Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45264 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 45264 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Crotone
avverso la sentenza del 03/12/2014
del Tribunale di Crotone
nei confronti di :
Greco Fedele, nato a Cirò Marina il 21/09/1962
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P. M., in persona del Sost. Proc. Gen.Sante Spinaci,
che ha concluso, chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.

1

Data Udienza: 13/10/2015

1.11 Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, con sentenza del 03/12/2014,
assolveva Fedele Greco dal reato di cui all’art.2, comma 1 bis, L.638/1983 (per avere omesso
di versare all’Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte
ai lavoratori dipendenti, per il periodo relativo al quarto trimestre 2010 per un ammontare
complessivo di euro 1.523,93) perché il fatto non sussiste.
Premetteva il Tribunale che, in materia, era intervenuta la L.n.67 del 28/04/2014 che aveva
conferito delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria, nel senso, tra l’altro,
di trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’art. 2 L.638/83, purchè l’omesso
versamento non eccedesse la somma di euro 10.000,00.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che, pur non determinandosi una formale
depenalizzazione dell’illecito penale, la norma non fosse priva di effetti. Come affermato dalla
Corte Costituzionale, con la sentenza n.224 del 1990, la legge delega non è legge meramente
formale, per cui il Giudice penale non può non tenerne conto sotto il profilo dell’offensività
della condotta.
Non avendo la condotta dell’imputato integrato la soglia di offensività prevista dalla legge
delega, si imponeva l’assoluzione per insussistenza del fatto.
2.Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Crotone, denunciando la violazione ed
erronea applicazione di legge in relazione all’art.2 comma 2 lett.c) L.n.67 del 28/04/2014.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che, nelle more dell’emanazione del decreto attuativo,
la legge delega abbia effetti immediatamente precettivi in ordine alla fattispecie contestata.
Con la legge delega in questione sono stati indicati due criteri direttivi: 1) la previsione di
una soglia, al di sotto della quale l’omissione costituisce illecito amministrativo; 2) la non
punibilità, a prescindere dalla predetta soglia, di chi provveda al versamento delle ritenute
entro tre mesi dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento della violazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, un attento esame della sentenza della Corte
Costituzionale n.224 del 1990 preclude le conclusioni cui è pervenuto lo stesso Tribunale. Con
la sentenza in questione infatti si riconosceva la legittimazione attiva di una Regione ad
impugnare direttamente la legge delega che incideva in modo attuale su una posizione
soggettiva dell’Ente territoriale. Nel caso dì specie, invece, l’incidenza è meramente eventuale.
Né certamente la legge delega ha l’attitudine ad orientare l’interpretazione ed in particolare
ad integrare il contenuto precettivo.
Si attribuisce invero arbitrariamente natura di elemento costitutivo del reato ad un criterio
direttivo enunciato dal legislatore delegante.
Del resto la Corte di cassazione, con recenti arresti, ha escluso che la Legge delega abbia
apportato modifiche al reato in questione, con la conseguente persistente vigenza
nell’ordinamento penale della fattispecie incriminatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come già affermato da questa Corte (cfr.ex multis Cass. sez. 3 n.21036 del 11/03/2015;
sez. 3 n.20547 del 14/0472015), la fattispecie in esame è tuttora prevista come reato,
essendosi la L.28/4/2014 n.67, richiamata dal Tribunale, limitata a stabilire una delega al
Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati e per la contestuale
introduzione di sanzioni amministrative.
2.12art. 2, comma 2 lettera c) della legge delega ha previsto, tra l’altro, la trasformazione
in illecito amministrativo del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali a condizione che non ecceda il limite complessivo di euro 10.000 annui.
I decreti delegati debbono essere emanati entro 18 mesi dalli entrata vigore della legge (fino
ad ora non sono intervenuti).
Nel nostro ordinamento costituzionale, la legge delega attribuisce al Governo la potestà di
adottare decreti aventi valore di legge, vale a dire una facoltà che può anche non essere
esercitata nel termine indicato.

2

RITENUTO IN FATTO

3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, con rinvio (trattandosi di ricorso “per
saltum”), alla Corte di Appello di Catanzaro, che si uniformerà ai principi di diritto in
precedenza richiamati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma il 13/10//2015
Il Consiglier est.

Il reside te

2.2.Allo stato è, quindi, pienamente vigente, senza alcuna soglia di punibilità, l’art.2 comma
1 bis L. 638/83, che sanziona penalmente l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali.
Né può, attraverso il richiamo del principio della offensività, essere “superata” natura ed
efficacia della legge delega.
Del resto la Corte Costituzionale, con la sentenza n.139 del 19/5/2014, nel dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art.3 Cost., dell’art.2
comma 1 bis D.L.463/1983, ha ribadito che “il mancato adempimento dell’obbligo di
versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei
lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute
nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione” e che la mancata previsione
“della soglia di non punibilità della disciplina dell’omesso versamento delle ritenute
previdenziali” non è irragionevole e neppure arbitraria.
Fino a quando non interverrà il legislatore con i decreti attuativi, depenalizzando
“effettivamente” l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (per un
ammontare annuo non superiore ad euro 10.000,00), tale omissione, prescindendo da ogni
soglia, continuerà, pertanto, ad essere sanzionata penalmente.

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