Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45236 del 20/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45236 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KRUSELBURGER HEINRICH N. IL 09/07/1986
avverso la sentenza n. 105/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 06/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
F.0 64RA/Vi
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. bt
che ha concluso per “”taitu”,~11.1k ‘te91-51, –

Udito, per la parte civ e, l’Avv
Udit i difensor Av

Data Udienza: 20/10/2015

E
Ritenuto in fatto
,

1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Kruselburger Heinrich avverso la
sentenza emessa in data 6.2.2014 dalla Corte di Appello di Trento-Sezione distaccata
di Bolzano che confermava quella in data 3.5.2013 del Giudice monocratico del
Tribunale di Bolzano con cui il predetto, all’esito del giudizio abbreviato, era stato
condannato alla pena di mesi sei di arresto ed C 3.000,00 di ammenda, con i benefici
della sospensione condizionale e della non menzione, oltre alla revoca della patente

n. 285 del 1992 (Codice della Strada).
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale (ex art. 606
comma 1 lett. b, c ed e c.p.p.), assumendo la mancanza di consenso da parte
dell’imputato al prelievo ematico per l’accertamento del tasso alcolemico presso
l’Ospedale di Bressanone e rinnova la già formulata eccezione di nullità
dell’accertamento per l’omesso avviso all’imputato di farsi assistere da un difensore.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato, onde va respinto.
4. La Corte territoriale ha supportato la propria decisione con motivazione esaustiva
ed esente da vizi logici o giuridici.
Quanto all’eccezione di nullità per l’omesso avviso all’indagato di farsi assistere da un
difensore, benché tale eccezione, secondo quanto osservato dalla sentenza di primo
grado sia stata comunque sollevata prima della deliberazione all’esito di quel giudizio
e quindi tempestivamente, secondo il recente orientamento di questa Corte (Sez. Un,
n. 5396 del 29.1.2015, Rv. 263023), in ogni caso risulta che il teste carabiniere
Stefano Ammanniti ha confermato, nel corso della sua deposizione, di aver comunque
rammentato al Kruselburger, prima del trasporto in Ospedale, la facoltà di farsi
assistere da un legale e che l’indagato aveva compreso il messaggio: tale
dichiarazione vale sicuramente a soddisfare la prescrizione normativa dello specifico
obbligo d’informazione preventiva.
Per quel che concerne la questione relativa alla pretesa carenza del consenso al
prelievo ematico, si deve rilevare che nel caso di specie, al di là dell’effettività del
consenso prestato e degli equivoci insorti a causa delle crocette apposte sul modulo
apposito, non era affatto necessario il consenso espresso da parte dell’indagato ai fini
del legittimo prelievo ematico da sottoporre alla prescritte analisi per l’accertamento
del tasso alcolemico e per la regolare utilizzazione ai fini probatori dell’esito delle
stesse.
Infatti, tale prelievo fu effettuato su richiesta (art. 186, 5 0 comma C.d.S.) dei
Carabinieri, nell’Ospedale di Bressanone, ove l’indagato era stato ricoverato per
essere sottoposto alle opportune cure mediche a causa delle ferite riportate in
occasione del rovinoso sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto e al quale aveva
2

di guida, per i reati di cui agli artt. 186, comma 1 e 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies D.Igs.

dato causa alla guida della sua Porsche Cayenne su cui erano trasportati altri tre
passeggeri.
Nel caso di specie, dunque, non un espresso consenso era necessario bensì l’assenza
di un espresso dissenso (dissenso che qui deve escludersi in radice) dal momento che
la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada – nel dare
attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. – non
prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (cfr.

Rv. 258490)
5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20.10.2015

Cass. pen. Sez. IV, n. 10965 del 15.11.2012, Rv.254933; n. 1522 del 10.12.2013,

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