Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4520 del 08/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4520 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINASOLA VINCENZO N. IL 27/04/1974
avverso la sentenza n. 1605/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato la Corte d’Appello di Palermo, ritenute le circostanze attenuanti di cui all’art. 62 n. 4
6 c.p. e convertita la pena detentiva in quella della libertà controllata, confermava nel resto la
sentenza del giudice di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la
responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 5 e 7 c.p.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in

dei danni ai fini della determinazione della pena;
-Rilevato che i motivi d’impugnazione sono manifestamente infondati in ragione della congrua
motivazione riguardo al bilanciamento delle circostanze, che ha tenuto conto della recidiva
reiterata specifica contestata all’imputato;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8-10-2014.

relazione alla inadeguata considerazione della tenuità del fatto e dell’intervenuto risarcimento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA