte offesa Conigliaro Giulio socio della Co.Mat s.r.l. Con i motivi di appello la
difesa aveva contestato che nei due “pizzini” sequestrati al capo mandamento
Lo Piccolo e contrassegnati con i numeri “ZE8” e “Q25” riguardanti l’estorsione
al Conigliaro Giulio vi fossero riferimenti all’imputato.
La sentenza di appello, seguendo l’iter motivazionale del primo giudice, si
era limitata ad affermare “Il reperto ZE8 reca l’annotazione “CONIGLIARO G.
deve dare soldi x Capaci E x Partanna”, mentre il reperto Q25 riporta ulteriori
annotazioni che rendono evidente la consumazione di un’estorsione ai danni di
Conigliaro Giulio ed i periodici pagamenti del pizzo effettuati dalla vittima
(“Giulio CONIGLIARO acconto 5.000,00 euro – per la cooperativa di Capaci – un
altro acconto di 5.000″ ‘fine – agosto – 2005, ancora un altro acconto di
5.000,00 euro” – “gennaio 2006 un altro acconto di 5.000,00 euro”), omettendo
di considerare i motivi di appello con cui si era eccepito che le dichiarazioni del
Conigliaro Giulio non risultavano credibili, deducendone la contraddittorietà. Si
era inoltre evidenziato che era poco verosimile che un capomafia, quale il
Pipitone Vincenzo, potesse essersi occupato personalmente di un’estorsione,
pratica normalmente demandata a subalterni, in un territorio al di fuori della
sua “competenza territoriale” e che il collaboratore di giustizia, Pulizzi Gaspare,
successore del Pipitone dopo il suo arresto alla guida della famiglia mafiosa di
Carini, aveva dichiarato di non essere stato a conoscenza dell’estorsione consumata ai danni dei Conigliaro e della società Co.Mat. s.r.l.
La motivazione della sentenza sul punto era contraddittoria e non aveva
risposto agli interrogativi sollevati con i motivi di appello.

14

commi 1 e 3, c.p.p.

9.2. I difensori hanno depositato note di udienza in cui riprongono i temi
già trattati.

10. Troia Massimo Giuseppe, assistito dall’avv. Lillo Forello, deduce con un
primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione agli artt.
56 e 629 c.p., 192 e 533 c.p.p. La Corte di appello di Palermo aveva emesso
una motivazione illogica nell’aver recepito acriticamente, ai fini
dell’individuazione del ricorrente come il soggetto indicato in alcuni pizzini

23.11.2011, divenuta irrevocabile il 21.12.2012, che lo aveva giudicato
colpevole del reato di associazione mafiosa quale reggente della famiglia di San
Lorenzo. Secondo il ricorrente, doveva applicarsi l’art. 238 del codice di rito che
condiziona l’utilizzo delle sentenze irrevocabili rese in diversi processi
all’esistenza di altri elementi di prova.
Ai fini della responsabilità di Troia, la Corte distrettuale aveva utilizzato un
“pizzino” catalogato, dalla Squadra Mobile, “U10” e una missiva datata “lunedì
22 ott. 07”, redatta da Lo Piccolo Sandro e indirizzata a Nunzio Serio. Il reperto
U10, conteneva la seguente annotazione: “Purp. X20 mila euro distributore.
(Scuro) Ok.”; la lettera recitava “argomento Purpura: Sono a conoscenza di
tutto, anche perché nostro fratello M. Ha fatto tutto dietro mio suggerimento.
Per i 20 mila euro che dovrà uscire per l’acquisto della pompa di Buttitta. M. in
merito gli ha dato delle direttive. Per una combinazione che Purpura sa. E quindi
digli che non si sposta da quello che gli disse M. e che continui ad andare avanti
con lui”. Secondo il ricorrente, le due note non erano convergenti in quanto
nella prima si parlava di ” Scuro ” e nella seconda di “fratello M”. La Corte non
aveva motivato su questa incongruenza ed aveva arbitrariamente ritenuto che
entrambi gli elementi indicassero il ricorrente, incorrendo in errore circa l’autore
dell’estorsione in quanto dalla lettera si ricavava che la richiesta estorsiva era
stata portata a conoscenza della vittima da “M”, non identificato, e non da
“Scuro”.
Erroneamente la Corte di secondo grado aveva ritenuto di trarre elementi di
riscontro dalle dichiarazioni di Franzese, che si era limitato ad esprimere proprie
deduzioni in merito all’identificazione di Troia con “Scuro.” Il ricorrente ritiene
ancora l’illogicità della sentenza impugnata per le seguenti considerazioni:

Purpura aveva negato di avere ricevuto richieste estorsive per il

distributore di cui alla contestazione;
– detto distributore rilevato da Verga Elvira, vedova Buttitta, si trovava in
zona ricadente nel territorio controllato dalla famiglia mafiosa di Tommaso
Natale, laddove nella sentenza irrevocabile il ricorrente era stato condannato
15

sequestrati “Scuro”, la sentenza della Corte di Appello di Palermo del

quale reggente della famiglia mafiosa di San Lorenzo, e non aveva titolo per
discutere di vicende estorsive in un territorio controllato da altra famiglia;
– arbitraria e infondata era la ricostruzione operata in sentenza nella parte
in cui si affermava che la combinazione indicata nella lettera era riconducibile
alla pregressa conoscenza tra Troia e Purpura, che avrebbe agevolato il
pagamento di quanto imposto, atteso che lo stesso Purpura, per questo tacciato
di reticenza, aveva negato di aver pagato il pizzo per quel distributore;
– erano state ignorate le dichiarazioni dei collaboratori, che avevano escluso

Con il secondo motivo viene denunciata carenza ed illogicità della
motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ex art. 606 co. 1
lett. e) c.p.p. in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 del D.L.
152/91 ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La
Corte aveva fondato il giudizio sulla sussistenza dell’aggravante in base alla
pregressa condanna per il reato associativo, prescindendo da una valutazione
della condotta effettivamente tenuta. Immotivato era anche il diniego delle
attenuanti generiche.

11. La sentenza è stata impugnata anche dalla parte civile Confindustria
Sicilia che lamenta l’omessa pronuncia della Corte di appello sulle spese da essa
sostenute in quella fase del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In relazione ai motivi con cui è stato sollevato il vizio di motivazione,
onde evitare ripetizioni, è necessario premettere quali sono i limiti del sindacato
di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per
cassazione, delineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a
seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. Come ribadito
costantemente da questa Corte, la predetta novella non ha comportato la
possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso
giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a
quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità
limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito
si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può,
soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d.
“travisamento della prova” (consistente nell’utilizzazione di un’informazione
inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla
16

il coinvolgimento dell’imputato in specifiche vicende estorsive.

necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della
decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purché
siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere
state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in
considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna
necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca
individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non
deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la

risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6^,
sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi
denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare
percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se
non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del
convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano
di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. un.,
sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un.,
sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza
n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora
escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di “un’analisi orientata ad
esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di
ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai
motivi ad essi relativi” (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 14624 del 20 marzo
2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2^, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008,
CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o dell’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6^, sentenza n. 27429
del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559; Sez. 6^, sentenza n. 25255 del 14
febbraio 2012, CED Cass. n. 253099). Quanto al travisamento va osservato che,
a seguito delle modifiche dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L.
n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il “travisamento del
fatto” (Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), stante la
preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione
delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è
invece consentita la deduzione del vizio di “travisamento della prova”, che
17

preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle

ricorre nei caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento
su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente
diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di
reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5^, n. 39048 del
25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009,
Belluccia, Rv. 244623).
Alla luce della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), novellato

dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul
discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a
verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia “effettiva” e non
meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il
giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente
illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni
non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non
sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le
affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con
“altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei
motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne
vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15 marzo
2006, n. 10951). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal
ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e
valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti
e delle responsabilità, ne’ che siano astrattamente idonei a fornire una
ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio,
infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e
l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più
significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in
grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento
del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e
comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

2. In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le
motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano
a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in
ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto
più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei
a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle
18

è

determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le
motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito avendo seguito un uniforme
apparato logico argomentativo, costituiscono un risultato organico e inscindibile
(Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 – 4 febbraio 1994,
CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011 – 12
aprile 2012, CED Cass. n. 252615).
3. Con riferimento al motivi specifici dedotti da ciascun ricorrente si osserva

4. Ricorso di Catania Filippo. I motivi sono infondati.
4.1. Il primo e il terzo motivo del ricorso possono essere esaminati
congiuntamente perché connessi. L’aspetto della qualificazione giuridica delle
condotte poste in essere dal ricorrente, come dettagliate al punto sub 4.1. del
“fatto”, è stato correttamente affrontato e risolto dalla Corte distrettuale che in
riforma della sentenza di primo grado, alla cui integrale lettura ha rimandato
per la descrizione delle condotte esaminate, ha ripristinato l’originaria
imputazione. Nel tracciare il criterio discretivo tra le rispettive categorie
concettuali della partecipazione interna e del favoreggiamento, la
giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prima è fattispecie
caratterizzata dalla stabile e consapevole appartenenza del soggetto
all’organizzazione criminosa, con un effetto di concreta utilità della sua condotta
per l’intera associazione, mentre la condotta agevolativa del favoreggiamento
personale aggravato è compiuto da soggetti estranei all’associazione criminosa
e si esplica solo a favore di qualche suo componente. Sul piano della dimensione
probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla
base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della
criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale
della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel
tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e
precisi, desunti anche da significativi “facta condudentia” dai quali sia lecito
dedurre la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché
della duratura, e sempre utilizzabile, “messa a disposizione” della persona per
ogni attività del sodalizio criminoso nello specifico periodo temporale
considerato dall’imputazione.
Di tale criterio distintivo è stata fatta nella sentenza impugnata corretta
applicazione e risultano pertanto infondati i motivi di ricorso con i quali si è
sostenuto che nelle condotte del prevenuto siano ravvisabili gli estremi oggettivi
e soggettivi del favoreggiamento.
19

quanto segue.

La Corte territoriale ha invero evidenziato come l’imputato abbia posto in
essere concrete attività, che hanno procurato un importante aiuto diretto non
ad un qualunque componente ma ai massimi esponenti di vertice di “Cosa
Nostra”, Bonanno e Lo Piccolo, con i riflessi ovvi e immediati che ne derivavano
per l’attività dell’organizzazione criminale. Tale aiuto, come dimostrato da
collaboratori di giustizia, da intercettazioni e informative di polizia, si è
estrinsecato
– mettendo a disposizione la propria barberia per incontri tra Bonanno e

– nel favorire la latitanza di uomini di Lo Piccolo, mettendo a disposizione
un appartamento dove gli stessi Lo Piccolo si recavano,
– ivi su richiesta di Lo Piccolo personalmente accompagnando il latitante
Franzese,
– avendo contatti con i Lo Piccolo durante la loro latitanza, e ricevendo da
Sandro Lo Piccolo un interessamento per risolvere questioni personali;
– intrattenendo una corrispondenza con Sandro Lo Piccolo, in cui era
identificato con la lettera alfabetica Y, “come quasi tutti gli uomini d’onore”,
derivando da ciò un manifesto segnale di intraneità.
Da tutto ciò discende linearmente la correttezza della conclusione che la
sua condotta, lungi dal restare confinata e circoscritta in un rapporto puramente
personalistico con Bonanno e i Lo Piccolo (e gli altri associati “favoriti”), si è
espressa, all’interno di tale rapporto, in termini di deliberata cooperazione alla
vita e all’attività dell’associazione dagli stessi capeggiata, della quale l’imputato
è stato, quindi, giustificatamente ritenuto partecipe, ancor più considerando che
non è stato né dedotto né provato quali rapporti avesse Catania con i latitanti
ospitati nella casa della madre, tali da indurlo a favorirli personalmente e non
già come appartenenti all’associazione mafiosa.
A fronte di questo coerente e giuridicamente corretto apparato
argomentativo, il ricorrente nel terzo motivo solleva inammissibili questioni di
fatto (la mancanza nella barberia di una saletta riservata) e improponibili
raffronti con la posizione di altri concorrenti nel reato condannati per
favoreggiamento, trascurando che ogni valutazione giuridica non può essere
formulata aprioristicamente ma è necessariamente correlata ai comportamenti
concretamente posti in essere ed al connesso aspetto soggettivo. A ragione è
stato ricordato che a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) i vizi
di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la
conseguenza che non ha alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o
di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc.
pen., la disparità di trattamento con altro caso più o meno analogo (Sez. 3, n.
20

altri sodali,

1629 del 09/04/1997 Amaro, Rv. 208515; conforme Sez. 5, n. 16275 del
16/03/2010, Zagari, Rv. 247261 secondo cui la doglianza che configuri
semplicemente un contrasto di giudizi esula dai motivi di ricorso per cassazione
tipicamente e tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.).
Non significativa ancora è la circostanza che i collaboratori non abbiano
indicato Catania come “Uomo d’onore” (pag. 796 della sentenza di primo
grado): la circostanza è spiegabile con il rapporto riservato e segreto che questi
intratteneva con i Lo Piccolo, di cui dà conto la sentenza di primo grado (che

una lettera dell’alfabeto per indicarlo. A questo proposito, va rilevato che la
certezza dell’identificazione si rinviene nelle dichiarazioni dei collaboratori e si
legge nelle sentenze che è stato lo stesso ricorrente a riconoscersi in questa
sigla (pag. 788 sentenza di primo grado). E, se pure, il rapporto tra Catania e i
Lo Piccolo fosse di amicizia, ciò non esclude che nel tempo per

facta

condudentia, in forza dei favori reciproci, si sia evoluto in ausilio all’attività
dell’associazione. In questo senso non è significativo il rilievo del Procuratore
generale che ha ritenuto equivoco, ai fini del giudizio di appartenenza
all’associazione, il dato riferito da Spataro della richiesta di ‘pizzo” rivolta da
Totò India a Catania, dal momento che, come anche riferisce lo stesso
collaboratore, questa richiesta era stata rivolta in un momento precedente
all’utilizzo della barberia come luogo per gli incontri riservati di Bonanno, e fu
proprio questi che si fece carico di “mediare” con il richiedente.
4.2. Il ricorrente con richiamo alla giurisprudenza europea e alla pretesa
violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte sulla scorta
dell’interpretazione dell’art. 6 della CEDU operata dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, ha eccepito che la Corte di appello prima di procedere alla riforma in
pejus della sentenza di primo grado avrebbe dovuto procedere alla riassunzione
delle prove. Il motivo di impugnazione è privo di pregio. Com’è ben noto, la
Corte di Strasburgo ha affermato che coloro i quali “hanno la responsabilità di
decidere la colpevolezza o l’innocenza dovrebbero, in linea di massima, poter
udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità” e che “la
valutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che
generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue
parole verbalizzate”: sentenza 5.7.2011, Dan c. Moldavia; in senso analogo v.
anche 21.9.2010, Marcos Barrios c. Spagna; 27.11.2007, Popovici c. Moldavia.
In disparte il problema dell’efficacia diretta della giurisprudenza della Corte
di Strasburgo – le norme della convenzione sono norme interposte di livello sub
costituzionale (vedi le sentenze gemelle n. 348 349 del 2007 della Corte
costituzionale) ed è stato osservato in dottrina che sistema CEDU è diverso
21

richiama la deposizione di Nuccio), ed è comprovata dalla cautela dell’utilizzo di

da quello interno perché ha una fisionomia più spiccatamente sostanzialistica ed
è un sistema di

case law; è un diritto giurisprudenziale, come tale poroso,

reattivo ai mutamenti sociali e volutamente permeabili a valutazioni
assiologiche”- è sufficiente ricordare che la decisione richiamata dal ricorrente
(causa Dan contro Moldavia) atteneva alla valutazione dell’attendibilità di una o
alcuna delle prove orali assunte dal primo giudice e da questo ritenute
inattendibili, o comunque non sufficientemente attendibili, e contestava
l’eventualità che il giudice di appello possa ribaltare il giudizio di inattendibilità

senza procedere egli stesso all’assunzione diretta della prova (oralità). Nel caso
che ci occupa, invece, entrambi i giudici hanno dato lo stesso significato al
materiale probatorio esaminato, ma lo hanno diversamente interpretato sul
piano della qualificazione giuridica. Di talché si è al di fuori di quello che era
l’oggetto della decisione europea, ovvero la diversa valutazione di attendibilità
della prova orale.
4.3. Il quarto motivo e quello aggiunto con cui si contesta che il giudice di
appello non abbia verificato la possibilità di una diversa qualificazione giuridica
del fatto (art. 418 cod. pen., concorso esterno) è parimenti infondato. Qualora,
come nel caso in esame, il giudice abbia affermato la responsabilità
dell’imputato per una determinata ipotesi di reato con chiarezza e puntuale
esplicitazione del percorso argomentativo che l’ha accompagnata, sono
automaticamente respinte, senza necessità di una autonoma motivazione, tutte
le alternative ipotesi che con essa sono incompatibili.
Quanto al tempo del commesso reato, la contestazione ha indicato la
permanenza del reato fino alla data del 13 dicembre 2010. La giurisprudenza di
legittimità è costante nell’affermare che in tema di partecipazione ad
associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l’organizzazione si
instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo
indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo
essere significativo della cessazione del carattere permanente della
partecipazione soltanto l’avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra
ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di
condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di
incerta valenza, quali l’intervenuto arresto o la morte di alcuni sodali (sez. 5, n.
1703 del 24/10/2013 – dep. 16/01/2014, Sapienza e altri, Rv. 258954). Né è
rilevante la durata del contributo prestato perché “Ai fini della configurabilità del
reato di partecipazione a un’associazione per delinquere comune o di
tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l’organizzazione si
protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato
22

formulata dal giudice di primo grado, valutando invece la prova attendibile,

anche in una partecipazione di breve periodo” (Sez. 5, sent. n. 18756 del
2014, Ud. (dep. 06/05/2015) rv. 263698.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato, in
assenza di elementi favorevoli da valutare, con la considerazione della
particolare rilevanza dei compiti svolti dal ricorrente in favore del vertice di
“Cosa Nostra”. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo
di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo,
in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente

dell’imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di
elementi di segno positivo, nel caso in esame mancanti.
Quanto alle aggravanti, provvedimenti giudiziari definitivi hanno già messo
in luce le caratteristiche e le modalità operative del sodalizio mafioso Cosa
Nostra, costituito da una struttura unitaria e verticistica, articolata su base
territoriale e disciplinata da precise regole comportamentali rigidamente
vincolanti per tutti i suoi aderenti, organizzato secondo vere e proprie gerarchie
e ramificazioni territoriali al fine di perseguire il controllo del territorio con
metodi di sanguinosa violenza, la ricchissima disponibilità di armi utilizzata
anche per attentati eclatanti, la innumerevole serie di delitti commessi,
l’infiltrazione nel sistema economico – produttivo, reimpiegando i suoi cospicui
capitali illeciti in attività delle quali ha assunto la gestione od il controllo tale da
assicurare ingenti profitti, e negli appalti pubblici, il condizionamento di larghi
settori della vita pubblica. Per quanto attiene l’aggravante prevista dall’art. 416bis comma quarto, cod. pen., questa Corte si è già espressa nel senso che essa,
di natura oggettiva, è riferibile all’attività dell’associazione nel suo insieme ed è
configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi
da parte degli associati o lo ignori per colpa. D’altra parte, la norma richiede la
semplice “disponibilità di armi” da parte dell’associazione e non l’effettiva
utilizzazione delle stesse. Non è censurabile pertanto la sentenza del giudice di
merito che ritenga la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen.,
comma 4, qualora -come nella specie- il delitto associativo sia contestato agli
appartenenti di una “famiglia” mafiosa aderente a “Cosa Nostra” (Cass. pen.
sez. 6, 5400/2000 Rv. 216149).
Uguale rilievo va operato in relazione anche alla seconda aggravante,
anch’essa di natura oggettiva. La Corte territoriale ha affermato che anche in
ordine a questa non è determinante l’operato del singolo associato dovendosi
anche in tal caso fare riferimento all’associazione nel suo complesso,
ricollegando al notorio che Cosa Nostra si è infiltrata da decenni nel tessuto
economico del territorio reimpiegando sistematicamente i suoi cospicui capitali e
23

incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità di delinquere

che questa circostanza non poteva essere ignota al Catania, inserito
organicamente in ambito criminoso.
La motivazione che precede è ineccepibile.

Esclusa l’autonomia

organizzativa e funzionale della cosca di riferimento rispetto alla più ampia
organizzazione, il singolo associato ne risponde per il solo fatto della
partecipazione, anche a prescindere dalla relativa consapevolezza, dato che appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo ormai della generalità dei
cittadini la nozione che “Cosa Nostra” opera nel campo economico utilizzando ed

suo programma criminoso – una ignoranza al riguardo, in capo ad un soggetto
che sia a tale organizzazione associato e contiguo ai vertici non potrebbe essere
che colpevole, come tale valutabile anche ai sensi dell’art. 59 comma 2 cod pen.
Va precisato che quella esposta non è una congettura o una presunzione,
ma la constatazione di una realtà tristemente nota a chi esamina il fenomeno
mafioso nella sua dinamica fenomenica e storica.

5. Ricorso di Cataldo Salvatore. I motivi sono fondati nei limiti che seguono.
5.1. I giudici di merito, esclusa l’affiliazione rituale, hanno desunto la prova
della partecipazione del ricorrente a Cosa Nostra dall’aver egli messo a
disposizione dell’associazione un suo terreno per l’interramento dei corpi di
Giovanni Bonanno e Spatola Bartolomeo, ritrovati grazie alle dichiarazioni di
Gaspare Pulizzi. Per il primo fatto Cataldo era stato condannato con sentenza
definitiva per il reato di occultamento di cadavere, mentre per il secondo non
era stata esercitata l’azione penale. Per l’occultamento del corpo di Spatola, la
Corte territoriale dava atto che Pulizzi aveva fatto intendere che Cataldo non
fosse stato previamente informato del fatto e, quindi, nulla era dato sapere circa
l’eventuale ruolo e la cooperazione del ricorrente alle operazioni di
interramento. Riteneva, tuttavia, che l’utilizzo del medesimo terreno in cui era
stato sepolto Bonanno, mentre vi era un cantiere in corso per la costruzione di
villette, dava conto della totale connivenza e tolleranza consapevole da parte
del proprietario Cataldo, osservando che un’attività di questo genere,
comportante l’accesso ad un fondo recintato e visibili lavori di scavo, non poteva
avvenire all’insaputa dell’imprenditore che lo occupa. Richiamava in proposito la
deposizione di Pulizzi che aveva ricordato che il giorno dell’occultamento del
cadavere di Spatola, mentre con Pino Pecoraro alla guida stava uscendo dal
terreno con il camion, aveva visto sopraggiungere Cataldo, verosimilmente
chiamato dai suoi operai, al quale Pecoraro aveva detto “no, no, tutto a posto”.
Aggiungeva che altri dichiaranti, pur senza riscontrare specifici episodi, avevano
indicato nel Cataldo un soggetto a disposizione di Salvatore Lo Piccolo, e che
24

investendo i profitti dei delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del

Pulizzi lo aveva accusato della “messa a posto”, per euro 6000 l’anno, di
un’azienda di commercializzazione di macchine per imballaggio. Ad avviso della
Corte, questo ultimo punto, pur in mancanza di riscontri individualizzanti, era
utile a corroborare il quadro oggettivo già descritto che confermava.
5.2. I motivi con cui si contesta il valore probatorio della sentenza
irrevocabile emessa nei confronti di Cataldo per l’occultamento del cadavere di
Bonanno e s’invoca la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. sono
manifestamente infondati.

recita: “Fermo quanto previsto dall’art. 236, le sentenze divenute irrevocabili
possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono
valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3”. È acquisito giudiziariamente
che la ratio della disposizione sia quella di evitare di dover provare, di volta in
volta, un fatto già accertato. Tale disposizione rappresenta un chiaro tentativo
di “semplificazione probatoria” soprattutto nei processi di criminalità
organizzata, categoria cui sono riconducibili non solo i reati di criminalità
mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo (tra le altre, Cass.
Sez. V, n. 46621/03, Altamura), avendo l’esperienza evidenziato la particolare
onerosità di dimostrare ogni volta l’esistenza di un’associazione in più
procedimenti a carico di più soggetti accusati di farvi parte.
Il richiamo, contenuto nell’art. 238 bis c.p.p., agli artt. 187 e 192,
comma 3, stesso codice, comporta che l’accertamento di fatto compiuto nel
precedente giudizio non può essere posto a fondamento della decisione, nel
processo in corso, senza il riscontro di altri elementi di prova che lo corroborino.
La libertà di valutazione riconosciuta al giudice che acquisisce la sentenza
irrevocabile, unita alla necessità di riscontri che ne confermino il contenuto,
rappresentano garanzia sufficiente del rispetto delle prerogative dell’imputato.
Ciò posto, va precisato che il congegno, acquisitivo prima e valutativo poi,
introdotto dall’art. 238 bis si riferisce alle risultanze di fatto, contenute nella
sentenza, che il giudice intende trasporre nel processo ricevente e che, in tanto
in esso possono costituire la prova del fatto accertato nel diverso processo, in
quanto siano acquisiti elementi che lo corroborino. Così se nel processo a carico
di taluno viene accertato, con sentenza definitiva, che egli ha fatto parte di
un’associazione a delinquere di stampo mafioso, ciò non toglie che, nel diverso
processo a carico di altri, imputati dello stesso reato, l’esistenza
dell’associazione, contenuta nella diversa sentenza, non potrà essere provata
mediante la produzione ex art. 238 bis della prima sentenza, ma incontrerà il
limite della necessità dì ulteriori elementi di riscontro.
Detto limite però non ricorre, e la sentenza farà piena prova dei fatti
25

Il collegio non ritiene pertinente il richiamo all’art. 238 bis c.p.p., che

accertati in giudizio, laddove la stessa venga utilizzata nel diverso giudizio come
prova di quanto definito giudizialmente in quel processo, senza riflessi diretti
sulle posizioni degli imputati nel giudizio ricevente.
Vale a dire, che in questo processo, la sentenza definitiva emessa a carico
di Cataldo rileva direttamente, senza necessità di ulteriori riscontri, come prova
che in quel giudizio è stato accertato che egli ha concorso nel reato di
occultamento del cadavere di Bonanno.
Quanto poi alla prospettazione del “ne bis in idem sostanziale”, va

8857/1977 Rv. 136409), detto principio, valido nell’ambito di operatività
dell’art. 15 cod. pen., non può essere invece invocato per negare che il giudice,
nell’esercizio del suo potere discrezionale, possa utilizzare più volte lo stesso
fattore, per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui
determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento. Ciò che è richiesto,
come nel caso di specie, è che il fattore stesso presenti un significato
polivalente.
Per quanto attiene il tema della preclusione sancita dall’art. 649 cod. proc.
pen., si osserva che il divieto di un secondo giudizio non può essere invocato in
caso di concorso materiale o formale di reati, ossia quando il fatto importi la
violazione di più disposizioni di legge e sia oggetto di diverse incriminazioni in
relazione ad una molteplicità di interessi lesi, nel qual caso, ove tale diverso
profilo non sia stato esaminato in precedenza e nell’altro giudizio non sia stata
esclusa la sussistenza del reato o la commissione di esso da parte dell’imputato,
detto fatto può essere riesaminato sotto il profilo di una diversa violazione di
legge e può costituire oggetto di un nuovo giudizio. Proprio in tema di
associazione per delinquere di stampo mafioso, questa Corte di legittimità ha
affermato che non può invocarsi il principio del “ne bis in idem” quando la
partecipazione all’associazione venga desunta anche dalla commissione di altro
reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto
l’inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro
lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza
irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e
di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. (Fattispecie
relativa a condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., emessa sulla
base di elementi in gran parte già utilizzati per affermare, in altro procedimento,
la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).
(Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 – dep. 19/06/2013, Natale e altri, Rv.
256724)

26

rammentato che per risalente ed immodificata giurisprudenza (cass. pen. sez. I,

5.3. Sono fondati i motivi con cui si contesta l’illogicità della motivazione sul
punto della cooperazione di Cataldo al seppellimento del cadavere di Spatola e
si utilizza come elemento di conferma del ruolo partecipativo all’associazione il
ruolo da costui svolto nell’episodio di “messa a posto” già menzionato.
Quanto al primo punto, la Corte di merito riconosce che Pulizzi “ha lasciato
intendere come Cataldo non fosse stato previamente informato del fatto”. In
realtà, dal verbale di interrogatorio prodotto dalla difesa risulta che Pulizzi alla
precisa domanda del P.M. “Per quanto riguarda Spatola, Totò Cataldo c’entra o

trattazione nella sentenza di primo grado che si è limitata ad affermare a pag.
784 che Cataldo assistette anche all’interramento del cadavere di Spatola, in
contrasto con quanto dichiarato da Pulizzi. Ed allora non possono essere
trascurate, per come risulta dalle sentenze di merito, le diverse modalità con
cui, a distanza di mesi, i due episodi di occultamento si sono svolti. Nel primo,
Cataldo era presente e aveva messo a disposizione il terreno e l’escavatore per
la realizzazione della buca; nel secondo, Pulizzi e Pegoraro per entrare nel
terreno avevano divelto la rete e Cataldo, forse allertato dai vicini, era
sopraggiunto successivamente, mentre i due si stavano allontanando con il
camion. Anche se il giudice di merito è sovrano nella valutazione della prova,
peraltro questa deve avvenire secondo canoni di logicità, e nella specie la
motivazione con la quale è stata superata la dichiarazione di Pulizzi non è,
manifestamente, improntata al rispetto di tali canoni. Inferire, da parte di
Cataldo, dalla sola presenza dei due associati sul luogo dove in precedenza era
stato sepolto Bonanno che era stato operato un secondo interramento di un
cadavere è una mera congettura, possibile ma non improntata alla necessaria
certezza che deve sorreggere l’accertamento giudiziale.
Inoltre, le argomentazioni dei giudici di secondo grado con cui viene
indicato come riscontro la partecipazione di Cataldo ad un episodio di estorsione
appare erronea sotto il profilo del diritto risolvendosi nell’acquisizione
processuale di un fatto proveniente dalle dichiarazioni di un imputato nello
stesso procedimento prive, come riconosciuto dalla stessa sentenza, di riscontri
individualizzanti.
Ed allora, se la figura del partecipe si caratterizza dal contributo arrecato al
sodalizio criminale da chi “è stabilmente incardinato nella struttura associativa
con determinati, continui compiti anche per settori di competenza”, e questa
partecipazione è stata dalla Corte territoriale ancorata alla reiterata
cooperazione all’organizzazione mafiosa, curando la pratica della sparizione di
ingombranti resti cadaverici, il deficit motivazionale che inficia l’episodio
Spatola, e l’erronea valutazione della “messa a posto” incidono indubbiamente
27

non c’entra” rispose “No, Non c’entra”. Questo aspetto non ha trovato adeguata

sulla complessiva motivazione in ordine alla ritenuta conducenza del quadro
probatorio, e, come tale, deve essere oggetto di una rinnovata valutazione,
sicché la decisione emessa nei confronti di Cataldo Salvatore deve essere
annullata (l’accoglimento del motivo principale di ricorso in ordine alla
motivazione sulla responsabilità comporta l’assorbimento di tutti gli altri
logicamente subordinati motivi sopra riassunti), con rinvio ad altra Sezione della
stessa Corte territoriale per nuovo giudizio.

è stato condannato per concorso esterno a Cosa Nostra sulla base dei seguenti
elementi:
I-

Le concordi dichiarazioni accusatorie di Nino Nuccio e di Andrea

Bonaccorso sul ruolo del ricorrente quale tramite per la circolazione di pizzini
contenenti direttive e messaggi utili alla vita ed al mantenimento
dell’organizzazione mafiosa;
II-

Il servizio di osservazione della squadra mobile della questura di

Palermo del 29 settembre 2007 quando era stato visto Bonaccorso Andrea,
uomo d’onore vicino ai Lo Piccolo, avvicinarsi al furgone utilizzato dal ricorrente
per la vendita di pesce. Questi si era allontanato dal furgone e si era seduto in
auto, dove era stato raggiunto da Bonaccorso al quale aveva consegnato un
pacchetto custodito all’interno di una busta di plastica bianca. Bonaccorso aveva
preso la busta e l’aveva collocata sotto la sella della moto con cui era arrivato;
III-

Bonaccorso, divenuto collaboratore di giustizia, aveva identificato

Fazzone e aveva dichiarato che questi faceva da tramite tra esso dichiarante e
Giacomo Galiffi, cugino di Falzone ed imparentato con i Lo Piccolo, per far avere
e ricevere biglietti a questi ultimi. La Corte rileva che in effetti il giorno prima
Galiffi era andato a trovare Fazzone presso il banco vendita ed era stato visto
armeggiare con il borsello da cui aveva preso qualcosa, recandosi
successivamente al bar con il cugino. Dopo questo incontro Fazzone aveva
ripetutamente cercato di mettersi in contatto telefonico con Bonaccorso e,
quando vi era riuscito, aveva preso accordi con lui per vedersi il giorno dopo al
banco del pesce.
Ad avviso della Corte distrettuale, le imprecisioni e le differenze indicate
dalla difesa nelle dichiarazioni di Nuccio e Bonaccorso erano prive di rilevanza e
si esaurivano nella precisazione dell’attività di Fazzone che secondo uno aveva il
ruolo di ricevere i pizzini, secondo l’altro di darli all’esterno. Osservava la Corte
che in ogni caso il ruolo dell’imputato non cambiava, e che ai fini
dell’attendibilità dei collaboranti, messa in dubbio dalla difesa, era irrilevante
che Fazzone fosse o meno a conoscenza del contenuto dei pizzini, conoscenza
28

6. Ricorso di Fazzone Lorenzo. Il ricorso è infondato e va respinto. Fazzone

che nella fase delle indagini preliminari era stata esclusa, ma che nell’esame
integrativo durante l’udienza preliminare i collaboratori avevano lasciato
desumere che vi fosse.
6.1. La Corte di appello ha correttamente valutato le dichiarazioni dei
collaboratori e nessuna difformità, nel senso indicato nel ricorso, è riscontrabile
tra quelle rese nelle diverse fasi processuali.
Per quanto riguarda Bonaccorso, in quelle rese al PM, riportate nel ricorso,
il collaborante, riferendosi a Fazzone, ha dichiarato che lui lo rintracciava per far

rispondendo alla domanda “il pacchetto di sigarette con dentro i pizzini o i
pizzini direttamente come li dava?” Bonaccorso ha risposto “No gli davo il
malloppo e dicevo che era cugino suo”. Peraltro, la
circostanza che Fazzone facesse da tramite per la consegna dei messaggi
emerge per tabulas dall’accertamento visivo della PG e prescinde da ogni
dichiarazione di Bonaccorso.
Uguale considerazione vale per quelle di Nuccio che innanzi al Gip ha solo
aggiunto che qualche volta anche lui aveva prelevato i pizzini da Fazzone.
Circostanza che nulla aggiunge a quanto già accertato sul ruolo del ricorrente.
6.2. Nessuna violazione del diritto di difesa è ravvisabile nelle modalità con
cui si è svolto l’esame dei collaboranti disposto dal Gip ex art. 441 comma 5
cod. proc. pen. L’attività integrativa di indagine è strumento riservato al giudice
che può assumere, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione,
in modo da supplire alla eventuale inerzia delle parti e da rendere possibile
l’accertamento dei fatti inclusi nel tema della decisione. Il materiale probatorio
così formato si aggiunge a quello già facente parte del fascicolo processuale, lo
“integra”, così da costituire un unico compendio utilizzabile ai fini decisionali. In
guisa che, quando l’integrazione consiste nell’assunzione di dichiarazioni, non vi
è nessuna ragione di dare spazio alla contestazione di quelle precedenti rese dal
soggetto sentito che, per essere già acquisite, possono essere utilizzate dalle
parti processuali nella discussione per far emergere eventuali contrasti. Nel
dibattimento invece lo strumento delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen.
è fondamentale, perché quanto contenuto nel fascicolo delle indagini non è
conosciuto dal giudice ed è solo tramite il suo esercizio che la parte può
introdurre il contenuto delle diverse dichiarazioni rese in precedenza dal
soggetto sentito.
6.3. Il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato,
in assenza di elementi favorevoli da valutare, con la considerazione della
personalità del ricorrente (smaliziato e scaltro) e la particolare rilevanza di un
compito, quello della comunicazione, essenziale per il mantenimento logistico e
29

avere i pizzini a Galiffi, e la stessa cosa faceva Galiffi. In quelle rese al Gip,

per la stessa esistenza ed efficacia dell’associazione “Cosa Nostra”. Le
attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le
possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in
considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano
sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità di delinquere
dell’imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di
elementi di segno positivo, nel caso in esame mancanti.

7.1. La Corte di appello, in accoglimento dell’impugnazione del pubblico
ministero, ha dichiarato il ricorrente colpevole del reato di partecipazione a Cosa
Nostra, per aver egli svolto stabilmente il compito di occuparsi delle estorsioni,
programmate ed attuate, nel territorio di competenza della sua famiglia
mafiosa. Ha osservato che Morisca era stato già condannato per due tentate
estorsioni, aggravate dall’art. 7 del Decreto-Legge n. 152 del 1991, commesse
in un periodo coevo a quello di consumazione dell’estorsione in esame. Il
collaboratore Spataro lo aveva riconosciuto come “Totò India”, utilizzato da
Cosa Nostra per riscuotere il pizzo dalle imprese che si occupavano di
ristrutturare prospetti edilizi, ed aveva elencato i commercianti taglieggiati.
Anche altro collaboratore, Briguglio Francesco, aveva attribuito a Morisca questo
ruolo, indicandolo come “Gioacchino < parrucchino> di Palermo”, in
conseguenza dell’uso di una parrucca, menzionando che aveva visto Morisca
consegnare a Calogero Lo Piccolo C 5000 provenienti dall’estorsione ai danni di
Iacopelli.
Anche Manuel Pasta lo aveva inserito in una squadra che si occupava per
suo conto di danneggiamenti estorsioni ed atti intimidatori. Morisca, pur non
essendo formalmente affiliato, era organico alla famiglia di Resuttana e lui
stesso gli si era presentato come il referente delle estorsioni per le impalcature
nella zona di competenza. quando era stato arrestato La Corte escludeva che
nel corso dell’udienza preliminare si fossero verificate lesioni al diritto della
difesa e respingeva le doglianze relative al trattamento sanzionatorio.
A fronte di questo preciso quadro probatorio, corretta, in base al criterio
discretivo delineato al precedente punto sub 4.1., è stata la conclusione cui è
giunta la Corte distrettuale dell’inserimento organico di Morisca all’interno di
Cosa Nostra ed in ambito territoriale determinato nel settore strategico e
rilevante delle estorsioni, a prescindere da una formale investitura. La
permanente “disponibilità” al servizio dell’organizzazione mafiosa a porre in
essere attività delittuose conformi al piano associativo, anche se di bassa
manovalanza (come si sostiene nel ricorso essere le estorsioni), ma pur sempre
30

7. Ricorso di Morisca Gioacchino. Il ricorso è infondato.

necessarie per il perseguimento dei fini dell’organizzazione, indipendentemente
dalla prova di una formale iniziazione e, quindi, dell’acquisizione della qualifica
di “uomo d’onore”, rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nella
compagine associativa e, quindi, di vera e propria partecipazione al sodalizio
delinquenziale. Sul punto Cass., sez. un., 12.7.2005, n. 33748, Mannino, rv.
231670 indica come elementi qualificanti la commissione dei reati-scopo
dell’associazione.
7.2. Relativamente all’identificazione del ricorrente come colui che ha posto

evidenziato i seguenti elementi:
I- il capo cantiere Li Cavoli aveva riferito di un “Totò Palma”, accreditatosi
in termini mafiosi come il responsabile di quella zona per conto della famiglia,
che aveva ripetutamente chiesto di parlare con il titolare. Aveva indicato come
molto rassomigliante la fotografia di Morisca Gioacchino, precisando che la
persona da lui vista aveva meno capelli: la Corte dà atto che nella fotografia
Morisca porta un evidente parrucchino;
II-

Spataro aveva riferito che Morisca “Totò India” aveva espresso la

necessità di chiarire con Briguglio una questione relativa ad una estorsione in
danno di Iacopelli;
III-

in altro episodio estorsivo Morisca si era presentato come “Totò

Parma”.
La censura dedotta nel ricorso, ripetitiva di quanto esposto in sede di
appello, è infondata perché in contrasto con quanto accertato e congruamente
motivato dal giudice di secondo grado.
Detta doglianza, peraltro – quantunque prospettata come violazione di
legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) e) ed e) – costituisce
nella sostanza eccezione in punto di fatto, poiché non inerente ad errori di
diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai
giudici di merito. In realtà, si chiede inammissibilmente al giudice di legittimità,
secondo quanto anticipato sub 1., una rilettura degli atti probatori per pervenire
ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del
ricorrente.
7.3. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è del tutto generico. La pena è
stata determinata in considerazione dell’estrema gravità dei reati commessi e
risulta fondata su plausibili ragioni legate alla personalità dell’imputato.
Quanto alla misura di sicurezza che deve essere “sempre ordinata” a norma
dell’art. 417 c.p., va riconfermato l’orientamento di questa Corte, secondo il
quale ai fini dell’applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per
reato di associazione di tipo mafioso non è necessario – coerentemente con

31

in essere la condotta di estorsione in contestazione, la Corte di appello ha

l’analoga disciplina introdotta dall’art. 275 c.p.p., comma 3 in riferimento alle
misure cautelari – che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine
alla pericolosità sociale dell’imputato (Cass., Sez. 5^, 3.5/9.7.2001, Corso ed
altri), precisando che tale affermazione non intende configurare una pericolosità
sociale presunta “ex lege” (istituto espunto dall’ordinamento in forza della L. 10
ottobre 1986, n. 663, art. 31), ma una presunzione semplice, desunta dalle
caratteristiche del sodalizio mafioso e dalla connaturata persistenza nel tempo
del vincolo malavitoso e come tale superabile quando siano acquisiti elementi

emergenti dalla sentenza impugnata per quanto riguarda il Morisca.
Consegue la condanna al risarcimento delle spese sostenute per questo
grado di giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo.

8. Ricorso di Pipitone Vincenzo. Anche questo ricorso è infondato.
Come già chiarito da questa Corte, la rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad
una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza
degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi
istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza
nel termine stabilito dall’art. 468 c.p.p. (Sez. II, sentenza n. 41808 del 27
settembre 2013, CED Cass. n. 256968); e la mancata rinnovazione in appello
dell’istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri
l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata,
di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento
e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state
presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di
determinate prove in appello (Sez. VI, sentenza n. 1256 del 28 novembre 2013,
dep. 14 gennaio 2014, CED Cass. n. 258236).
È opportuno rammentare che questa Corte di legittimità, in tema di
revisione, ha affermato che, non basta la sola ritrattazione del teste d’accusa,
ma occorrono specifici elementi di prova che avvalorino la dedotta falsità della
precedente disposizione, allorché tale falsità non sia denunciabile come reato di
calunnia. Di conseguenza, è stato affermato che la revisione è ammissibile
qualora la falsità delle dichiarazioni accusatorie risulti già precedentemente
accertata con sentenza irrevocabile e, nel caso in cui tale possibilità resti
esclusa perché l’ipotizzato delitto di falsa testimonianza o calunnia è estinto da
prescrizione ovvero da amnistia, l’accertamento della verità sostanziale prevale
su quello, secondario, relativo all’accertamento della responsabilità formale del
terzo, sicché è lo stesso giudice della revisione che deve procedere
32

idonei ad escludere in concreto la pericolosità; elementi non dedotti ne’

incidentalmente all’accertamento della calunnia al fine di valutare l’attendibilità
della ritrattazione: ex plurimis Cass. Sez. 5, 14.7.1993, Sfrangio, rv. 196153;
Cass. Sez. 1, 22.5.1991, Taldone, rv. 187247; Cass. 4960/2007 rv. 239089;
Cass. 5026/2010 rv. 245913. I suddetti principi, per identità di ratio, possono,
essere applicati anche all’ipotesi in cui venga richiesta la riassunzione del teste sulle cui dichiarazioni si fonda, in modo esclusivo, la condanna – sotto il profilo
che il suddetto teste ha ritrattato, quando vi sono specifici elementi che rendano
credibile la veridicità della ritrattazione (Sez. 2, n. 42366 del 05/10/2012 – dep.

Conigliaro già sentito e avendo formulato specifiche e inequivoche accuse in
relazione all’episodio in contestazione nei confronti di Pipitone (riportate a
pagina 92 della sentenza di primo grado), all’epoca reggente della famiglia di
Carini, confermate dai reperti ZE8 e Q25 riportati sub 9.1. del “fatto”, non è
censurabile sotto il profilo delle denunciate violazioni l’argomentata motivazione
della Corte di appello che, avendo contezza e valutate le ragioni esposte nella
lettera inviata da Conigliaro a Pipitone, ha ritenuto manifestamente risibile la
ritrattazione, e non necessaria la nuova audizione del teste.
Inidonea ad inficiare il complessivo quadro probatorio è l’argomento
proposto sotto l’aspetto dell’incompetenza territoriale” del ricorrente, capo
della famiglia di Carini, ad esigere il pagamento di somme per lavori realizzati
su un territorio sottoposto al controllo di altra famiglia mafiosa. La notazione,
non solo sotto l’aspetto dell’inverosimiglianza introduce elementi di fatto
estranei al giudizio di legittimità, ma, anche ad ammettere una ripartizione
territoriale di competenze, trascura il dato, risultante dal rinvenimento dei
“pizzini”, che tutta l’attività criminale della zona era sottoposta al controllo
egemone dei Lo Piccolo, in grado di impartire specifiche direttive sul soggetto
incaricato della riscossione, e che, nel caso particolare, similmente a quanto già
riscontrato in altra vicenda di questo stesso processo (v. punto sub 10.1), il
ruolo di esattore affidato a Pipitone era agevolato dal pregresso rapporto di
amicizia con la vittima (pag. 16 del ricorso).
Quanto alla deduzione fondata su un asserito mancato rinvenimento nel
fascicolo processuale di un incidente probatorio da cui si desumeva
l’inattendibilità dì Conigliaro, osserva il Collegio che non solo nel ricorso non
sono indicati quali sono i punti di contrasto con le dichiarazioni rese in questo
processo e le ragioni per cui da esse dovrebbe desumersi l’inattendibilità del
teste, ma pare di capire dal ricorso stesso che, diversamente da quanto
sostenuto nel giudizio di appello, dette dichiarazioni sono state rese in altro
procedimento ed era quindi interesse della parte acquisirle e produrle in
giudizio, nessun onere incombendo in proposito sull’organo giudicante.
33

30/10/2012, Bas, Rv. 254346). Nel caso in esame, essendo stato Giulio

Relativamente alla prova della colpevolezza di Pipitone, oggetto del secondo
motivo di ricorso, la Corte distrettuale con motivazione logica e non censurabile
ha ritenuto l’attendibilità di Conigliaro che ha affermato di aver pagato in più
riprese a Pipitone le somme richiestegli per evitare ritorsioni al cantiere,
attribuendo significativa valenza all’intervenuta condanna del ricorrente per la
partecipazione al sodalizio mafioso e per la consumazione di plurime attività
estorsive aggravate ex art. 7 Decreto-Legge n. 152 del 1991, commesse in

9. Ricorso di Pillitteri Calogero. Il ricorso, che in sostanza ripropone una
diversa ricostruzione del fatto, è infondato.
9.1. I giudici di merito, particolarmente la sentenza di primo grado, hanno
ricostruito nel dettaglio l’episodio in contestazione. In sintesi, Pillitteri Calogero,
agendo in un territorio non di sua competenza, ha estorto con lettere
intimidatorie e minacce di incendio la somma di circa 3000 – 4000 euro ad un
costruttore con cui era imparentato, che stava realizzando una ristrutturazione
per un immobile di un magistrato. Quando Pillitteri aveva richiesto un ulteriore
versamento di C 10.000, il costruttore si era rivolto a Giuseppe Geraci, referente
di Cosa Nostra della famiglia di Altarello di Baida, e questi si era rivolto a Nuccio
e a Mimmo Serio, sapendo che si occupavano di quella zona. Ne era nata una
“indagine interna”, venendone informato Sandro Lo Piccolo, e Pillitteri si era
giustificato affermando di aver consegnato il denaro al defunto Giovanni
Bonanno. Pillitteri aveva anche scritto una lettera al Lo Piccolo, negando di aver
trattenuto per sé il denaro. Pur non avendogli creduto, Lo Piccolo aveva stabilito
che della percezione del denaro di quel cantiere avrebbe continuato ad
occuparsi Pillitteri, in quanto aveva già istituito un canale con il costruttore. La
sentenza di primo grado indica il reperto Z23 riferito a Pillitteri.
Conferma di quanto dichiarato da Nuccio, la Corte territoriale rinviene nelle
dichiarazioni di Franzese che, come si evidenzia dalla sentenza di primo grado,
per espressa ammissione dello stesso non si era mai occupato della vicenda e
ne aveva conoscenza generica, così giustificandosi le marginali discrasie con il
narrato di Nuccio, per aver assistito ad un discorso tra Nuccio e Pillitteri e per
averne parlato con Sandro Lo Piccolo.
Correttamente e logicamente quindi la Corte di merito ha escluso che tra le
dichiarazioni di Nuccio e di Franzese vi fossero contraddizioni che le rendessero
inattendibili, e le ha ritenute convergenti e idonee a provare la commissione
dell’estorsione, disattendendo conseguentemente le contrarie dichiarazioni della
parte offesa, avendole ritenute compiacenti, traendo dimostrazione per questa
considerazione dalla richiesta di intervento di un capomafia. La diversa
34

Carini in periodi coevi a quelli in contestazione.

prospettazione dei fatti addotta dal ricorrente è inammissibile (secondo quanto
esposto sub 1).
9.2. Anche il secondo e il terzo motivo, relativi al complessivo trattamento
sanzionatorio, sono infondati. La richiesta estorsiva era stata effettuata con
metodo mafioso (indicazione della necessità della messa a posto, lettere
intimidatorie e minacce di attentati incendiari) e la stessa missiva, inviata da
Pillitteri a Sandro Lo Piccolo è indicativa della destinazione delle somme estorte
a Cosa Nostra. Va rilevato che l’aggravante del metodo mafioso, nelle due

reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l’attività
dell’associazione a delinquere di stampo mafioso è configurabile anche con
riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso, dal
momento che non ogni delitto commesso da costoro è necessariamente
commesso con intimidazione mafiosa: in tal senso si è espressa di recente
questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014 – dep.
22/01/2015, Terracchio, Rv. 262486, che il Collegio conferma e fa propria.
Inoltre, per giurisprudenza costante in tema di rapina ed estorsione, la
circostanza aggravante di cui all’art. 7 cit. può concorrere con quella di cui
all’art. 628, comma 3, n. 3 e 629, comma 2, cod. pen.
(Sez. U, Sentenza n. 10 del 28/03/2001 (dep. 27/04/2001), Rv. 218378; Sez.
2, n. 20228 del 23/05/2006 – dep. 13/06/2006, Rescigno ed altri, Rv. 234651).
Nessuna censura merita la sentenza sia in merito alla determinazione della
pena, irrogata peraltro in misura contenuta (la pena per l’estorsione aggravata
va da un minimo di sei a un massimo di vent’anni), rientrando essa nella
discrezionalità dell’organo giudicante, che ha applicato per tutte le aggravanti
un aumento di due anni complessivi, sia sul diniego delle attenuanti generiche,
giustificato dalla gravità dei fatti e dalla negativa personalità dell’imputato, già
condannato con sentenza irrevocabile per associazione di tipo mafioso (reato
commesso fino al gennaio 2008).

10. Ricorso di Troia Massimo Giuseppe. Il ricorso è infondato e va respinto.
La Corte di appello di Palermo ha condannato Troia per tentata estorsione ai
danni di Purpura Saverio, gestore di un impianto di carburanti a Palermo. Ha
rilevato che il ricorrente era stato già condannato per il reato di associazione
mafiosa quale reggente della famiglia mafiosa di San Lorenzo e lo ha identificato
in colui che nei pizzini, il cui contenuto è stato già riportato al punto sub 10. del
“fatto”, viene indicato come “Scuro” percettore della somma estorta a Purpura,
non soltanto in base a quella decisione definitiva, che hanno riferito una
circostanza conosciuta in virtù della loro appartenenza alla comune
35

differenti forme dell’impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli

associaizone. ma anche in esito alle dichiarazioni dei collaboranti Bonaccorso e
Franzese. Cosicchè risulta rispettato il dettato dell’art. 238bis cod. proc. pen. La
Corte inoltre corrobora questo convincimento con la valutazione della lettera
datata “lunedì 22 ott. 07”, sequestrata nel covo di Lo Piccolo, in cui questi
avverte Serio Nunzio, condannato per associazione mafiosa e capo della famiglia
“competente per territorio” dove insisteva il distributore, che della questione su
suo suggerimento si stava occupando “fratello M”, che aveva già preso accordi
(“direttive”) a Purpura “per una combinazione che Purpura sa”. La Corte spiega

dichiarazioni del Purpura che, pur ammettendo di aver pagato tangenti fino al
dicembre 2005, aveva escluso di aver pagato alcunché per il distributore di cui
alla contestazione, risultando infatti dai pizzini sequestrati che i pagamenti
erano proseguiti fino a Pasqua del 2007. L’organico inserimento di Troia in Cosa
Nostra era attestato da altro pizzino sequestrato a Lo Piccolo contenente
l’annotazione del regalo di C 5000 a “Scuro” prelevati dalla cassa comune.
Ulteriori somme risultano versate a “Scuro” nel pizzino E2, riportato
integralmente a pag. 216 della sentenza di primo grado.
10.1. Quanto alla circostanza che tra “Scuro” ed “M” vi sia coincidenza di
persone, il ragionamento svolto dalla Corte poggia sull’evidenza che, essendo
stato Troia incaricato da Lo Piccolo di gestire la vicenda Purpura, anche la
dicitura “fratello M.” doveva intendersi a lui riferita. La spiegazione offerta dalla
Corte non è manifestamente illogica e trova conferme nella circostanza che
l’utilizzo del termine “fratello”, indicando un alto rapporto di vicinanza, si
accompagna al nominativo M., che è compatibile con Massimo, e nella
considerazione che non è ragionevole che di una stessa vicenda si occupino più
persone, senza nessun coordinamento tra loro. Il fatto che Troia avesse già un
rapporto di conoscenza con Purpura, spiega altresì la ragione per cui, superando
ragioni di competenza territoriale e pretese gerarchie, Lo Piccolo abbia deciso
che fosse lui a gestire questa vicenda estorsiva. La diversa prospettazione dei
fatti addotta dal ricorrente è inammissibile (secondo quanto esposto sub 1)
10.2. Quanto al secondo motivo, la sussistenza dell’aggravante dell’art. 7
D.L. 152/91 è stato ricollegato dalla Corte nel ruolo svolto nella vicenda
estorsiva, quale reggente della famiglia mafiosa di San Lorenzo e nel diretto
coinvolgimento in essa dei capimafia latitante Sandro e Salvatore Lo Piccolo,
come dimostrato dai documenti sequestrati nel covo di Lo Piccolo.
Nessuna censura merita, infine, il diniego delle attenuanti generiche
giustificato dal grave precedente penale e dalla appartenenza dell’imputato
all’associazione mafiosa, con un ruolo non secondario.

36

che Troia e Purpura avevano una pregressa conoscenza e ritiene reticenti le

11. Fondato è il ricorso proposto da Confindustria Sicilia, costituita parte
civile, in relazione all’omessa statuizione sulle spese sostenute da detta parte.
La sentenza va quindi sul punto annullata senza rinvio ed i ricorrenti, ad
eccezione di Cataldo, vanno condannati al pagamento delle spese in favore della
predetta parte civile, nella misura liquidata nel dispositivo.

12. I ricorrenti Catania, Fazzone, Morisca, Pillitteri, Pipitone e Troia vanno
altresì condannati al pagamento delle spese processuali, nonché in solido a

liquidate come in dispositivo. Nulla va liquidato a parti diverse da quelle indicate
nel dispositivo perché fuori dal processo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cataldo Salvatore e rinvia
per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Annulla
senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati ad
eccezione del Cataldo limitatamente alla loro omessa condanna in solido al
rimborso delle spese del giudizio di appello in favore di Confindustria Sicilia,
condanna che dispone nella misura di euro 2500, oltre accessori di legge con
distrazione in favore del difensore; rigetta i ricorsi di Catania, Fazzone, Morisca,
Pillitteri, Pipitone e Troia che condanna al pagamento delle spese processuali
nonché in solido a rimborsare le spese sostenute per questo giudizio dalle
costituite parti civili che liquida rispettivamente: in euro 4000 cadauna, oltre
accessori di legge, e con distrazione a vantaggio dei rispettivi difensori, in
favore di Confindustria Sicilia, Confcommercio Palermo, Presidenza Consiglio dei
Ministri, Regione Sicilia; in euro 2400 cadauna, oltre accessori di legge e con
distrazione a vantaggio del difensore, in favore di Centro Studi Pio La Torre e
Confindustria Palermo; in euro 1866 cadauna oltre accessori di legge e con
distrazione a vantaggio dei rispettivi difensori, in favore, da un lato, di
Associazione Solidaria SCS ONLUS, S.O.S. Impresa Palermo, coordinamento
vittime estorsioni e usura e, dall’altro, di Associazione Libero Futuro Antiracket,
FAI, Comitato Addio Pizzo; condanna altresì il Morisca a rimborsare a Iacopelli
Cristoforo le spese sostenute per questo giudizio che liquida in euro 4000 oltre
accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Roma q_giorno 21 maggio 2015
Il Consigliere estensor

DE SI ATA

Il Pr sid n

rimborsare le spese sostenute per questo giudizio dalle costituite parti civili

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