Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4533 del 08/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4533 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDI NICOLA N. IL 14/08/1973
avverso la sentenza n. 3256/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 08/10/2014
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte di Appello di Firenze, riducendo la pena inflitta confermava nel resto la
sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di guida in
stato di ebbrezza;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità
dell’accertamento relativo al tasso alcol metrico, essendo stato eseguito mediante unica
-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché il motivo, attinente a violazione di
legge, non risulta essere stato proposto in sede d’appello, in violazione del disposto di cui
all’art. 606 comma 3 c.p.p.;
-Ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014.
rilevazione mesiante etilometro;