Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45240 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45240 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

Data Udienza: 10/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAIMONDO ANTONINO N. IL 15/08/1973
avverso la sentenza n. 1673/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Al.
che ha concluso per i
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 28/1/2013, la Corte d’appello di Catania ha
confermato la pronuncia in data 20/6/2011 con la quale il giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Catania, tra le restanti statuizioni, ha condannato Antonino Raimondo alle pena di giustizia in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (cocaina e marijuana), oltre a taluni episodi esecutivi di detto traffico, commessi in Catania, dal settembre

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato sulla base di tre motivi d’impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole della violazione della legge e
del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata 4 per avere /
il giudice d’appello i conferrnato la condanna dell’imputato per il reato associativo
allo stesso ascritto, in assenza di adeguati riscontri in ordine al ricorso dei relativi
presupposti (come la stabilità dell’accordo, la ripartizione dei ruoli, la comunità di
mezzi e fini, etc.) e a fronte della sostanziale equivocità delle fonti di prova allegate, di per sé idonee a giustificare una prospettazione alternativa a quella
dell’accusa.
2.2. Con il secondo motivo, il Raimondo censura la sentenza impugnata per
vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente escluso
l’occorrenza di singole ipotesi di concorso di persone nel reato continuato, autonome tra loro, in assenza di elementi di prova sufficienti a confermare il concreto
ricorso di un’ipotesi associativa.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del
vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per aver erroneamente e immotivatamente escluso la sussistenza, nella specie, dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 74, co. 6, d.p.r. n. 309/90, invocando, sotto altro profilo,
l’annullamento della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio alla luce degli esiti della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014.

3. Con memoria in data 27/7/2015 contenente motivi aggiunti e con due
successive distinte memorie – entrambe depositate in data 3/11/2015 – i difensori dell’imputato, avv.ti Maria Lucia D’Anna e Rosario Arena – hanno eccepito
l’invalidità della procedura per violazione degli artt. 548 e 178, comma 1, lett.
c), c.p.p., non essendo stata disposta alcuna notificazione del deposito della sentenza d’appello nei confronti dell’avv.to Rosario Arena (secondo difensore del
Raimondo), con la conseguente mancata decorrenza del termine per

del 2006 al febbraio del 2007.

l’impugnazione, da parte dello stesso, della pronuncia della corte d’appello in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Dev’essere preliminarmente disattesa la doglianza avanzata dai due difensori di fiducia dell’imputato in relazione alla denunciata omessa notificazione,
nei confronti dell’avvocato Rosario Arena, dell’avviso di deposito della sentenza
d’appello.

fensore di fiducia dell’imputato dell’avviso di deposito della sentenza d’appello,
mentre non determina alcuna nullità della sentenza, deve ritenersi tale da impedire la decorrenza del termine d’impugnazione nei confronti del difensore preternnesso (poiché non raggiunto dalla notificazione dell’avviso di deposito della
sentenza d’appello).
Tale principio, peraltro, deve ritenersi non applicabile al caso in cui, proposto da altro difensore ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, il difensore preternnesso abbia eccepito (con motivi aggiunti al ricorso già proposto o
con autonoma memoria) la mancata notificazione di detto avviso, senza sollevare alcuna censura nei confronti della sentenza impugnata, dovendo in tal caso
ritenersi del tutto irrilevante la denunciata omessa notificazione (cfr. Sez. 6,
Sentenza n. 16686 del 14/06/1990, Rv. 186035).
Sul punto, varrà richiamare il principio già più volte affermato da questa
corte di legittimità in tema di giudizio d’appello (sulla base di argomentazioni che
appaiono tuttavia comuni a ogni forma d’impugnazione, per l’indole generale del
principio processuale affermato), ai sensi del quale, la mancata notificazione
dell’avviso di deposito della sentenza impugnata a uno dei difensori dell’imputato
rende inoperante, nei relativi confronti, la decorrenza del termine
d’impugnazione, con la conseguenza che è sempre possibile la proposizione di
questa, attraverso la presentazione di autonomi motivi; tuttavia, l’avvenuto
svolgimento, da parte del legale non avvisato, dì attività difensive nel corso del
giudizio d’impugnazione deve ritenersi tale da determinare una sanatoria del vizio, pur se dedotto dall’altro difensore, precludendo ogni ulteriore censura (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 51447 del 09/10/2013, Rv. 257485; Sez. 2, Sentenza n.
28882 del 17/06/2004, Rv. 229920; Sez. 1, Sentenza n. 15546 del 16/02/2001,
Rv. 218836).
Con particolare riguardo al caso di specie, l’avvocato Rosario Arena, dopo
aver ricevuto, in data 21/9/2015, la notificazione dell’avviso dell’udienza di discussione del ricorso fissato, dinanzi alla corte di cassazione, per la data del
10/11/2015 (con la conseguente fruizione di un congruo termine per l’eventuale

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Al riguardo, osserva il collegio come la mancata notificazione al secondo di-

esercizio del diritto di impugnazione rivendicato), ha depositato in data
3/11/2015 un’autonoma memoria, limitandosi a lamentare la mancata notificazione dell’avviso di deposito della sentenza impugnata, senza tuttavia sollevare
alcuna censura nei confronti della stessa.
Sulla base di tali premesse, deve dunque ritenersi insussistente alcuna sostanziale o concreta lesione delle prerogative processuali del secondo difensore
di fiducia dell’imputato (e dello stesso diritto di difesa di quest’ultimo), con il
conseguente rilievo della radicale infondatezza delle doglianze sul punto solleva-

5. Nel merito, i primi due motivi d’impugnazione avanzati dall’imputato congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni
dedotte – sono infondati.
Osserva il collegio come, con riguardo alla pretesa violazione di legge e
all’asserito vizio di motivazione concernenti l’accertamento della responsabilità
penale dell’imputato in relazione all’ipotesi associativa allo stesso addebitata, la
corte territoriale abbia correttamente elaborato gli elementi di prova complessivamente acquisiti e richiamati, evidenziando lo specifico ruolo rivestito all’interno
del sodalizio dal Raimondo, del quale ha partitamente evidenziato la coerente
partecipazione alle attività svolte per l’acquisto di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti di volta in volta trattate nell’interesse del gruppo, così come
logicamente desunte dal contenuto delle intercettazioni riportate in motivazione.
In particolare, la corte territoriale ha ricostruito le modalità organizzative ed
operative del consorzio criminale de quo nel rispetto di una corretta misura di
coerenza logica e linearità argomentativa, avendo su tali punti coerentemente ed
efficacemente elaborato gli elementi di prova critica riferiti alla persona del Raimondo, pienamente coinvolto, tanto quale protagonista delle trattative per
l’acquisto di stupefacenti, quanto nelle vesti di interlocutore privilegiato nella valutazione critica degli affari riservati (e particolarmente sensibili per gli interessi
comuni), quali quelli relativi all’identificazione dei luoghi per l’occultamento dello
stupefacente del gruppo, alle modalità di reperimento e distribuzione dello stesso
e alla gestione e alla ripartizione delle somme di denaro ricavate dai traffici illeciti collettivamente portati a compimento.
Ciò posto, la corte d’appello ha quindi adeguatamente individuato il significato degli episodi così efficacemente ricostruiti, rinvenendovi la coerente conferma della stabile e consapevole partecipazione del Raimondo alle attività del sodalizio criminoso oggetto di esame, caratterizzata da tratti organizzativi e disciplinari oggettivamente riconoscibili e riscontrabili per mezzo dell’esame delle
conversazione intercettate, tutte caratterizzate dal ricorso al medesimo linguag-

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te da entrambi i difensori del Raimondo.

gio di copertura, immediatamente compreso dai conversanti nonostante l’allusione a poche e criptiche frasi prive di coerente significato nel contesto logico di appartenenza.
Con riguardo alle censure sollevate dal Raimondo in relazione al ricorso
dell’ipotesi associativa allo stesso addebitata (e, correlativamente, al mancato
riconoscimento, nella specie, della figura del concorso di persone nel reato continuato), osserva il collegio come il ricorrente si sia limitato a circoscrivere il proprio discorso critico a una discordante lettura delle risultanze istruttorie acquisite

ta dai giudici di merito, limitandosi a dedurre i soli elementi astrattamente idonei
a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo
solo parziale, selettivo e non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione dell’intera vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la corte d’appello (sulla scia del discorso giustificativo dettato dal primo giudice) ha ricostruito con adeguata coerenza
logica e linearità argomentativa.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 lett.
e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006 consente la deduzione del vizio del
travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di
un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di
cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai
poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (v., ex plurimis, Cass.,
Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893).
Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei
motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art. 606, comma primo, lett.
e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero
potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa
la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si
tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a
quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n. 35683/2007, Rv.
237652).
Tale principio, in particolare, appare coerente con il circoscritto orizzonte riservato all’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per e-

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nel corso del giudizio, in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione opera-

spressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso
per sostanziare il suo convincimento.
Conviene sul punto insistere nel rilevare l’estraneità, alle prerogative del
giudice di legittimità, del potere di procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la

delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, ed
altre di conferma).
In altri termini, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni
seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di cassazione prendere
in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle
risultanze processuali prospettata dal ricorrente secondo il proprio soggettivo
punto di vista (Cass., Sez. 1, n. 6383/1997, Rv. 209787; Cass., Sez. 1, n.
1083/1998, Rv. 210019); ciò che esclude in radice la deducibilità, in sede di legittimità, del c.d. ‘travisamento del fatto’ (ripetutamente e illegittimamente denunciato dall’odierno ricorrente), stante la preclusione per la Corte di cassazione
di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., ex plurimis, Sez. 6, Sentenza n. 25255
del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 253099).
Sulla base di tali premesse, dev’essere pertanto ribadita la radicale infondatezza dei primi due motivi di ricorso proposti dal Raimondo.

6. Quanto al terzo motivo di ricorso – premessa l’infondatezza della censura
sollevata dal ricorrente in ordine al mancato riconoscimento, ad opera della corte
territoriale, dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 74, co. 6, d.p.r. n. 309/90 (avendo il giudice d’appello espressamente rimarcato i tratti distintivi della ‘estrema’
gravità dei fatti addebitati agli imputati, sotto il profilo della instaurazione di ramificati rapporti con ambienti malavitosi e della conseguente elevata pericolosità
del sodalizio) -, osserva il collegio come debba essere condivisa la prospettazione, puntualmente avanzata dal ricorrente, in ordine alla necessità di procedere
alla rivisitazione del trattamento sanzionatorio inflitto a carico del Raimondo in
relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014.
Sul punto, dev’essere infatti rilevato come, con l’emissione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 32/2014 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2006), il giudice delle leggi ha riconosciuto la perdurante

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mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione

vigenza (sin dalla sua illegittima abrogazione ad opera dei richiamati artt. 4-bis e

4-vicies ter) della previgente disciplina dell’art. 73 del d.p.r. n. 309/90, alla cui
stregua il reato di cessione di sostanze stupefacenti di tipo marijuana era (come
attualmente rimane) punito con la pena della reclusione da due anni a sei anni,
oltre la multa.
In relazione alle condotta concernenti il traffico di sostanze stupefacenti di
tipo marijuana, deve pertanto ritenersi che il termine di prescrizione sia destinato a compiersi, a norma dell’art. 157 c.p., decorsi sei anni (e quindi, complessi-

ta di commissione del fatto.
Nel caso di specie, i fatti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti di tipo marijuana per i quali il Raimondo è stato tratto a giudizio devono ritenersi
prescritti, trattandosi di condotte commesse fino al febbraio del 2007 (capo E
dell’imputazione).
Ciò posto, rilevato che il ricorso proposto non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte,
come, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel
solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della
sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile,
tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al
compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi
incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.
Cass., Sez. Un., n. 35490/2009, Rv. 244274).
E invero, il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129
c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 31463/2004, Rv.
229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine
di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali,
senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo
stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova
di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede

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vamente, sette anni e sei mesi per effetto delle interruzione intercorse) dalla da-

il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass.,
Sez. 2, n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte
– anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze
di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni
di cui al secondo comma dell’art. 129 c.p.p..
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alle condotte riguardanti il traffico

estinti per prescrizione, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Catania
ai soli fini della rideterrninazione della pena.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente alle condotte riguardanti il traffico illecito di marijuana contestato
al capo E) di imputazione, per essere i reati estinti, limitatamente a tali fatti, per
prescrizione.
Rigetta il ricorso nel resto e rinvia alla Corte d’appello di Catania per la rideterminazione della pena.
Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata per il resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/11/2015.

illecito di marijuana contestato al capo E) dell’imputazione, per essere detti reati

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