Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4530 del 08/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4530 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KOVALENKO ARTUR N. IL 14/01/1978
avverso la sentenza n. 438/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 08/10/2014
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato la Corte d’Appello di Bologna, riducendo la pena inflitta, confermava nel resto la
sentenza del giudice di primo grado che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per i
reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 c.p. contestati in imputazione;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche;
motivazione riguardo al bilanciamento delle circostanze, che ha tenuto conto della circostanza
dell’essere l’imputato clandestino sul territorio nazionale e gravato da precedenti penali;
– che, pertanto, ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8-10-2014.
-Rilevato che il motivo d’impugnazione è manifestamente infondato in ragione della congrua