Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45194 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45194 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

ANGELINI Tiziana, nata a Teramo il 27/10/1958
ANGELINI Aldo, nato a Scoppito il 19/02/1927

avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Teramo del 15 luglio 2014;
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
lette le conclusioni scritte del P.G in sede, in persona del Sostituto Fulvio Baldi, che
ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti
al Gip competente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Gip del Tribunale di Teramo ha
dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta da Tiziana ed Aldo Angelini
avverso il decreto penale di condanna emesso nei loro confronti.
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore dei predetti, avv. Luigi Licursi, ha
proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione degli artt. 461 e 587 cod.
proc. pen., sul rilievo che il giudicante avrebbe dovuto applicare la disposizione

Data Udienza: 27/05/2015

dell’art. 587 del codice di rito, secondo cui l’impugnazione proposta da uno dei
coimputati dello stesso reato si estende anche agli altri; e che tale norma avrebbe
dovuto ritenersi applicabile anche all’opposizione a decreto penale, stante la sua
natura di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si colloca ai limiti dell’ammissibilità e, comunque, è destituito di

Ed invero, a parte il profilo di patente genericità, non essendo specificata di quale
opposizione gli istanti avrebbero inteso giovarsi, si osserva che la norma
processuale di cui all’art. 587 cod. proc. pen., è malamente richiamata, posto che, a
tutto concedere, l’effetto estensivo riguarda solo gli effetti della pronuncia nei
confronti dei coimputati che non abbiano impugnato o la cui impugnazione sia
dichiarata inammissibile, ma non anche l’estensione dell’impugnativa, nel senso di
rendere ammissibile un’impugnazione tardivamente proposta.
Ad ogni modo, l’opposizione a decreto penale, anche se assimilabile ai mezzi di
impugnazione, è un rimedio con proprie peculiari caratteristiche, produttivo – per
libera opzione dell’imputato – di ordinario giudizio avanti allo stesso giudice,
indipendentemente dal decreto opposto. Per detto strumento processuale è
disegnata apposita disciplina, che rende ovviamente inapplicabili le generali
disposizioni.
Così, per la fattispecie in questione, trova applicazione la speciale disposizione
di cui all’art. 463 cod proc. pen., riguardante proprio l’ipotesi di opposizione
proposta soltanto da alcuni interessati.

2. Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere
rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 27 maggio 2015.

fondamento.

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