Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4521 del 29/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4521 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GOTZOV OGNIAN GEORGUIEV N. IL 12/11/1968
avverso la sentenza n. 243/2010 TRIBUNALE di PARMA, del
118/05/20101 1,1101 llo i
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 23 marzo 2010 il Tribunale di Parma ha
condannato Gotzov Ognian d jeorguiev alla pena di euro 70,00 di ammenda
per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, commesso in Parma
1’8/04/2007, riconosciuto il caso di lieve entità e concesse le circostanze
attenuanti generiche.

appello, convertito con ordinanza della Corte di appello di Bologna, in data
18-19 dicembre 2012 in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568,
comma 5, cod. proc. pen., in riferimento all’art. 593, comma 3, stesso
codice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore non abilitato
alla difesa presso le giurisdizioni superiori, in violazione dell’art. 613,
comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato
impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione
del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,
non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente
e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297
del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

2. Avverso tale sentenza il difensore di fiducia dell’imputato ha proposto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA