Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45339 del 04/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 45339 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
SAETTA VINCENZO nato il 16/11/1971, avverso l’ordinanza del 22/06/2015 del
Tribunale del Riesame di Firenze;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
per il rigetto;
udito l’avv.to Eriberto Rosso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 22/06/2015, il Tribunale del Riesame di Firenze, su
appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della
medesima città, in riforma dell’ordinanza con la quale, in data 07/04/2015, il
tribunale di Lucca aveva sostituito, nei confronti di SAETTA Vincenzo – imputato
per i delitti di lesioni, porto illegale di armi, rapina e tentata estorsione, tutte
aggravate dall’art. 7 L. 203/1991 – la misura della custodia cautelare in carcere
con quella degli arresti domiciliari, ripristinava l’originaria misura inframuraria.

2. Contro la suddetta ordinanza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELCART.606 LETT. E) COD. PROC. PEN.: la difesa sostiene che la
motivazione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto che il decorso del

1

Data Udienza: 04/11/2015

tempo in regime carcerario, non aveva alcuna valenza ai fini decisori, sarebbe
illogica e contraria alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ritiene,
invece, che lo stato di detenzione incide sulla personalità del reo.
Sarebbe,

inoltre,

illogico

pretendere

«che

la

dimostrazione

dell’attenuazione del valore sintomatico del fatto, che determinerebbe il
superamento della presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. ,
debba essere ricavata da ogni circostanza prospettata in tal senso,
singolarmente considerata; è infatti, l’insieme il complesso delle circostanze

concretezza e positività». Il tribunale, in altri termini, avrebbe omesso
«qualunque considerazione sull’intera vicenda cautelare del Saetta cje si è visto
aggravare la misura in una fase nella quale egli si trovava sottoposto all’obbligo
di dimora».
La difesa, poi, rileva che la necessità che l’imputato stia vicino alla madre,
che si trova in condizioni di precaria salute, non sarebbe circostanza “esterna”
alla personalità del Saetta in quanto ciò gli avrebbe consentito di prendere
«coscienza di quei valori positivi di cura e solidarietà nei confronti del prossimo».
Infine, del tutto generica sarebbe la motivazione nella parte in cui aveva
stigmatizzato l’inopportunità che il Saetta stia ristretto agli arresti domiciliari in
Napoli.
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

292/2

LETT. C-BIS) COD. PROC. PEN.:

la difesa lamenta

che il Tribunale non avrebbe specificato le ragioni per le quali una misura diversa
dal carcere – e cioè gli arresti domiciliari con l’uso del cd braccialetto elettronico
– sia inadeguata al contenimento delle esigenze cautelari.
3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
4. Oggetto del presente ricorso è il ripristino della misura inframuraria
rispetto a quella degli arresti domiciliari concessa dal tribunale di Lucca: ciò si
dice al fine di sgombrare subito il campo dalla generica e poco chiara censura
dedotta a pag. 4 del ricorso secondo la quale «il tribunale del Riesame ha
omesso qualunque considerazione sull’intera vicenda cautelare del Saetta, che si
è visto aggravare la misura in una fase nella quale egli si trovava sottoposto
all’obbligo di dimora. Gli arresti domiciliari in atto sono il frutto della
considerazione proprio di quella violazione ad una prescrizione che
accompagnava il regime degli arresti domiciliari, segnalata dal Requirente in una
fase quale tale misura non era più in atto […]».
L’esame del ricorso, pertanto, sarà limitato alla fondatezza o meno del
provvedimento impugnato e cioè alle ragioni che hanno indotto il tribunale del

2

prospettate, nella loro con sussistenza, a dover essere apprezzato in termini di

riesame a riformare l’ordinanza con la quale il tribunale di Lucca aveva concesso
gli arresti domiciliari.

5. L’imputato, come risulta dall’ordinanza impugnata, è stato condannato,
sia pure in primo grado, dal Tribunale di Lucca, in data 15/01/2015, alla pena di
anni otto, mesi quattro di reclusione per i gravi reati di cui si è detto.
In particolare, sempre dall’ordinanza impugnata (pag. 8), risulta che è
stata ritenuta sussistente l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991 anche sulla

già con posizioni di rilievo in associazioni camorristiche da cui risulta che
l’imputato che “l’imputato avrebbe fatto parte di clan camorristici fungendo da
ponte con il territorio di Viareggio […]».
A quanto risulta sempre dall’ordinanza impugnata (pag. 6), il Tribunale
concesse gli arresti domiciliari, dopo la pronuncia della suddetta sentenza, per
due ragioni: a) per le condizioni di salute della madre dell’imputato; b) per il
tempo trascorso in regime di custodia cautelare.
Il tribunale di riesame, ha ripristinato lo stato di custodia cautelare in
carcere, osservando che:
a)

le condizioni di salute della madre dell’imputato non avevano né

potevano avere alcuna rilevanza sulle esigenze cautelari;
b)

il tempo trascorso in carcere di circa sei mesi, era anch’esso

irrilevante, avendo dovuto essere valutato in relazione alla pena inflitta ed ai
gravi reati per cui l’imputato era stato giudicato colpevole;
c) la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria non era
stata vinta da alcunché ma anzi era risultata rafforzata dalla motivazione addotta
dal tribunale in ordine alla sussistenza dell’art. 7 L. 203/1991;
d) non vi poteva essere alcuna prognosi positiva sia perché l’imputato già
in passato non aveva osservato le prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari, sia
perché i medesimi erano stati concessi «nello stesso luogo in cui ha avuto inizio
e si è sviluppata l’attività criminosa dell’imputato», sicchè ben avrebbe potuto
riattivare «i collegamenti già in essere con appartenenti alla criminalità
organizzata».

6. Questo essendo il contenuto dell’ordinanza impugnata, non resta che
verificare se, con il ricorso, la difesa abbia addotto elementi (di fatto e/o
giuridici) tali da far ritenere la motivazione manifestamente illogica o affetta da
violazioni di legge.
La difesa, come si è detto, ha tentato di confutare gli argomenti addotti
dal tribunale sub a) e b) con gli argomenti supra illustrati.
3

base di «dichiarazioni provenienti da numerosi collaboratori di giustizia, anche

Al che deve replicarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata è
ineccepibile e alla medesima null’altro deve aggiungersi a fronte delle generiche
ed aspecifiche censure dedotte.
Il ricorrente, poi, ha cercato di confutare l’argomento sub c), ma, anche in
tal caso, si tratta di un motivo generico, confuso ed aspecifico rispetto alla
puntuale motivazione addotta dal tribunale.
Quanto, infine, alla pretesa violazione dell’art. 292/2 lett. c-bis) cod. proc.
pen., è appena il caso di rilevare che la tranciante motivazione (collegamenti

domiciliari; possibilità di riprendere i contatti con i sodali) esclude di per sé la
possibilità della concessione degli arresti domiciliari anche con l’uso del cd
braccialetto elettronico proprio perché il suddetto congegno non impedisce i
contatti con i sodali.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc.
pen.
Roma 04/11/2015
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Gentile)

//&_371A.,0

rti

(

g

dell’imputato con clan camorristici; violazione degli obblighi degli arresti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA