Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45314 del 04/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 45314 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
SANDRELLI ROBERTO nato il 06/04/1965, avverso la sentenza del 19/03/2013
della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1.

Con sentenza del 19/03/2013, la Corte di Appello di Firenze

confermava la sentenza pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Livorno in data 28/03/2012 nella parte in cui aveva ritenuto, fra gli
altri, SANDRELLI Roberto colpevole di tre rapine aggravate e di sequestro di
persona.

2. Contro la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso
per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. Insussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma, in quanto nelle due
rapine contestate l’arma non era stata usata «quale minaccia diretta in vista di
un suo potenziale utilizzo e, quindi, quale strumento per costringere il soggetto
passivo a subire quanto intimatogli»;

1

Data Udienza: 04/11/2015

2.2. Insussistenza dell’aggravante del travisamento, in quanto, in
relazione alla rapina a danno della Pasqualetto, esso ricorrente indossava solo un
cappellino di colore nero come tale inidoneo al travisamento;
2.3. Insussistenza dell’aggravante dello stato di incapacità di volere ed
agire in quanto «seppure con i polsi legati le vittime hanno mantenuto libertà di
spostamento non potendosi ravvisare uno stato di incapacità di volere o di agire
nei soli polsi legati».
3. Il ricorso è manifestamente infondato sotto tutti e tre i profili di

3.1. Quanto all’aggravante dell’arma, pur essendo pacifico che fu
utilizzata un’arma giocattolo (pistola senza il tappo rosso), è sufficiente
rammentare che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 36/1990, l’art. 2
(modificativo dell’art. 5 L. 110/1975) ora prevede che «quando l’uso o il porto
d’armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato,
il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso
scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa».
A seguito dell’entrata in vigore della suddetta norma, la giurisprudenza di
questa Corte ha stabilito che la rapina compiuta con una pistola giocattolo (privo
del dispositivo d’identificazione) costituisce rapina aggravata: SSUU 2/10/1991
riv 189520. Corretta, quindi, è la decisione della Corte e del tutto irrilevanti sono
le singolari doglianze dedotte, in punto di fatto, dal ricorrente (pag. 2 ricorso).

3.2. Relativamente all’aggravante del travisamento, è sufficiente il rinvio
alla lettura della motivazione (pag. 5) in cui la Corte ha disatteso la medesima
doglianza, alla stregua di puntuali elementi fattuali sui quali il ricorrente, nel suo
generico ricorso, non si è misurato non avendone fatto alcun cenno.

3.3. Infine, quanto all’aggravante dello stato di incapacità di volere ed
agire, correttamente la Corte ha rilevato che l’aggravante in questione «non
postula certamente una condizione di incapacità assoluta dovendosi piuttosto
ritenere la necessità di una apprezzabile e significativa limitazione dell’una o
dell’altra: il pressoché completo impedimento di ogni attività manuale per un
periodo di tempo apprezzabile pare conformarsi a quanto appena indicato», in
ciò, quindi, adeguandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis
Cass. 26279/2009).

2

censura dedotti.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA

CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Roma 04/11/2015
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Gentile)

inammissibile il ricorso e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA