Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45346 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45346 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
LATTANZI MASSIMILIANO, nato il 13/07/1968
SAVINO FABIO, nato il 02/01/1982
avverso la sentenza n. 5440/2013 CORTE APPELLO di ROMA del
30/10/2013;

visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in pubblica udienza del 19/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gabriele Mazzotta,
che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi;
preso atto che nessuno è comparso per i ricorrenti.

Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 ottobre 2013 la Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza del 4 dicembre 2012 del Tribunale di Roma, che aveva
dichiarato Lattanzi Massimiliano e Savino Fabio colpevoli del reato

consistente quantitativo di prodotti pirotecnici irregolari meglio descritti nei
rispettivi capi di imputazione, e aveva condannato ciascuno alla pena di un anno
di arresto, disponendo la revoca, ai sensi dell’art. 168 cod. pen., del beneficio
della sospensione condizionale della pena, concesso a Lattanzi con sentenza del
9 febbraio 2007 del Tribunale di Roma e con sentenza dell’i luglio 2008 della
Corte di appello di Roma e a Savino con sentenza del 23 febbraio 2006 del
Tribunale di Tivoli.

2. Il Tribunale era pervenuto all’affermazione della responsabilità degli
imputati sulla base delle dichiarazione dell’agente operante Vittuccio Eugenio,
che il 29 dicembre 2009, nel corso del controllo dell’autovettura guidata
dall’imputato Lattanzi, aveva rinvenuto nell’interno due buste contenenti
materiale pirotecnico di varia natura e di fattura artigianale e aveva appreso dal
medesimo, cui aveva chiesto, ricevendo risposta negativa, di esibire la relativa
documentazione fiscale, che detto materiale era stato da lui acquistato da un
certo Fabio, del quale aveva fornito il numero del cellulare salvato sul suo
telefonino alla voce “Fabio Fuochi”.
La perquisizione domiciliare subito eseguita nell’abitazione dell’imputato
Savino, cui era risultato appartenere l’indicato numero di cellulare, aveva portato
al rinvenimento nella camera da letto della madre di una confezione di razzi
assai simile a quelle di pertinenza di Lattanzi, e nei giardini condominiali, relativi
allo stabile in cui era l’indicata abitazione, all’interno di due frigoriferi
abbandonati di ulteriori buste contenenti materiale pirotecnico, identiche le une e
l’altro a quanto ritrovato nell’autovettura di Lattanzi.
Il teste Fanigliulo Francesco, maresciallo del R.I.S. aveva confermato la
circostanziata relazione da lui redatta sulla base dell’esame del materiale
pirotecnico sequestrato, evidenziando che:
– i prodotti non erano, in parte, conformi alla normativa vigente perché non
classificati e prodotti artigianalmente;

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contravvenzionale di cui all’art. 697 cod. pen. per avere detenuto illegalmente un

- le etichette apposte su molti di essi non corrispondevano alla effettiva
composizione, che era assai diversa in eccesso per peso e principio attivo dei
composti esplodenti;
– Lattanzi, in particolare, aveva trasportato oltre kg. 29 di peso lordo e quasi
kg. 5 di peso netto, e Savino era risultato detentore di kg. 19 di peso lordo e di
oltre kg. 5 di peso netto;
– gli imputati, non titolari di alcuna autorizzazione, detenevano gli artifici
pirotecnici in modo molto pericoloso per la pubblica incolumità perché

accensione spontanea per. effetto di reazioni esotermiche.

3. La Corte, che richiamava per sintesi i dati probatori e illustrava i motivi di
appello, riteneva che la relazione tecnica allegata all’atto di appello
dell’appellante Savino -che escludeva che il gioco di artificio denominato
“candela romana” rientrasse tra i prodotti esplosivi- provenisse da una sedicente
associazione privata e le sue valutazioni tecniche non potevano oggettivamente
superare gli esiti, soprattutto ponderali, delle emergenze probatorie in atti, né la
previsione espressa del richiamato art. 97 del regolamento T.U.L.P.S. (R.D. n.
773 del 1931); apprezzava la gravità della condotta e i precedenti penali come
ostativi alla concessione dei richiesti benefici e alla possibilità di rideterminazione
della pena, comunque del tutto congrua e conforme ai parametri normativi di
riferimento; riteneva corretta la disposta revoca di diritto delle già concesse
sospensioni condizionali “alla luce della natura delle violazioni in materia di armi
commesse”.

4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
entrambi gli imputati con separati atti.

5. Lattanzi Massimiliano ricorre per mezzo dell’avv. Antonio Moriconi e
chiede l’annullamento della sentenza sulla base di tre motivi.
5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett.

e),

cod. proc. pen., contraddittorietà, illogicità e mancanza della

motivazione in relazione all’art. 697 cod. pen.
Secondo il ricorrente, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado
senza dare risposta alle censure mosse con l’atto di appello, con cui si era
dedotto che il giudice di primo grado non aveva motivato circa la qualificazione
come arma del materiale pirotecnico sequestrato e non aveva proceduto a
perizia tecnica al fine di valutarne la potenzialità in riferimento al concetto
giuridico di arma.

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concentrati, mal conservati e contenenti alluminio, con il rischio di possibile

Né può essere esaustivo il richiamo operato all’art. 97 del regolamento
T.U.L.P.S., che non risolve assolutamente il quesito se il materiale rinvenuto
possa considerarsi arma.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett.

e),

cod. proc. pen., difetto di motivazione sulla mancata

concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente, la Corte, equiparando con unica argomentazione le
ragioni reiettive delle richieste per entrambi gli appellanti, ha omesso di valutare

non ha motivato in ordine al diniego della indicate attenuanti nei suoi confronti,
riferendosi ai benefici e tali non essendo le circostanze attenuanti generiche,
vincolate espressamente ad alcune individuate condizioni.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen., difetto e illogicità della motivazione in relazione alla
revoca delle precedenti sospensioni condizionali della pena, concesse per reati la
cui condanna è definitiva, non essendo comprensibile l’argomento evidenziato in
sentenza e non rispondendo la stessa al motivo di appello che aveva posto la
questione relativa al concetto di “stessa indole”.

6. Savino Fabio ricorre per mezzo dell’avv. Corrado Ottaviani e chiede
l’annullamento della sentenza sulla base di due motivi.
6.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità per i reati contestati.
Secondo il ricorrente, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado
senza considerare la contestata riconducibilità dei giochi pirotecnici sequestrati
alla qualifica di armi, mentre si era dimostrato che detti fuochi erano conformi
alla normativa vigente e la loro vendita al pubblico non era soggetta a restrizioni.
La consulenza di parte, dimostrativa della innocuità e non pericolosità dei
fuochi pirotecnici, è stata superata con argomenti apodittici e privi di logicità
tecnico-giuridica.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
168, comma 1, cod. pen., in relazione alla revoca del beneficio della sospensione
condizionale della pena concesso con altra sentenza, rappresentando che,
mentre il beneficio è stato concesso per un delitto, la condanna in esame è
relativa a un reato contravvenzionale e manca, pertanto, l’elemento della “stessa
indole”.
Il beneficio, inoltre, è stato concesso oltre il termine di cinque anni stabilito
dall’art. 163 cod. pen.
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per ciascuno di essi tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. e soprattutto

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo dei due ricorsi, afferente, sulla base di concorrenti rilievi,
alla contestata adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in
merito alla qualificazione come arma del materiale sequestrato, è destituito di
fondamento.
1.1. La Corte di appello, seguendo un percorso logico, che ha svolto in

cui analisi dei dati fattuali acquisiti e la cui rappresentazione delle ragioni in
diritto ha confermato-, ha rimarcato, in replica ai rilievi difensivi, fatti oggetto del
primo motivo del gravame, che gli artifici sequestrati per le loro caratteristiche
(contenuto, principio attivo, peso, modalità di fabbricazione e di conservazione),
tratte dalle descritte emergenze processuali disponibili, ricondotti dal primo
Giudice alla ipotesi criminosa “alquanto benevola” di cui all’art. 697 cod. pen.,
integravano la fattispecie ascritta, in connessione con la loro evidenziata
“oggettiva potenzialità offensiva e micidiale”.

Né la Corte ha prescisso dal rilevare che le indicate emergenze non erano
oggettivamente inficiate nei loro esiti dalle deduzioni tecniche opposte dalla
difesa attraverso la produzione di una relazione tecnica di parte, che, svolta da
una

“sedicente associazione privata”,

era tesa a ricondurre il materiale

sequestrato, costituito da “candele romane”, a giochi pirotecnici non pericolosi.
1.2. Le valutazioni che sorreggono la decisione impugnata, logicamente
fondate, secondo la descrizione operata nella sua parte narrativa,
sull’apprezzamento dei prodotti sequestrati (indicati come artifici di fattura
artigianale, razzi, cilindri di cartone terminanti con fili elettrici) e sulla loro
composizione (peso e principio attivo di composti esplodenti), sono anche
coerenti con l’esatta interpretazione del testo della disposizione normativa, cui si
collega la fattispecie criminosa ascritta, atteso che all’art. 697 cod. pen., che si
riferisce a “chiunque detiene armi o caricatori”, è univocamente riferibile l’art.
704 cod. pen., alla cui stregua “agli effetti delle disposizioni precedenti, per
‘armi’ si intendono (…) qualsiasi (…) involucro contenente materie esplodenti …”.

1.3. Tali motivate argomentazioni resistono alle censure difensive, che sono
generiche nella omessa correlazione con le ragioni della decisione di merito, che
ha esaustivamente valorizzato -con riguardo al contenuto del materiale
esplodente e alla sua potenzialità offensiva- le emergenze dei dati probatori, la
cui ampia trasposizione fornita dalla sentenza di primo grado ha richiamato e
condiviso; sono destituite di giuridico pregio nella contrapposta deduzione della
conformità dei “fuochi” oggetto della imputazione alle normative vigenti, senza
specifica contestazione delle circostanze che sorreggono la contraria tesi
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stretta correlazione con lo sviluppo decisionale della sentenza di primo grado -la

accusatoria, ritenuta riscontrata e fondata; corrispondono ad alternative letture
di merito, precluse in questa sede, nella parte in cui, riferendosi alle emergenze
della consulenza tecnica di parte e astenendosi da ogni critica specifica rispetto
alla sua ritenuta subvalenza, reclamano la rivalutazione in fatto, in termini di
innocuità e non pericolosità, del materiale sequestrato.

2. Prive di alcuna fondatezza sono le censure, oggetto del secondo motivo
del ricorso di Lattanzi Massimiliano, relative al diniego delle circostanze

A fronte, invero, della generica richiesta della loro concessione, avanzata unitamente alla richiesta del contenimento della pena nei minimi edittali- con il
secondo motivo di appello, la Corte ha ragionevolmente richiamato la gravità
della condotta e i precedenti penali, che ha giudicato ostativi alla rivedibilità del
trattamento sanzionatorio, dando congruente ragione (al di là dell’improprio
riferimento ai “benefici oggetto di richiesta”) del criterio seguito nel confermare il
già disposto rigetto.
Né il ricorrente, che nulla ha rappresentato con i motivi di appello, ha
evidenziato con il ricorso, nonostante le svolte affermazioni in diritto, alcun
significativo elemento positivo non valutato.

3. È infondato anche il terzo motivo del ricorso di Lattanzi, che attiene alla
conferma della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena,
concesso con le sentenze del 9 febbraio 2007 del Tribunale di Roma e dell’Il
luglio 2008 della Corte di appello di Roma.
3.1. Si premette in diritto che, qualora a una condanna a pena sospesa
segua, nei termini previsti dall’art. 163, comma 1, cod. pen., decorrenti dalla
data in cui la sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile (tra le
altre, Sez. 1, n. 13799 del 11/03/2008, dep. 02/04/2008, Di Gaspare, Rv.
240509) la commissione da parte del condannato di un delitto ovvero di una
contravvenzione della stessa indole per cui sia inflitta una pena detentiva (tra le
altre, Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, dep. 25/02/2009, P.M. in proc.
Safranovych, Rv. 244398; Sez. 1, n. 8222 del 10/02/2010, dep. 02/03/2010,
P.M. in proc. Rovetta, Rv. 246629; Sez. 1, n. 19949 del 06/12/2013,
dep. 14/05/2014, Patrucchi, Rv. 263186), è revocata di diritto, salva la
disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., la sospensione
condizionale a norma dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
È anche costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del
condiviso principio alla cui stregua, ai fini della revoca della sospensione
condizionale della pena prevista dall’art. 168 n. 1 cod. pen., l’identità dell’indole
del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle
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attenuanti generiche.

contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore
delitto è causa automatica di revoca, indipendentemente dal fatto che sia, o non,
della stessa indole rispetto al precedente (tra le altre, Sez. 1, n. 4585 del
30/06/1999, dep. 17/07/1999, P.M. in proc. La Penna, Rv. 214020; Sez. 1, n.
1058 del 15/02/2000, dep. 20/03/2000, P.G. in proc. Bellino, Rv. 215615; Sez.
1, n. 31365 del 02/07/2008, dep. 25/07/2008, P.M. in proc. De Filippis, Rv.
240679; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, dep. 06/03/2013, Grassetti, Rv.
254688).

La Corte di appello, dando coerente risposta al rilievo difensivo circa
l’insussistenza del “legame necessario della stessa indole” tra “la sentenza di cui

alla revoca del beneficio e l’attuale di natura contravvenzionale”, ha evidenziato
“la natura delle violazioni in materia di armi commesse”.
Tale argomentazione è congruente con le emergenze del certificato del
casellario giudiziale, dallo stesso risultando che la contravvenzione in esame, per
la quale è stata applicata al ricorrente la pena detentiva di mesi dodici di arresto,
è stata commessa il 30 dicembre 2009, e quindi nel periodo di osservazione
decorrente dalla data d’irrevocabilità della sentenza del 9 febbraio 2007 del
Tribunale di Roma, che, condannando l’odierno ricorrente alla pena di anni due di
reclusione e di euro seicento di multa, ha concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena anche per un reato in materia di armi e quindi della
stessa indole.
Quanto alla sospensione condizionale della pena concessa con sentenza
dell’Il luglio 2008 della Corte di appello di Roma, che ha condannato il
ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione e di euro duecento di multa per il
reato di ricettazione, irrevocabile il 13 maggio 2009, pure oggetto di revoca, si
rileva che la revoca della sospensione condizionale è una automatica
conseguenza della nuova condanna e solo in presenza di specifici motivi, che il
ricorrente non ha affatto sviluppato, la Corte di appello avrebbe dovuto offrire
specifiche ragioni per riformare sul punto la decisione di primo grado.
Né alcuna ragione di censura al riguardo è sviluppata in questa di
legittimità.

4. È, invece, fondato il secondo motivo del ricorso di Savino Fabio, che
attiene alla contestata sussistenza delle condizioni di cui all’art. 168 n. 1 cod.
pen. a fondamento della disposta revoca della sospensione condizionale della
pena concessa con la sentenza del 23 luglio 2006 del Tribunale di Tivoli.
Richiamati i principi enunciati sub 3.1., non ricorre, infatti, il contestato
presupposto della ritenuta identità di indole tra il delitto di cui all’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con la indicata sentenza, e il reato
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3.2. Nella specie, tali estremi sono stati ritenuti correttamente sussistenti.

contravvenzionale in materia di armi, oggetto di questo giudizio, al di là della sua
commissione nel quinquennio di riferimento.

5. Consegue alle predette considerazioni che nei confronti del ricorrente
Savino, mentre va rigettato il primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata
deve essere annullata nella parte in cui si è disposta la revoca della sospensione
condizionale della pena concessagli con la sentenza del 23 luglio 2006.
Tale annullamento va fatto senza rinvio potendo provvedere direttamente

revoca, che non richiede una valutazione discrezionale.
Il ricorso di Lattanzi Massimiliano deve essere, invece, interamente
rigettato, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Savino Fabio
limitatamente alla revoca, che esclude, della sospensione condizionale concessa
con la sentenza del 23 febbraio 2006 del Tribunale di Tivoli.
Rigetta nel resto il ricorso del Savino.
Rigetta il ricorso di Lattanzi Massimiliano, che condanna al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

questa Corte, a norma dell’art. 620 lett. 0, cod. proc. pen., alla esclusione della

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