Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4529 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4529 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CADIRI GAETANO N. IL 04/12/1951
avverso l’ordinanza n. 1636/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 27 novembre 2012 il Tribunale di

sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto da Cadiri Gaetano
avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, in data 10 agosto 2012,
di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata per la carcerazione sofferta

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Cadiri personalmente, il quale lamenta l’omessa motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.
Il rigetto del beneficio, con riguardo ai due semestri suindicati, risulta
adeguatamente motivato per le violazioni disciplinari commesse dal Cadiri il
7 e il 13 novembre 2009, nel primo semestre, nonché I’ll ottobre 2010 e il
27 gennaio 2012, quest’ultima nel secondo semestre, tutte sanzionate con
la sua esclusione dalle attività comuni.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

dal 30/10/2009 al 29/04/2010 e dal 30/10/2011 al 29/04/2012.

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