Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45345 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45345 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. D’AMBROSIO VINCENZO nato ilo 02/01/1960;
2. DE MARTINO ENRICO;
3. ROBERTI FRANCESCO;
4. RUSSO AMEDEO nato il 06/09/1960;
5. SALERNO CARLO nato 20/02/1952;
6. NAPOLETANO ANDREA nato il 102/11/1966;
7. ASARO MARTINO nato il 02/01/1963;
8. ESPOSITO VINCENZO nato il 03/01/1949;
9. DI MATTEO LUIGI;
Visti gli atti, l’ordinanza ed i ricorsi;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso
per il rigetto dei ricorsi di Napoletano, Asaro ed Esposito, l’annullamento con
rinvio per il ricorso Di Matteo e l’inammissibilità per gli altri ricorsi;
uditi i difensori, avv.ti Ludovico Montano (per D’Ambrosio), Alessandro Billè (per
Asaro) e Domenico Gerardi (per Salerno e, quale sostituto processuale, anche
per Esposito)
FATTO

1. Con ordinanza del 31/10/2014, il giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Napoli rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti, fra gli
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Data Udienza: 11/11/2015

altri, di D’AMBROSIO Vincenzo, DE MARTINO Enrico, SALERNO Carlo,
NAPOLETANO Andrea, RUSSO Amedeo e degli arresti domiciliari nei confronti di
ROBERTI Francesco, ASARO Martino, ESPOSITO Vincenzo e DI MATTEO Luigi,
tutti indagati di associazione per delinquere associazione tesa ad immettere sul
mercato italiano banconote, valori di bollo, titoli di credito e documenti di identità
contraffatti e relativi reati fine (falsi, ricettazioni).
Il giudice per le indagini preliminari, infatti, pur avendo ritenuto sussistenti
i gravi indizi dei suddetti reati, respingeva la suddetta richiesta in quanto, a suo

Contro la suddetta ordinanza, il Pubblico Ministero proponeva appello ed il
Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza del 23/04/2015, in parziale
accoglimento del gravame applicava al solo D’AMBROSIO Vincenzo, la misura
della custodia cautelare in carcere, mentre ai restanti indagati applicava la
misura degli arresti dorniciliari.

2. Contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame, tutti gli indagati hanno
proposto ricorso per cassazione.

3. D’AMBROSIO Vincenzo, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto il
seguente testuale motivo: «il Tribunale del Riesame non ha fatto altro che
riportarsi a quanto richiesto dal PM senza scendere in un’analisi precisa e
dettagliata degli elementi che avevano spinto il GIP a rigettare la richiesta. Nulla
di nuovo infatti emerge dall’ordinanza in parola e non è stato considerato che i
fatti addebitati al D’Ambrosio + altri sono della stessa indole, spendita di denaro
falso già oggetto di tre precedenti ordinanze per le quali pendono procedimenti
penali e custodie cautelari in atto. Per cui nel caso in esame i fatti contestati
vanno retrodatati all’epoca della prima ordinanza della d.ssa Piccioni, o ad altri
della d.ssa Foschini o dott. Gallo, per le quali vi è già custodia cautelare in atto
per cui va senz’altro applicato l’art. 297 c.p.p con la conseguenza che la predetta
ordinanza va disapplicata per cui si confida nella cassazione dell’impugnata
ordinanza».

4.

NAPOLETANO Andrea (in proprio), RUSSO Amedeo (in proprio),

SALERNO Carlo (a mezzo del proprio difensore), DE MARTINO Enrico (a mezzo
del proprio difensore), ESPOSITO Vincenzo (in proprio), ROBERTI Francesco (a
mezzo del proprio difensore), hanno dedotto solo doglianze attinenti
all’insussistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della carenza dei requisiti
della concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione e della mancata

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giudizio, erano carenti le esigenze cautelari.

valutazione del “tempo trascorso dalla commissione del reato” ex art. 292/2 lett.
c) cod. proc. pen.

5. ASARO Martino, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto, oltre che la
carenza delle esigenze cautelari (in termini sovrapponibili a quanto dedotto dagli
indagati di cui al precedente § 4), anche la carenza dei gravi indizi di
colpevolezza.

carenza delle esigenze cautelari, anche la violazione dell’art. 157/8 cod. proc.
pen. in quanto non vi era la prova in atti che la notifica dell’avviso ex art. 127
cod. proc. pen. si era perfezionata non essendovi in atti l’avviso di ricevimento
della raccomandata.
DIRITTO
1. D’AMBROSIO Vincenzo.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Il Tribunale, dopo avere illustrato i gravi indizi a carico dell’indagato (pag. 7
ss) e la circostanza che, nonostante fosse stato sottoposto alla misura degli
arresti domiciliari in altro procedimento pendente presso il tribunale di Larino,
«aveva contattato nuovamente tutti i vecchi complici» commissionando al
Salerno «un carnet di assegni “sano sano” per un suo cliente» (pag. 15
ordinanza), così conclude: «Si è inteso riportare per sintesi gli episodi che
vedono il D’ Ambrosio protagonista per evidenziare, oltre al gravissimo quadro
indiziario che lo attinge in relazione ai molteplici episodi spalmati in un lungo
arco di tempo anche successivo alli arresto – fino al marzo 2012 -, l’ altrettanto
oneroso compendio cautelare che lo riguarda. Il D’ Ambrosio “fa questo”. Per lui
la recidiva non è un pericolo, è una certezza. Egli ha dimostrato una capacità
criminale non diversamente coercibile che con la misura inframuraria».
A fronte di tale lapidaria motivazione, il ricorrente si è limitato a dedurre la
doglianza supra testualmente riportata che, deve, con tutta evidenza, ritenersi
infondata, non solo perché generica ed aspecifica ma anche perché è dedotta la
violazione dell’art. 297 cod. proc. pen. che questa Corte non è in grado neppure
di scrutinare essendo stata dedotta per la prima volta ed essendo priva di ogni
riscontro.

2. I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
La suddetta doglianza, dedotta dal solo ASARO, è infondata.

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6. DI MATTEO Luigi, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto, oltre che la

La posizione dell’ASARO – indagato per i delitti di associazione per
delinquere (capo sub 1), detenzione e smercio di banconote contraffatte (capo
sub 22) e ricettazione di assegni clonati (capo sub 46) è trattata dal Tribunale a
pag. 52 dell’ordinanza impugnata, in cui si trova scritto: «Grave il compendio
che attinge De Martino Enrico, Di Matteo Luigi, ASARO Martino, Matino Giovanni,
Parisi Umberto, Napoletano Andrea e Leva Domenico. La cui professionalità nel
settore è indubbia e contestualmente integra la condotta di partecipazione alla
associazione. Essi forniscono il proprio contributo quotidiano al pari di un

collegato di quello degli altri. Eloquenti le conversazioni sul punto: vanno reperiti
soggetti interessati ali’ acquisto dei titoli, soggetti disposti a versarli, quindi ci si
rivolge ai fornitori dei titoli e quindi li si donano. Una catena di montaggio che
non ammette défaillance. L’apporto di ciascuno è altrettanto importante. Tutti
agiscono nell’ interesse comune. Questo, palese per il De Martino, il Matino ed il
Napoletano, vale anche per il Parisi ed il Leva e per il Di Matteo, così assidui nel
proprio ruolo funzionale all’utile del gruppo, consistente nel reperire i primi
persone disposte a versare assegni donati sui propri conti correnti, il secondo
clienti che intendono utilizzare gli assegni donati per proprio conto, comprandoli.
Ma vale anche per l’ASARO, la cui condotta pari a quella del di Matteo, di
reperire clienti a cui vendere i titoli falsificati, ma anche di acquistare banconote
false, si innesta in uno stabile e duraturo rapporto dapprima con il Salerno e poi,
dal luglio, con il D’ Ambrosio, definitiva è quel mettersi a disposizione, e sapere
che gli altri sono a disposizione, allo scopo di realizzare lo smercio dei titoli e
delle banconote false in cui si concreta l’ oggetto del programma criminoso, che
consente di dire che uno prende parte allo stesso, al pactum sceleris».
La suddetta conclusione trova un riscontro in almeno due inequivoche
intercettazioni riportate dal Tribunale a pag. 14 (quanto al capo 22) e a pag. 44
(quanto al capo 46).
Il ricorrente, in questa sede, si è limitato a dare una propria alternativa
valutazione delle suddette intercettazioni rilevando che la prima sarebbe
inconcludente e la seconda dimostrerebbe un contatto con il Salerno che non
ebbe alcun seguito in quanto egli si trovava in Sicilia.
Al che va replicato che: a) in fase d’indagine preliminare, si richiede solo la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e cioè un mimus rispetto alla prova
richiesta per il giudizio di cognizione; b) non è vero che l’incontro finalizzato alla
clonazione degli assegni e di cui all’intercettazione riportata a pag. 46
dell’ordinanza, non sia andato a buon fine in quanto il Salerno si accordò con il
D’Asaro «per vedersi il venerdì a Napoli per concludere l’affare».

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imprenditore, nella consapevolezza ciascuno del proprio molo e del ruolo

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 157/5 COD. PROC. PEN.
Con la suddetta doglianza, il solo DI MATTEO Luigi ha eccepito la violazione
del suo diritto a partecipare all’udienza davanti il Tribunale del Riesame in
quanto egli non aveva mai ricevuto la r.r.r. (che conteneva l’avviso di fissazione
dell’udienza) spedita dall’ufficiale giudiziario ex art. 157/8 cod. proc. pen. come
si desumeva dalla circostanza che in atti non risultava l’avviso di ricevimento.
La censura è fondata in quanto un controllo degli atti processuali non ha
consentito di rinvenire la prova dell’avvenuta notifica mancando agli atti l’avviso

L’ordinanza, pertanto, limitatamente alla posizione del Di Matteo va
annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

4. LE ESIGENZE CAUTELARI.
Le censure dedotte da DE MARTINO Enrico, SALERNO Carlo, NAPOLETANO
Andrea, RUSSO Amedeo, ROBERTI Francesco, ASARO Martino ed ESPOSITO
Vincenzo, nei cui confronti il tribunale ha applicato la misura degli arresti
domiciliari, vertono tutte sulla violazione degli artt. 274 (sotto il profilo della
carenza dell’attualità e concretezza del pericolo di recidiva) e 292 cod. proc. pen.
(sotto il profilo della mancata considerazione del tempo trascorso dall’ultimo
episodio criminoso accertato).

4.1. Il tribunale, ha variamente motivato le esigenze cautelari in relazione
alle posizioni dei singoli indagati.
Il Tribunale ha addotto le motivazioni di seguito indicate.
Quanto al RUSSO, «La professionalità dimostrata dal Russo nel settore del
falso, nelle varie estrinsecazioni, dal denaro ai valori bollati agli assegni alle
carte di credito e altri documenti, valutata in uno alla assiduità di rapporti con il
D’ Ambrosio ed alla personalità dello stesso non lascia dubbi nemmeno sulla
capacità criminale dell’ indagato, che vanta pregiudizi anche giudiziari specifici.
Tuttavia si ritiene idonea misura quella degli arresti domiciliari, non risultando
elementi da cui desumere che lo stesso si asterrà dall’osservarne le relative
prescrizioni» (pag. 26).
Quanto al SALERNO: «attinto dalla misura degli arresti domiciliari con
ordinanza del giugno 2014 per la partecipazione alla associazione, con il ruolo
precipuo di procacciatore di clienti nel settore del falso, al servizio soprattutto
del Cormio, la cui misura cautelare aiutava ad eludere prestandosi a muoversi
al posto suo per prendere e portare i documenti e i titoli contraffatti. Compito
speculare a quello riconosciutogli in questa indagine, nella quale le emergenze
più corpose hanno consentito di ritagliargli un ruolo apicale. Il Salerno Carlo
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di ricevimento.

detto Carlucciello è un soggetto già gravato da svariati precedenti specifici, lo
stesso utilizza quale base per lo spaccio degli assegni piazza Carlo III a Napoli.
Suddetta piazza ritenuta dallo stesso quasi il “suo ufficio” durante tutta l’attività
tecnica, espletata nell’ambito del procedimento penale, ha rappresentato un
punto di riferimento per tutti i personaggi monitorati, un crocevia di attività
illecite, con particolare riferimento, allo smercio del falso. Egli si pone come un
elemento indefettibile e la zona in cui opera è presa come riferimento tanto che
altri soggetti monitorati nominano lui per indicare un posto ben preciso della

piazza Carlo III. A tal proposito venivano effettuati vari servizi di osservazione
che confermano ed evidenziano tale circostanza. Emergenze per la cui
astensione si rinvia alla richiesta cautelare ‘tutta’, dal momento che egli
risponde di oltre 25 reati, molti dei quali in concorso con il D’Ambrosio.
Emergenze che danno contezza di una attività imprenditoriale versata nel
settore del falso proseguita rispetto ai fatti contestati nella precedete
ordinanza. E che tuttavia non consentono di differenziare la condotta
associativa, attesa la contestazione formale che si spinge fino al settembre
2013 ed oltre. Che, comunque testimoniano, in uno alla gravità indiziarla da
nessuno contestata, il concreto pericolo di recidiva. Pericolo che, diversamente
per il De Marco, può ritenersi arginato dalla misura degli arresti domiciliari già
applicata e rivelatasi adeguata» (pag. 28).
Quanto al ROBERTI ed ESPOSITO: « la sistematicità dei rapporti tra essi e
con il Salerno, e per il tramite di questi con il D’Ambrosio, dà conto della
condotta associativa intesa come contributo consapevole e volontario alla vita
ed agli scopi del sodalizio di riferimento, ma anche come consapevolezza del
supporto che questo può dare alla realizzazione della propria condotta
criminosa. Altrettanto oneroso il compendio cautelare In una con il PM va
osservato che la gravità dei fatti – trattasi di condotta associativa -, valutata in
uno alla personalità degli indagati – entrambi gravati da precedenti specifici, il
Roberti pluripregiudicato, ed entrambi con pendenze recenti consente di
ritenere oltre che concreto, attuale il pericolo di recidiva. Pericolo che si ritiene
adeguatamente arginato solo dalla misura custodiale, non ponendosi come
serio detenente altra meno afflittiva» (pag. 35).
Quanto al D’ASARO -NAPOLETANO – DE MARTINO: «La risalenza dei fatti
a quattro anni fa, in presenza di fatti così gravi ed a quella professionalità nel
settore di cui si è detto, deve cedere il passo. La pluralità delle condotte sì gravi
e la pervasività della associazione, che oltrepassa il mercato campano per
allargarsi un po’ in tutta la penisola – e sforare all’estero – inquinando il già
vacillante mercato con denaro falso o di provenienza illecita, fonda una
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piazza (identificato nei pressi del bar/centro scommesse “Better” sito proprio in

prognosi di recidiva attuale. La personalità degli indagati, tutti con precedenti
gravi e specifici, non fa che confortare nella valutazione».

4.2. In punto di diritto – premesso che l’ordinanza impugnata è stata
pronunciata prima del 08/05/2015 e cioè prima della data di entrata in vigore la
novella di cui alla L. 47/2005 – va rilevato che, secondo la pacifica giurisprudenza
di questa Corte di legittimità (ex plurimis Cass. 25214/2009 Rv. 244829; Cass.
24051/2014 Rv. 260143), in tema di misure cautelari personali, ai fini della

della concretezza non si identifica con quello dell’attualità di cui all’art. 292,
comma secondo, lett. c) cod. proc. pen.
La concretezza indica la condizione, necessaria e sufficiente, che esistano
elementi “concreti” (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa
affermarsi che l’imputato, verificandosi l’occasione, possa facilmente commettere
reati rientranti fra quelli contemplati dalla norma processuale.
L’attualità, invece, deriva dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime
favorevoli alla commissione di nuovi reati, anche se «il riferimento in ordine al
“tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma
secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo
della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo
intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad
una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle
esigenze cautelari»: SSUU 40538/2009 Rv. 244377.
In altri termini, le esigenze connesse alla tutela della collettività devono
concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati sul piano
dell’interesse protetto. Trattandosi di valutazione prognostica di carattere
presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici
adottati con motivazione congrua ed adeguata, esente da vizi logici e giuridici. Ai
fini del giudizio prognostico previsto dall’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), deve
aversi riguardo alle specifiche modalità, circostanze e gravità del fatto, alla
condotta tenuta in occasione del reato, alla personalità dell’indagato, da valutare
alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziali, all’ambiente in cui il delitto è
maturato, come pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati
nell’art. 133 c.p. (ex plurimis Cass. 28618/2013 Rv. 255857).
Pur se irrilevante ai fini della presente decisione, è opportuno rilevare che
la novella di cui alla L. 47/2005, ha sì modificato l’art. 274 cod. proc. pen., ma le
modifiche non sono altro che un recepimento dei principi di diritto già enunciati
da questa Corte (attualità del pericolo di recidiva; desumibilità dei requisiti della

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valutazione del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274 lett c) c.p.p. il requisito

concretezza ed attualità non solo dalla gravità del titolo del reato ma anche in
relazione alla personalità dell’indagato/imputato).

4.3. Tanto premesso, non resta che verificare se la motivazione addotta dal
Tribunale (supra § 4.1.) risponda ai principi di diritto appena illustrati.
Come si può notare, il Tribunale ha, innanzitutto, evidenziato che tutti gli
indagati si trovavano inseriti in una ramificata e strutturata associazione per
delinquere – avente ad oggetto reati gravissimi – che aveva operato per un lungo

propri “professionisti” (si legga ciò che ha scritto il tribunale relativamente al
D’Ambrosio ed al Russo) che avevano elevato quella determinata attività
delinquenziale ad un vero e proprio sistema di vita tant’è che, anche quando si
trovavano ristretti agli arresti domiciliari, avevano tranquillamente continuato nei
propri illeciti traffici avendo mantenuto contatti con altri sodali.
Tutti i ricorrenti, chi più chi meno, risultano gravati da numerosi precedenti
anche specifici (Salerno da ben venticinque) e con pendenze anche recenti
(Esposito e Roberti), tutti sono risultati essere dei “professionisti” del settore,
nessuno di essi ha neppure allegato di essere in grado di svolgere un lavoro
onesto dal quale trarre il proprio reddito e, quindi, affrancarsi dal circuito
criminale nel quale risultano essere inseriti.
Tutti i ricorrenti, infine, si sono limitati, con i rispettivi ricorsi, ad invocare
notorie massime giurisprudenziale (in pratica, quelle stesse indicate al
precedente § 4.2.) ma nulla hanno saputo o potuto obiettare alle considerazione
del Tribunale neppure allegando un qualsivoglia elemento a loro favorevole che
potesse incrinare la negativa valutazione prognostica effettuata dal tribunale.
Resta, quindi, ampiamente motivato il requisito della concretezza.
Quanto al requisito dell’attualità (e, quindi, alla violazione dell’art. 292 cod.
proc. pen.), va osservato che si trattava di un’associazione che, con i numerosi
reati fine, aveva pervaso non solo il mercato campano, ma anche quello
nazionale fino a “sforare all’estero” (pag. 52 ordinanza): quindi, un’associazione
ampiamente ramificata, che poteva godere di numerosissimi contatti che non si
recidono da un giorno all’altro ma che sono pronti ad essere ristabiliti non
appena se ne presenti l’occasione, tanto più che alcuni sodali erano legati fra di
loro da vincoli di parentela (cfr pag. 4 ordinanza) ed alcuni degli attuali ricorrenti
(D’Ambrosio e Salerno, insieme ad altri non ricorrenti) risultano essere stati
destinatari, in data 06/06/2014 di altra ordinanza cautelare «per il delitto di
associazione finalizzata alla contraffazione ed alla immissione nel mercato di titoli
e documenti falsi contestata fino al settembre 2013 con condotta perdurante»
(pag. 5-6 ordinanza impugnata).
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lasso di tempo (dal giugno 2011 al marzo 2012) e che faceva capo a veri e

In altri conclusivi termini, quello che emerge dall’ampia motivazione
dell’ordinanza impugnata è che tutti i ricorrenti erano inseriti in una
pericolosissima associazione che si era espansa in tutta la Penisola ed anche
all’estero, che tutti erano legati fra di loro (alcuni anche da vincoli di parentela),
e che alcuni facevano parte anche di un’altra parallela associazione con lo stesso
oggetto.
Di conseguenza, è proprio in questi concreti elementi fattuali che va
ravvisato il requisito dell’attualità che la giurisprudenza di questa Corte ha, poi,

nuovi reati» tali dovendosi ritenere, appunto, la professionalità manifestata da
tutti i ricorrenti, la loro condizione personale (nessuno ha allegato di svolgere un
onesto lavoro), la loro contiguità ad altri indagati che, imperterriti, hanno
continuato a svolgere la medesima attività criminale in associazioni “con
condotta perdurante” al giugno del 2014.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
ANNULLA
l’ordinanza impugnata nei confronti di Di Matteo Luigi con rinvio al Tribunale del
Riesame di Napoli per nuovo esame
RIGETTA
i ricorsi di tutti gli altri indagati che condanna al pagamente delle spese
processuali.
Si provveda a norma dell’art. 28 disp. reg. es . c.p.p.
Roma 11/11/2015
IL PRE IDENTE
(Dott. An

‘o Esposito)

identificato nell’esistenza «di occasioni prossime favorevoli alla commissione di

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