Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4532 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4532 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHESE CARLO N. IL 01/07/1956
avverso l’ordinanza n. 7/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di Caltanissetta rigettava l’istanza di riparazione
per l’ingiusta detenzione proposta dal ricorrente;
– che avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’interessato di
persona;
– che il Ministero dell’Economia e Finanze, con propria memoria, ha chiesto

– rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto dalla parte di persona,
soggetto non abilitato, non rivestendo la qualità di imputato in ragione della natura
civilistica del procedimento (Cass. Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010 Rv. 248449: “Il
ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d’appello resa nel
procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposto, a
pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall’interessato,
quand’anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo”);
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 44b0,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità, mentre si ravvisan9 giusti motivi per la compensazione
delle spes nei confronti del Ministero;

Per questi. motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Spese compensate nei confronti del Ministero.
Così deciso nella camera di consiglio dell’8/10/2014

Il Consig iere estensore

Il Preidente

dichiararsi inammissibile il ricorso;

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