Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4523 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4523 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 2867/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 27 novembre 2012 il Tribunale di

sorveglianza di Venezia ha respinto le domande di affidamento in prova al
servizio sociale e semilibertà, proposte da Zanetti Antonio.
A sostegno della decisione il Tribunale ha rilevato che le domande
proposte erano mera riproposizione di analoghe istanze già respinte in esito

personalità che affligge il condannato (paranoia associata a disturbo
ossessivo con spunti interpretativi a carattere persecutorio) costituisce la
principale matrice dei suoi comportamenti antisociali, sicché la totale
assenza di consapevolezza di tale patologia, da parte del condannato, non
consente alcuna prognosi favorevole in funzione della sua ammissione a
qualsivoglia misura alternativa alla detenzione.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Zanetti personalmente con manoscritto di difficile lettura.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse, essendo terminata l’esecuzione della pena in data 17
dicembre 2012, come da acquisita certificazione del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, e non avendo l’interessato manifestato,
con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare
l’impugnazione (c.f.r., in senso conforme, seppure con riguardo al caso di
ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale, nelle
more revocata o divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.
il 1°/03/2011, Testini).

2.

La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti

accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa
Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del
ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla
dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né
alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996,
dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997,
i

all’udienza camerale del 9 ottobre 2012 e ha osservato che il disturbo di

dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del
06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del
17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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