Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45248 del 20/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45248 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALIFANO VINCENZO N. IL 18/09/1973
avverso l’ordinanza n. 91/2014 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
30/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/~ le conclusioni del PG Dott. ft..c f».4,5410 9Ì-71- 1/~

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/10/2015

Ritenuto in fatto

;

1. Ricorre per cassazione, personalmente, Califano Vincenzo avverso l’ordinanza emessa dal
G.i.p. del Tribunale di Venezia in data 30.6.2014 ai sensi dell’art. 666 c.p.p. con la quale
veniva rideterminata, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, la
continuazione e la riduzione del rito abbreviato, in anni due e mesi dieci di reclusione ed C
8.100,00 di multa con revoca dell’interdizione dai pp.uu. per anni cinque, la pena alla quale
era stato condannato il Califano con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Venezia in data

2. Assume che non avrebbe dovuto essere considerata la recidiva perché abrogata in forza
del D.L. 278/2013 con la conseguente prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
Invoca il riconoscimento dell’art. 73 comma 7 dPR 309/1990 per la revisione del
procedimento evidenziando di essere stato collaboratore di giustizia dall’anno 2000.
Richiede il ripristino dell’indulto concessogli dalla Corte di Assise di Napoli che gli era stato
revocato con la sentenza del G.u.p. la cui pena è stata rideterminata.
3. Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto
del ricorso.
4. E’ stata depositata una memoria del ricorrente con cui invoca l’ammissione al gratuito
patrocinio.
Considerato in diritto
5. Preliminarmente si deve rigettare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
avanzata dal ricorrente, in quanto non rispetta i tassativi requisiti previsti dagli artt. 75 e 79
dPR 115/2002.
6. Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
7. La recidiva di cui all’art. 99, comma 4 0 c.p. non è stata soppressa dalla legge n. 251 del
2005 c.d. ex Cirielli, come sostenuto dal ricorrente. Finanche la Corte Costituzionale si è
espressa (cfr. sentenza 249/2010) con riferimento specifico alla normativa sulla recidiva,
avallando un’interpretazione Costituzionalmente orientata che attribuisce carattere facoltativo
alla recidiva reiterata ex art. 99, co. 4 c.p. La Corte ha affermato che la recidiva reiterata
resta sempre facoltativa, ma laddove il Giudice penale ritenga di contestarla, solo da tale
momento l’aumento della pena diverrebbe obbligatorio e rigido (metà o due terzi), con la
conseguenza ulteriore dell’impossibilità di ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva
reiterata.
Sulla natura facoltativa o obbligatoria della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4 0 , c.p., si è
espressa anche la Cassazione a S.U., con sentenza del 27.5.2010, n. 35738, ribadendo,
come già affermato da diverse pronunce (Cass., sez. IV, 11 aprile 2007, CED 236412; sez.
IV, 19 aprile 2007, CED 235835), che la recidiva, anche quella reiterata di cui all’art. 99, c.
4 0 , c.p., conserva tuttora natura di circostanza aggravante facoltativa, con conseguente
possibilità per il giudice di escluderla laddove la ricaduta nel reato, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso concreto, non appaia in realtà sintomatica di una maggiore colpevolezza
2

16.1.2008 per i reati di cui all’art. 73 dPR 309/1990 e di cui all’art. 4 L. 110/75.

e pericolosità dell’agente. È compito del Giudice, infatti, verificare in concreto se la
reiterazione dell’illecito sia un effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenuto conto
della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei
comportamenti, del margine di offensività della condotta, della distanza temporale e del
livello di omogeneità esistente fra le diverse condotte, dell’eventuale occasionalità della
ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del
reo e del grado di colpevolezza. Infatti, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice

stessa (Cass. pen. Sez. Un., n. 5859 del 27.10.2011, Rv. 251690).
Ne consegue che sull’apprezzamento della rilevanza della recidiva operato dal giudice della
cognizione, con l’adozione del criterio di bilanciamento di mera equivalenza delle attenuanti
generiche rispetto ad essa, il Giudice dell’Esecuzione non poteva interferire. Infatti “non è
consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste
dall’art. 172, comma settimo, cod. pen., di sindacare l’esistenza della recidiva in presenza di
un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione, a nulla rilevando in senso contrario
la non obbligatorietà della relativa contestazione” (Cass. pen. Sez. I, n. 20496 del 8.4.2015,
Rv. 263609).
Del pari anche la concessione dell’attenuante invocata di cui all’art. 73 comma 7 dPR
309/1990 esorbitava dalla competenza del Giudice dell’Esecuzione, che è intervenuto sulla
pena inflitta solo a seguito delle modifiche del trattamento sanzionatorio in materia di
stupefacenti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e di quella a
Sez. Un. di questa Corte n. 18821 del 2013.
Vien meno, di conseguenza, in ragione della immutabilità della pena come rideterminata in
sede esecutiva, la possibilità del ripristino dell’indulto revocato.
8. Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma
che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Rigetta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20.10.2015

uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della

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