Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45254 del 11/11/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45254 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIRSAN CIPRIAN PETRU N. IL 05/07/1994
avverso la sentenza n. 25/2015 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
06/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
4ettv/sentite le conclusioni del PG Dott. Irt atZ9 ft ti-44u eit,4
2’2,14.R.v~,Ithetrtiv,e .tke,ite›rs9.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 11/11/2015
.,
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6.10.2015 la Corte di appello di Brescia ha disposto la
consegna di BIRSAN Ciprian Petru allo Stato rumeno richiedente in
esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Autorità Giudiziaria
della Repubblica di Romania in data 4.11.2013 al fine di dare esecuzione
Pascani, divenuta definitiva a seguito della sentenza emessa il
27.9.2013 dalla Corte di appello di Iasi.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il consegnando
deducendo l’assenza di legami del predetto in Romania , essendo tutti i
propri familiari emigrati in Italia. E proprio quando egli, avendo stabilito
il proprio domicilio in Italia , iniziava a coltivare i propri interessi affettivi
ed era alla ricerca del lavoro per realizzare un compiuto inserimento
sociale.
3. Con atto difensivo a firma tecnica si deduce:
3.1.
erronea applicazione dell’art. 18 lett. r) I.n. 69/2005 in ordine alla
omessa valutazione dei legami del ricorrente con i propri familiari, alcuni
dei quali in Italia.
3.2.
travisamento del fatto e violazione dell’art. 18 lett. v) I.n. 69/2005 in
relazione alla errata data di nascita attribuita dalla Corte di merito al
ricorrente a pag. 2 della sentenza, la qual cosa farebbe ritenere che
detto Giudice non avrebbe congruamente considerato l’adeguatezza
della pena inflitta all’imputato appena maggiorenne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni che esulano da
quelle previste dalla legge, non trovando tutela – ai fini della ostatività
alla consegna – gli approcci relazionali e la ricerca del lavoro che non
integrano, in ogni caso per la loro genericissima deduzione, i presupposti
per il radicamento territoriale del ricorrente.
2. L’inammissibilità del ricorso non consente di apprezzare i motivi
aggiunti, i quali – come è noto – presuppongono l’ammissibilità di quelli
alla sentenza emessa il 30.4.2013 dal Tribunale di primo grado di
originariamente proposti (Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, Rappo e
altro, Rv. 219087).
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 22, comma
5, I. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 22, comma 5, I.n. 69/2005.
Così deciso in Roma, 11.11.2015.
4.