Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4526 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4526 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALIA DIONIS N. IL 01/09/1981
LESHI ARBEN N. IL 19/10/1978
avverso la sentenza n. 352/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Trieste, concesse a Alia Dionis le attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante e rideterminando la pena inflitta, dichiarava il predetto imputato e
Leshi Arben responsabili del reato di cui all’art. 9 ter c. della strada;
– Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo Alia Dionis
violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all’art. 9 ter c. della strada in relazione

motivazionale in punto di affermazione di responsabilità, oltre a violazione di legge e vizio
motivazionale in punto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante e
vizio motivazionale in punto di quantificazione della pena principale e accessoria;
– Ritenuto che il ricorso si palesano inammissibili, perché i profili di doglianza in punto di
responsabilità prospettano censure in fatto contenenti una ricostruzione alternativa a quella
esposta dai giudici di merito, corredata da argomentazioni esaustive e logicamente correlate
agli elementi probatori acquisiti, mentre le altre doglianze attinenti al trattamento
sanzionatorio sono manifestamente infondate in ragione della congrua motivazione espressa
dalla Corte al riguardo, che ha tenuto conto della pericolosità della condotta tenuta dagli
imputati, della gravità delle conseguenze e del comportamento processuale degli imputati;
– Ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.,
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014
Il Consigliere Est.

Il presidente

al dolo specifico richiesto in relazione al reato contestato, Leshi Aben violazione di legge e vizio

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