Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45192 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45192 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

MENGANA Rosella, nata a Foligno il 24/11/1940

avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia del 27 maggio 2014;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
lette le conclusioni scritte del P.G in sede, in persona del Sostituto Pio Gaeta, che
ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia rigettava l’istanza
proposta da Rossella Mengana volta ad ottenere la restituzione nel termine per
impugnare la sentenza del 25 febbraio 2013 del Giudice di pace di Foligno, divenuta
irrevocabile il 17 aprile 2013, che l’aveva condannata alla pena di C 900,00 di multa
per il reato di ingiuria in danno di Federica Cavallone nonché al risarcimento dei
danni in favore della stessa persona offesa, costituitasi parte civile.

Data Udienza: 27/05/2015

Riteneva il giudicante che la situazione di fatto, addotta a giustificazione della
mancata conoscenza del processo e della relativa decisione, era stata
volontariamente causata dalla stesse istante, che aveva rifiutato la ricezione dei
plichi raccomandati contenenti, rispettivamente, il decreto di citazione e l’estratto
contumaciale della sentenza di primo grado.
Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione,
affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 606 lett. b)

e c) con

disatteso i principi fondamentali in materia, collegando l’effettiva conoscenza
dell’esistenza del procedimento penale in capo all’imputata con la mera regolarità
formale della notifica.
Con il secondo motivo si deduce che il Tribunale non aveva considerato una
serie di circostanze di fatto, specificate in ricorso, asseritamente inidonea a
comprovare l’assenza di sicura consapevolezza in capo ad essa ricorrente del
procedimento a suo carico e della successiva sentenza. Si sostiene, che la
motivazione sarebbe, comunque, illogica e contraddittoria, pretendendo di

“far

discendere dal mero rifiuto delle raccomandate la prova della volontà …di
rinunciare a comparire”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, non merita censura di sorta
il contesto argomentativo in forza del quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di
restituzione in termini in ragione del rifiuto generalizzato della destinataria della
notifica di atti giudiziari di riceversi gli stessi, sul condivisibile rilievo che siffatto
atteggiamento è incompatibile con la successiva affermazione di non conoscenza
del procedimento al quale gli atti anzidetti si riferivano.
L’assunto, infatti, é ineccepibile in quanto con il rifiuto alla ricezione dei plichi
raccomandati contenenti gli atti anzidetti il soggetto ha posto in essere un
comportamento intenzionalmente diretto a sottrarsi alla conoscenza del relativo
contenuto.
Tale condizione equivale a volontà di rifiuto di conoscenza, di guisa che tale
comportamento, chiaramente elusivo dei nninimali doveri di collaborazione che
incombono al cittadino nei rapporti con le Istituzioni, non può essere poi dedotto a
sostegno di ipotesi di incolpevole inosservanza dei termini di legge.
D’altro canto, non a caso – al fine di assicurare il regolare svolgimento
dell’attività giudiziaria – è stabilito, come regola fondamentale della notifica, che il
rifiuto a ricevere l’atto, certificato dall’ufficiale giudiziario procedente, equivale a

2

riferimento all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale aveva

sua consegna, pur alle condizioni normativamente previste (Sez. U, n. 155 del
29/09/2011 dep. 2012, Rv. 251501).

2. Il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le
statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

spese processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 27 maggio 2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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