Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4526 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4526 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELARDO ROCCO N. IL 06/09/1975
avverso la sentenza n. 5431/204 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la
decisione di primo grado con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, Rocco Belardo
veniva condannato, esclusa l’aumento per la recidiva e ritenuta la continuazione, alla
pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di detenzione
e porto illegale di un fucile, ricettazione dello stesso, spari in luogo pubblico e minaccia
aggravata.
La Corte territoriale, ripercorsa la decisone di primo grado, riteneva infondati i rilievi

l’imputato fosse in possesso dell’arma caduta in sequestro, di accertata provenienza
illecita ed alterata; che sia stato autore dell’esplosione di un colpo e della minaccia contro
soggetti rimasti ignoti.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentando il vizio
della motivazione ritenuta contraddittoria ed illogica.
Contesta la sussistenza della prova della responsabilità condizionata dalla esistenza
di precedenti a carico dell’imputato la cui versino dei fatti è stata ritenuta inverosimile in
specie quanto al rinvenimento casuale dell’arma. Di contro, nessuno dei testimoni ha
saputo riferire di avere visto altri soggetti armati con i quali vi sarebbe stata la lite come
sostenuto dai giudici di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, vengono dedotte censure di fatto la cui valutazione, come è noto, resta
preclusa nel giudizio di legittimità.
Peraltro, va evidenziato che la Corte territoriale ha compiutamente argomentato in
ordine alla prova certa dei fatti in contestazione, come sinteticamente indicato in
premessa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

dell’appellante dando atto che non residua alcun dubbio in ordine alla circostanza che

favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.

DEPOSITATA1

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