Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45336 del 03/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45336 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Macrì Paolo, nato il 08.06.1946
avverso l’ordinanza n.337/2015 del Tribunale di Torino, del 23.07.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Marilia Di Nardo , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputato, l’avv. Emanuele Lamberti, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;

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Data Udienza: 03/11/2015

MOTIVI della DECISIONE

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Genova
rigettava l’appello di Macri Paolo avverso l’ordinanza della Corte d’appello di
quella città, che ha respinto la richiesta di sostituzione della misura custodiale
in carcere con altra meno afflittiva, rilevando che ,contrariamente a quanto
affermato nei motivi di appello ,le precarie condizioni di salute dell’imputato
non per denunciare una incompatibilità con il peculiare regime cautelare e di
conseguenza non sarebbero stati prospettati elementi idonei a vincere la
presunzione di permanenza del vincolo associativo e dell’ affectio societatis..
1.2 Con i motivi di ricorso il difensore di Macrì lamenta che il Tribunale,
travisando il motivo di appello, ha omesso di pronunciarsi in ordine alla
incompatibilità della prospettata patologia da cui è affetto Macri, secondo la
documentazione medica e la consulenza tecnica prodotte, con il regime
carcerario omettendo di rispondere al quesito circa l’obbligatorietà della
consulenza medico legale sullo stato di salute del detenuto, consulenza
mancata nel giudizio di rigetto della Corte. Lamenta inoltre il travisamento del
motivo di appello relativo alla interpretazione da dare alla sentenza della Corte
Costituzionale , essendo possibile una assimilazione tra le posizioni del
partecipante all’associazione non battezzato e quelle del concorrente esterno in
termini di minore pericolosità sociale.
2.11 primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
2.1La motivazione del provvedimento impugnato,infatti, è del tutto carente circa
la valutazione delle condizioni di salute dell’imputato ,che , fin dall’istanza
rivolta alla Corte d’appello, risultano sorrette da documentazione medica.
2.2 Quest’ultima imponeva un esame nel merito: l’art. 275, comma quarto,
dispone ,infatti,che il giudice, ove non ritenga di accogliere l’istanza, dispone gli
accertamenti medici del caso, nominando un perito e tale scelta presuppone in
via di logica ,necessariamente, una valutazione preliminare della situazione in
cui versa il detenuto, al fine di valutare un apprezzabile “fumus”.
2.3 Nel caso all’esame

il provvedimento della Corte di merito è del tutto

immotivato; la Corte ha espresso , infatti, un giudizio generico ed apparente di
compatibilità dello stato di salute del detenuto con il regime carcerario, non
sorretto dalla doverosa ricognizione della situazione dedotta ed in assenza di

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erano state dedotte solo per giustificare una attenuata esigenza cautelare e

una valutazione di natura medica; ma anche il giudizio del Tribunale che , a
fronte di quel preciso giudizio di compatibilità tra regime carcerario e stato di
salute dell’imputato, ha contraddittoriamente affermato che la richiesta si
incentrava su un motivo affatto diverso ,in ciò smentito proprio dalla decisione
della Corte di merito.
2.4 E’ solo il caso di ricordare che ,in tema di condizioni di salute di cui
all’art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. , la previsione di cui all’art. 299,

nomina del perito se non sussista un apprezzabile “fumus”, e cioè se non risulti
formulata una diagnosi di incompatibilità dello stato di salute con quello
detentivo o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non
consentire adeguate cure in carcere.( N.13948 del 2014 rv 261849) ma proprio
in punto di fumus è necessaria una esaustiva motivazione, non generica ed
apparente come quella data dalla Corte di merito ed alla quale si è ,in pratica,
richiamato il Tribunale.
2.5 Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con il rinvio al
Tribunale di Genova per il riesame delle misure coercitive per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale
trasmissione degli atti, al Tribunale di Genova, sezione per il riesame delle
misure coercitive.
Così de iso ifì Roma camera di consiglio del 03 novembre 2015
Il Consi lier
B.Tv dei

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Il Presidente

F. Fiandanese
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