Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45296 del 16/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 45296 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Casco Sabrina, nata il 25.05.1969
Zaina Giuliano, nato il 15.11.1961
avverso la sentenza n.964 della Corte d’appello di Milano, IV sezione penale, del
06.02.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

Data Udienza: 16/07/2015

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta
, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per la parte civile special Sud srl, l’avv. Claudio Angelo Acampora , che associandosi
alle conclusioni del P.G. ha insistito per l’inammissibilità dei ricorsi, deposidanto memoria e
nota spese;
udito per l’imputato Zaina Giuliano , l’avv. Giovanna Romanelli De Petrillo che ha insistito
per l’accoglimento del ricorso;
del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del
Tribunale di quella città, del 25.05.2011 che aveva condannato alla pena di mesi quattro
di reclusione per il reato di insolvenza fraudolenta Zaina e Casco per il fatto di seguito
indicato :
perché in concorso fra loro si procuravano l’ingiusto profitto di €38.867,53 con pari danno patito da SPECIAL
SUD S.R.L. TRASPORTI NAZIONALI, inducendo Tranquillo PARADISO, legale rappresentante di detta società e le
persone in essa operanti, preposte ai rapporti commerciali, in errore sulle caratteristiche dell’impresa contraente
T.S.O. s.r.l. sull’effettiva capacità patrimoniale della stessa, sulla serietà delle proposte contrattuali, sulla volontà
di adempiere alle conseguenti obbligazioni, con artifici e raggiri consistiti:
-nel richiedere la società T.S.O. s.r.l. prestazioni di trasporto di merci alla società SPECIAL SUD S.R.L.
TRASPORTI NAZIONALI,
-nell’ottenere plurime prestazioni di attività di trasporto, a fronte delle quali l’obbligata T.S.O. provvedeva al
pagamento della prima fattura di 314,90; della seconda di 16.061, 70 (pagata con assegno del 7/03/2008),
lasciando poi scadere le fatture n. 1646 del 31/12/2007 di 10.091; n. 26 del 31/01/2008 di e 14.193,62; n. 219
del 29/02/2008 di 14.582,89;
nell’indicare alla SPECIAL SUD l’esistenza di non meglio precisati rapporti tra la T.S.O. e la società ESEGIO
SERGIO S.R.L. indicando alla SPECIAL SUD la necessità di una nuova fatturazione – relativa a prestazioni già
eseguite – con relativa diversa intestazione delle fatture;
-nel differire, con vari pretesti, il pagamento delle fatture predette, indicando l’esistenza di asseriti crediti verso
terzi;
nel procedere, nel frattempo, la T.S.O. ad atti volti ad alterare la solvibilità della società e ad occultarne la stessa
identità, avendo la T.S.O.:
ceduto nel febbraio 2008 crediti vantati verso LC RELCO S.P.A. a MARASCHI Sabrina per la somma di e
19.442,00;
ceduto tra il 19/02/2008 e il 31/03/2008 crediti per e 192.446,00 a favore della società BERTI S.R.L. di cui era
legale rappresentante MILAN’ Giancarlo e socio unico BERTI Giordano, marito di CASCO Sabrina;
ceduto quote della società in data 21/02/2008 per metà a MASTROCOLA Pietro (risultato essere rappresentante
legale di altre otto società, di cui una operante all’estero, due trasferite all’estero, una in fallimento, una cessata)
e per metà a VERTECCHI Marcello, persona che risulta amministratore di sette società di cui 4 con sede
trasferita all’estero, tre cessate);
trasferito nella stessa data dell’atto di cessione di cui al punto 3) la sede della società all’estero,
in tal modo avendo reso impossibile l’adempimento delle obbligazioni fraudolentemente assunte con SPECIAL
SUD:

udito per l’imputato Casco Sabina , l’avv. Paolo Colombo, che ha insistito per l’accoglimento

1.Avverso la predetta sentenza Zaina Giuliano ricorre personalmente lamentando violazione
dell’art.606 comma 1 lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli artt.641 cod pen. e 2639
cod.civ. , rimarcando che il momento consumativo dell’insolvenza fraudolenta coincide con il
momento in cui si è stipulato il contratto con la Special Sud srl, il 30.10.2007 e che quel
contratto fu regolarmente onorato finché egli rimase in azienda con la qualifica di
amministratore unico.
1.1. Rileva,in particolare, che non sono stati adeguatamente valutati dai giudici del merito
gli apporti probatori dichiarativi del teste Riccobono , pretestuosamente dichiarate riduttive
se non mendaci dal primo giudice , che coincidono perfettamente con quelle rese dal teste
mito Crisostomo, e che, all’unisono , denotano un netto miglioramento dell’andamento
economico della società nell’ultima parte dell’annualità 2007. I fatti ascrittigli andavano
ricostruiti in modo diverso perché lo stato di insolvenza della TSO

realtà si manifestò

solo successivamente il suo allontanamento dalla società e quando egli non aveva piùpotere
di incidere sulle scelte aziendali pertanto è illogica la motivazione quando, prescindendo dai
precisi riferimenti temporali, gli si attribuisce la responsabilità di un amministratore di
fatto
12 Casco Sabiina lamenta la mancata assoluzione ex art. 530 comma i c.p.p. , posto
che tutte le condotte addebitatele non rientrano nella fattispecie dell’insolvenza
fraudolenta, essendo ella estranea alle fasi della dissimulazione dello stato di
insolvenza e dell’assunzione dell’obbligazione con SpecialSud .
2.1

ricorsi sono entrambi manifestamente infondati e devono essere dichiarati

inammissibili. I motivi infatti vertono tutti, sia quelli della Cosca che quelli dello Zair’ a ,sulla
diversa valutazione di elementi fatali quali i poteri di gestione della società, la cronologia
degli eventi etc., motivi ,pertantoYst ono estranei alla valutazione del ricorso di legittimità.

avendo:
-ZAINA Giuliano e CASCO Sabrina – nella loro qualità di amministratori della società – la seconda succeduta al
primo con pieni poteri e assunzione di decisioni in ogni punto delle circostanze indicate – pianificato e realizzato
tanto le condotte fraudolente nel rapporto diretto con SPECIAL SUD, quanto le operazioni di svuotamento della
società da lei amministrata;
RICCOBENE Paolo Antonino-Jomissis,…1
BERTI e MILANI-.1omissis….1
Fatto commesso in Milano, tra dicembre e marzo 2008
Con la recidiva per ZAINA Giuliano e MILANO Giancarlo.

2.1 Essi ,inoltre , ripropongono le medesime questioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, con argomentazioni logiche e prive di vizi evidenti mentre le censure
sono del tutto generiche perché volte solo ad affermare una diversa valutazione dei fatti e
non ,come invece, dovrebbero ad individuare specifici vizi della motivazione in punti ben
individuati a norma dell’art.581 cos,proc.pen. per la doverosa correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del clic-tu:n della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili
di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00),I ricorrenti vanno anche
condannati a rifondere alla costituita parte civile Special Sud srl , le spese del procedimento
che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende,nonche’,in solido, alla
rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Special Sud s.r.l. che liquida in
complessivi euro 3.500,00,oltre iva,cpa e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015
Il Consigli

Il Presidente

il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA