Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45200 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45200 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STAGETTI ANDREA N. IL 29/11/1972
CERAGIOLI FRANCO N. IL 17/11/1971
avverso la sentenza n. 10/2013 TRIBUNALE di LUCCA, del
09/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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diA.” 0GLGUA.C.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/07/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 9.1.2014 in camera di consiglio il
tribunale di Lucca dichiarava inammissibile l’appello proposto

sentenza con cui il giudice di pace di Viareggio, in data
19.12.2013, aveva condannato gli imputati alle pene ritenute di
giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 581, 594, 612, c.p.
2. Avverso la suddetta ordinanza, di cui chiedono l’annullamento,
hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, con un unico
atto di impugnazione, entrambi gli imputati, a mezzo del loro
difensore di fiducia, avv. Giacomo Ciardelli, del Foro di Viareggio,
lamentando, in primis violazione di legge e vizio di motivazione, in
quanto, contrariamente all’assunto del tribunale, il termine di
trenta giorni per proporre appello, che scadeva sabato 2.2.2013,
deve intendersi prorogato di diritto al primo giorno feriale ad esso
successivo, vale a dire al lunedì 4.2.2013, giorno in cui
effettivamente l’atto di impugnazione venne depositato;

in

secundis che, comunque, nel caso in esame ricorrerebbero gli
estremi del caso fortuito ovvero della forza maggiore, tali da
giustificare una remissione in termini, in quanto, da un lato il
mancato deposito dell’appello nella data del 2.2.2013 fu dovuto
alla circostanza che la collaboratrice dello studio legale alla quale
era stato affidato il relativo incombente non fu messa in grado di
provvedervi per assenza del relativo personale di cancelleria;
dall’altro ci si troverebbe di fronte ad un macroscopico errore di
diritto da parte dei precedenti difensori dei ricorrenti.
3.

Con requisitoria scritta depositata il 4.3.2015 il sostituto

procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. Robrto

nell’interesse di Stagetti Andrea e di Ceragioli Franco avverso la

Aniello, chiedeva che i ricorsi venissero dichiarati inammissibili per
manifesta infondatezza.
4. I ricorsi vanno dichiarati inannmissibilik, per un duplice ordine di
ragioni.

assolutamente dominante nella recente giurisprudenza di
legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui in materia di
termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine
stabilito a giorni che scade il giorno festivo (da individuarsi tra
quelli menzionati dagli art. 1 e 2 I. n. 260 del 1949, come
modificati dall’art. 1 I. n. 54 del 1977 e dall’art. 1 d.P.R. n. 792 del
1985), a quest’ultimo non potendosi assimilare in alcun modo il
giorno di sabato, non incluso nelle “ricorrenze festive” individuate
nominativamente dagli art. 1 e 2 I. n. 260 del 1949, come
modificati dall’art. 1, I. n. 54 del 1977 e dall’art. 1 d.P.R. n. 792
del 1985, non essendo, peraltro, neppure applicabile, in via
analogica, nel processo penale, la peculiare disciplina di proroga,
nel caso di scadenza nel giorno di sabato, prevista per il
compimento di atti processuali civili svolti al di fuori dell’udienza
dall’art. 155, comma 4, c.p.c.
Tale deroga, infatti, non ha effetto sui termini perentori e non è
applicabile nel processo penale alla luce del chiaro disposto dell’
art. 172, co. 3, c.p.p., e à-e-e
,..,

di applicazione

analogica in sede penale di norme aventi (art. 155 c.p.c.) fonte
precettiva in altri rami o settori dell’ordinamento giuridico.
Ed invero, come opportunamente affermato di recente dalla
giurisprudenza di legittimità, la specifica disciplina dettata dall’art
172, c.p.p., esclude la stessa possibilità di configurare un vero e

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5. Da un lato, infatti, appare sufficiente ribadire l’orientamento

proprio “vuoto normativo”, presupposto ineludibile della
interpretazione analogica, ponendosi come norma completa al cui
rispetto gli interpreti ed anche questa Corte, sono tenuti ,
spettando unicamente al legislatore la valutazione della

24/06/2010, n. 34877, rv. 248373; Cass., sez. VI, 30/10/2012, n.
43549; Cass., sez. I, 27.2.2015, n. 30732; Cass., sez. IV,
9.7.2015, n. 1581).
6. Quanto alle pretese ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore,
di esse, come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella
requisitoria scritta, non è stata fornita alcuna prova e ciò vale
anche per la “imprevedibile ignoranza” dei precedenti difensori
degli imputati con riferimento alla scadenza dei termini per
proporre appello, che, ove dimostrata, secondo un orientamento
affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, legittimerebbe la
restituzione in termine ex art. 175, c.p.p., per proporre
impugnazione (cfr. Cass., sez. VI, 26/06/2009, n. 35149, rv
244871).
Per completezza va, tuttavia, osservato che tale orientamento
risulta ormai superato da altro e più convincente approdo
interpretativo, secondo cui il mancato o inesatto adempimento da
parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre
impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad
integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si
concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali
legittimano la restituzione in termini – poiché consiste in una falsa
rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale
diligenza ed attenzione, alle quali è tenuto anche l’imputato nella
scelta del difensore e nel controllo del suo operato (cfr. Cass.,

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opportunità di una eventuale modifica (cfr. Cass., sez. III,

sez. V, 6.7.2011, n. 43277, rv. 251695; Cass., sez. IV,
14.3.2012, n. 20655, rv. 254072; Cass., sez. III, 5.6.2013, n.
39437, rv. 257221;Cass., sez. IL 2.4.2015, n. 16066, rv.
263761)

vanno, dunque, dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che
l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non
consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3.7.2015

6. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa

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