Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4533 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4533 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANDI FRANCESCO N. IL 20/04/1983
avverso l’ordinanza n. 224/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, giudice dell’esecuzione, con ordinanza deliberata il
19 novembre 2012, ha respinto la domanda proposta da Landi Francesco, diretta
ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti di rapina

rispettivamente, il 25/11/2001; il 10/04/2002; il 10/05/2003; il 10/07/2007.
A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto che al di là
dell’omogeneità tipologica dei reati, la lettura delle sentenze di condanna
dimostrava con chiarezza la riconducibilità delle plurime violazioni ad autonome
determinazioni, insorte e delineate nei loro elementi cognitivi e volitivi in distinti
momenti storici, significativamente distanziati tra loro, con eterogenee modalità
esecutive, in luoghi diversi, tali da dimostrare l’insussistenza di un progetto
criminoso unitario.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Landi,
tramite il difensore, il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., la nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento per la manifesta infondatezza della
censura motivazionale proposta con riguardo principalmente ai periodi di
carcerazione sofferti dal Landi tra un fatto criminoso e l’altro, i quali avrebbero
interrotto solo l’esecuzione del disegno criminoso, comprendente fin dall’inizio
tutte le rapine attuate nel corso degli anni dal 2001 al 2007.
Tale argomentazione non è stata trascurata nell’ordinanza impugnata che,
con motivazione adeguata e coerente, l’ha ritenuta del tutto inconferente alla
luce della distanza temporale tra le violazioni e delle diverse modalità esecutive,
tra cui quelle dell’ultima rapina, commessa nel 2007, con le ulteriori condotte di
resistenza e tentata rapina nei confronti del pubblico ufficiale intervenuto per
interrompere l’azione criminosa, evidentemente non rapportabili ad un’ideazione
unitaria concepita fin dal 2001.

e reati connessi giudicati con quattro sentenze di condanna, commessi,

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

massimo previsti, in euro mille.

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