Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45195 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45195 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

CAPODICASA Giancarlo, nato a Castiglione Messe, Raimondo il 05/07/1966

avverso la sentenza del Tribunale di Termo del 6 novembre 2014;

Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
lette le conclusioni scritte del P.G in sede, in persona del Sostituto Mario Fresa che
ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatasul punto
riguardante l’applicazione delle pene accessorie.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo, pronunciando ai
sensi degli artt. 444 ss. del codice di rito, applicava a Giancarlo Capodicasa,
imputato dei reati di cui agli artt. 223, comma 1, n. 2 e comma 1 n. 1, legge

Data Udienza: 27/05/2015

fallimentare, la pena concordata di anni uno e mesi sei di reclusione, con
applicazione delle pene accessorie dell’inabilitazioe all’esercizio di impresa
commerciale per la durata di anni dieci ed incapacità per la stessa durata ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione
denunciando violazione, inosservanza od erronea applicazione della legge penale,
con riferimento all’art. 445 cod proc. pen., nella parte in cui vietava l’applicazione di

soli o congiunti a pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, alla luce della perspicua disposizione di cui al comma 1 dell’art. 445 cod
proc. pen., la sentenza di patteggiamento a pena non superiore ad anni due di pena
detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta l’applicazione di pene
accessorie.
Si tratta di disposizione di carattere generale, rispetto alla quale non può
ritenersi norma speciale prevalente quella di cui all’art. 216 legge fall., in mancanza
di espressa determinazione normativa (Sez. 5, n. 17954 del 13/02/2014, Rv.
262094).

2. L’applicazione delle pene accessorie nel caso di specie, in cui è stata
patteggiata una pena inferiore agli anni due, era dunque per legge esclusa.
La previsione anzidetta, proprio in quanto contra legem, è affetta da nullità,
che resta, nondimeno, circoscritta all’ambito relativo, senza inficiare l’intero accordo
negoziale, trattandosi di disposizione accessoria.

3.

Per quanto precede l’impugnata sentenza deve essere annullata

in parte

qua, con l’eliminazione delle pene accessorie applicate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene
accessorie, che elimina.
Così deciso il 27 maggio 2015

amo

.TATA IN CANCELLERIA

pene accessorie quando la pena irrogata non superava i due anni di pena detentiva,

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