Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45260 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 45260 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Calbucci Gianfranco Maria, nato a Montecarotto (An) il 24/6/1965

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona in data
21/11/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto dichiarare inammissibile il
ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Bruno Brunetti, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/11/2012, il Tribunale di Ancona dichiarava (tra gli
altri) Gianfranco Maria Calbucci colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt.
44, comma 1, lett. c), 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e lo condannava alla
pena di 4.000 euro di ammenda; allo stesso – nella qualità di direttore dei lavori

Data Udienza: 13/10/2015

- era contestata la realizzazione, in zona sismica, di talune opere abusive
compiutamente descritte nel capo di imputazione.
2. Propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, il Calbucci,
deducendo l’insussistenza dei reati. Quanto alla contravvenzione di cui al capo
a), il Tribunale non avrebbe considerato che, successivamente all’accertamento,
in data 2/11/2008, il ricorrente aveva presentato presso il Comune di
Montecarotto la variante in sanatoria relativa alle opere contestate; quanto, poi,
al reato di cui al capo b), il Calbucci evidenziava che «per prassi, si procede con i

la comunicazione al Genio Civile».

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo – peraltro nient’affatto riferibile ad alcuna
delle ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – osserva la Corte che
la mera presentazione di una variante in sanatoria, successivamente
all’accertamento degli abusi, giammai può costituire censura alla sentenza di
merito, specie considerando che della stessa pratica amministrativa non è dato
conoscere l’esito, non citato nel gravame.
Del pari, del tutto inammissibile risulta anche il secondo motivo, con il quale
il Calbucci pretenderebbe di superare la pacifica violazione delle disposizioni
antisismiche di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 con l’indicazione di non meglio
precisate “prassi”, in ragione delle quali le comunicazioni agli uffici competenti
avverrebbero non in via preventiva, ma successivamente all’esecuzione delle
opere od all’approvazione della variante in sanatoria.
Doglianze, quindi, che non costituiscono in alcun modo censura alla
sentenza di condanna, e che impongono la declaratoria di inammissibilità del
ricorso proposto. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.

2

lavori del caso e poi, dopo l’approvazione della variante in sanatoria, si effettua

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2015

Il Presidente

nsigliere estensore

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