Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4534 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4534 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 29/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANGANI OLI VIERO N. IL 28/09/1957
avverso l’ordinanza n. 4510/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

ci(

…■■■

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 6 dicembre 2012 il Magistrato di

sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da
Sangani Oliviero avverso la sanzione disciplinare del richiamo inflittagli dal
Consiglio di disciplina dell’Istituto penitenziario di Messina, notificata al
detenuto il 23 ottobre 2012, essendo i motivi del reclamo attinenti

2. Avverso la predetta ordinanza il Sangani, con dichiarazione in data 13
dicembre 2012, ha proposto ricorso per cassazione senza presentare i
motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett,

c), dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così -deci

I

••

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

esclusivamente al merito della contestazione.

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