Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45330 del 20/09/2017

Penale Sent. Sez. 2 Num. 45330 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
A.A.
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Messina del 28/2/2017
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 20/9/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Massimo Galli, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Messina dichiarava inammissibile l’istanza di
revisione della sentenza n.9/2014 emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 9/1/2014,
irrevocabile 1’8/1/2015, che aveva confermato il giudizio di responsabilità del A.A. per i
reati di estorsione in danno di B.B.  e di tentata estorsione in danno di C.C. e D.D., ritenendo che la richiesta formulata in relazione al capo A) della
1

Data Udienza: 20/09/2017

rubrica fosse sostanziata da prospettazioni intese alla rivalutazione di prove già esaminate
dalla Corte territoriale.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il A.A. a mezzo del difensore, deducendo la violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 630 lett. c) cod.proc.pen. dal momento che
l’ordinanza impugnata ha trascurato di considerare, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di
revisione, che il giudice d’appello aveva omesso ogni considerazione circa la successione
temporale tra la consegna dell’assegno non trasferibile ( portante la somma di € 135.479,00
dovuta al B.B. a seguito di pronunzia giudiziale ), la girata all’incasso e il pagamento

fosse frutto di minaccia.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. E’ assolutamente prevalente nella
giurisprudenza di legittimità l’avviso, mutuato da Sez. U. n. 625 del 26/9/2001, Pg e Pc in
proc. Pisano, Rv 220443, che in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma
dell’art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono
intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle
scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio
ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove
dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017 , M.,
Rv. 269826 ;Sez. 5, n. 26478 del 04/05/2015 , Massaro, Rv. 264003).
Nella specie, nondimeno, siffatto principio è erroneamente richiamato dalla difesa del
ricorrente giacchè l’istanza di revisione non poggia su prove preternnesse dalla Corte d’Appello
sibbene su un preteso travisamento della prova posta a fondamento della pronunzia di
responsabilità per l’addebito di estorsione, avendo il giudice di merito ritenuto che il
condannato ebbe ad esercitare una vera e propria violenza psicologica allorchè accompagnò il
B.B. in banca per negoziare l’assegno a suo nome allo scopo di garantirsi l’immediata
corresponsione dell’onorario , tenendo fermo il titolo con le sue mani finanche mentre la p.o.
vergava la girata all’incasso a dimostrazione della fondatezza della pregressa minaccia di non
consegnarglielo se non avesse ottemperato alla corresponsione degli esborsi richiesti e non
dovuti. Siffatta ricostruzione, secondo la prospettazione difensiva, non terrebbe conto della
successione delle distinte bancarie, dimostrativa del fatto ” che la p.o. era di fatto venuta in
possesso dell’intera somma portata dall’assegno.. prima del pagamento dell’onorario”.
Correttamente la Corte d’Appello ha rilevato che l’istanza di revisione tende ad una
rivalutazione di prove già esaminate in fase di merito, prive del carattere della novità e , quindi
insuscettibili di fondare la richiesta di risoluzione del giudicato. A tanto aggiungasi che espresse
e sovrapponibili censure in punto di inconfigurabilità della minaccia hanno costituito oggetto
del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello di cui si chiede la revisione, definita
con pronunzia di rigetto di questa Sezione n. 17796 del 2015.
2

dell’onorario al legale, odierno ricorrente, in tesi atta ad escludere che siffatto pagamento

3.Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue a norma dell’art. 616 cod.proc.pen. la
condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria precisata in
dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero in considerazione della natura delle questioni
dedotte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 20 settembre 2017
Sentenza a motivazione semplificata

Il Consigliere estensore
Anna Mari D “Santis

Il
Gio

ente
Dio lievi

e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

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