Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45245 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45245 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAVIGLIA FRANCESCA N. IL 29/10/1968
avverso l’ordinanza n. 9/2015 CORTE APPELLO PALERMO,
del 04/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
lette le conclusioni del PG Dott. VITO D’AMBROSIO
che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 07/10/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Caviglia Francesca avverso
l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo il 4.2.2015 con la quale veniva
rigettata la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, proposta dalla predetta,
subita dal 16/12/09 al 04/01/10 e dal 06/07/10 al 27/07/10 in regime di custodia
cautelare e dal 04/01/10 al 06/07/10 in regime di arresti domiciliari perché accusata
dei reati di cui agli art. 74, 2 e 3 comma, d.p.r. 309/90 e 81, 110 c.p. e 73, 1 e 2 bis

2. A sostegno del ricorso, deduce un unico ed articolato motivo, per violazione di
legge e vizio di motivazione poiché ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello ha
ritenuto pienamente utilizzabili, ai fini del rigetto della domanda di riparazione, gli
esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dai quali discendevano gravi indizi
di colpevolezza a carico della ricorrente e sulla base dei quali veniva emanata
l’ordinanza di custodia cautelare.
3. Il Procuratore generale in sede all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il
rigetto del ricorso.
E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del Ministero dell’Economia e
delle Finanze da parte dell’Avvocatura generale dello Stato.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è infondato e va respinto.
5. Giova preliminarmente premettere che il G.I.P., con ordinanza del 27/07/2010,
revocò la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti della
Caviglia, per esser venuti meno i gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ragione
della inutilizzabilità delle intercettazioni. E ciò in quanto, sempre secondo la
motivazione esposta in quel provvedimento, ” il procedimento di riesame svoltosi nei
confronti del coindagato, si è concluso, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, con
la scarcerazione dello stesso, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità delle
risultante delle medesime intercettazioni “E…t
E’ vero che l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio
penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la
riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. Un., n. 1153 del 30.10.2008,
Rv. 241667) ma, come sopra riportato, l’inutilizzabilità delle intercettazioni nel caso di
specie è stata ritenuta solo nell’ambito del procedimento di riesame cautelare e sol
perché era stata ravvisata nel procedimento di riesame svoltosi nei confronti di un
coindagato.
Ma nel caso di specie, come rilevato dall’ordinanza impugnata, tale inutilizzabilità
nell’ambito del procedimento de libertate concernente la ricorrente non era stata
ravvisata a seguito della verifica della ritualità delle intercettazioni e così pure,
successivamente, dallo stesso G.u.p. che dispose il rinvio a giudizio e dal Tribunale
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comma, dPR 309/90.

che celebrò il dibattimento e che ritenne nuovamente infondate, con ampia
motivazione, tutte le eccezioni proposte dalle difese relative alla violazione dell’art.
268 c.p.p.
Non può, quindi, ritenersi caducato il provvedimento genetico della misura cautelare
e, con esso, i gravi indizi di colpevolezza ravvisati nel contatto tra Militello e il marito
della Caviglia, il coinvolgimento (manifestato dalla consapevolezza e partecipazione
della donna negli illeciti traffici del marito e agl’importi dei compensi) nella

e la donna stessa, nonché gli esiti dei servizi di osservazione che portava al
rinvenimento di attrezzatura varia riferibile alla preparazione delle dosi di
stupefacente.
Di qui la consapevolezza della donna dell’attività svolta dal marito e della circostanza
che il traffico di stupefacente coinvolgesse la propria abitazione.
A ciò si aggiunge l’estremamente significativo comportamento della Caviglia allorchè
tentò di occultare la somma di C 3.100,00 nell’appartamento di Gennaro Concetta
all’atto dell’intervento delle forze dell’ordine.
Per non dire che, poi, in sede di interrogatorio di garanzia, la donna non intese fornire
spiegazioni sul punto all’A.G. essendosi avvalsa della facoltà di non rispondere.
Infatti, nella subiecta materia, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell’indagato in
sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare
sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui (come nella specie) egli sia
in grado di indicare specifiche circostanze, non note all’organo inquirente, idonee a
prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante
dei predetti elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l’emissione del
provvedimento cautelare (Cass. pen. Sez. IV, n. 4159 del 9.12.2008 Rv. 242760 e
successive conformi).
Sicchè la condotta della donna concorse in modo sinergico all’emissione della misura
cautelare detentiva ed è stata correttamente apprezzata come gravemente colposa,
come tale ostativa del diritto all’equa riparazione.
Quindi, deve ritenersi che la Corte di appello di Palermo non si sia discostata dai
princlpi cardini che regolano la materia, i quali prevedono che il giudice deve fondare
la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal
richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire,
con valutazione ex ante (e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo
rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi
di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in
presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua
configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di
“causa ad effetto” (v., ex pluribus, Sez. IV, 25.11.2010, n. 45418, Rv. 249237).
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conversazione avvenuta, tra presenti, tra Montaperto Benito, il marito delle predetta

In una tale prospettiva, secondo un assunto interpretativo anch’esso pacifico nella
giurisprudenza di legittimità, la nozione di “colpa grave” di cui all’art. 314 c.p.p.,
comma 1, ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va Individuato
in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente,
macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi,
regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma
prevedibile ragione di Intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione

riguardo, la colpa grave può concretarsi In comportamenti sia processuali sia di tipo
extraprocessuale, come la grave leggerezza o la macroscopica trascuratezza, tenuti
sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde, l’applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l’analisi
dei comportamenti tenuti dall’interessato, anche prima dell’inizio dell’attività
-tnvestigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali
comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato,
dell’Intervento del giudice della riparazione) (cfr., ancora la citata sentenza
45418/10). (Cass. pen. Sez. IV, n. 21896 del 11.4.2012, Rv. 253325).
6. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in
favore del Ministero resistente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi
euro 1.000,00.

4li,

Così deciso in Roma, il 7.10.2015
sigliere est nsore

” erto Massaf a

Il Pre idente

Carlo Gius e Brusco

o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal

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