Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45196 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45196 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti

avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti del 24 luglio 2014, nel procedimento
penale a carico di GARESIO Luigi, nato a Bra il 24/01/1986;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la nota difensiva, depositata dall’avv. Luigi de Rosa, difensore d’ufficio,
nell’interesse del Garesio;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
lette le conclusioni scritte del P.G in sede, in persona del Sostituto Pigro Gaeta, che
ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione
degli atti al Tribnale di Asti.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 27/05/2015

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata all’udienza del 18 luglio
2014 nel procedimento penale a carico di Luigi Garesio, imputato dei reati di cui i
artt. 81 cpv, 56. 624 bis, commi 1 e 3, e 61 n. 5 cod. pen., dava mandato al Pm di
“monitorare la presa in carico dell’imputato”

presso il Dipartimento di salute

mentale dell’Asl CN 2, al fine di accertare la persistenza del disturbo mentale, di cui
alla prodotta documentazione medica, ritenendone ragionevole la sussistenza.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il Pm di Asti ha proposto ricorso per cassazione

regressione del procedimento, anche perché il giudice aveva omesso l’esercizio del
potere di integrazione istruttoria, ai sensi dell’art. 441 comma 5, cod. proc. pen.,
anche nella forma della perizia, al fine di accertare le condizioni di salute mentale
dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, risulta di tutta evidenza l’abnormità del provvedimento impugnato,
siccome emesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
L’ordine di remissione degli atti al Pm, per il compimento degli atti indicati,
determinava, infatti, indebita regressione del procedimento, ove invece il
giudicante, nell’esercizio degli ordinari poteri conferitigli dalla legge, avrebbe potuto
disporre d’ufficio, a mente dell’art. 224 cod. proc. pen., apposita perizia al fine di
accertare la capacità di intendere di volere dell’imputato all’epoca dei fatti in
contestazione.

2. Per quanto precede l’impugnata ordinanza deve essere annullata , con le
consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio del provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27 maggio 2015
Il Consigliere estensore

I Presidente

sostenendo la nullità del provvedimento impugnato, che dava luogo ad indebita

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