Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4531 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4531 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EFE AUSTIN N. IL 28/09/1979
avverso l’ordinanza n. 4/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

Fatto e diritto

– Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’istanza di riparazione per
l’ingiusta detenzione proposta dal ricorrente;
– che avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’interessato di
persona;
– rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto dalla parte di persona,

civilistica del procedimento (Cass. Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010 Rv. 248449: “Il
ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d’appello resa nel
procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposto, a
pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall’interessato,
quand’anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo”);
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C #14J00,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio dell’8/10/2014

Il Consigliere estensore

I Presidente

soggetto non abilitato, non rivestendo la qualità di imputato in ragione della natura

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