Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4522 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4522 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EDDAHMANI NABIL N. IL 17/07/1990
avverso la sentenza n. 4261/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

o

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del giudice di primo grado che
aveva affermato la responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 385 e 624 bis c. 2
c.p.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione in punto di determinazione della pena;

del combinato disposto ex artt. 581-591 C.P.P., poiché non si indicano gli elementi sui quali si
sarebbe dovuto conformare il giudizio di quantificazione della pena, è manifestamente
infondato in ragione della congrua motivazione sul punto, nella quale si pone in luce che
l’imputato ha commesso il reato mentre era agli arresti domiciliari per furto;
-che, pertanto, ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8-10-2014.

-Rilevato che il motivo d’impugnazione, oltre ad essere privo di ogni specificità, in violazione

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