Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45190 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45190 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell’interesse di

Catapano Carmine Vincenzo, nato ad Ottaviano il 04/08/1969

Catapano Giuseppe, nato ad Ottaviano il 10/11/1964

Montanino Luca, nato a San Paolo del Sito il 16/03/1975

avverso la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Padova in data 23/04/2014
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona
del Dott. Eduardo Scardaccione, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità dei
ricorsi

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gup del Tribunale di Padova – in
accoglimento di richieste presentate ai sensi dell’art. 444 del codice di rito applicava pene distinte nei confronti (anche) di Carmine Vincenzo Catapano,

Data Udienza: 15/05/2015

Giuseppe Catapano e Luca Montanino, quali imputati di vari reati, tra cui più
ipotesi di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
(relative a numerose società dichiarate fallite), truffa e falso. I predetti, avendo
concordato l’applicazione di pene principali superiori a 2 anni di reclusione, erano
altresì condannati alle sanzioni accessorie di legge.
Con il medesimo provvedimento, il giudicante pronunciava sentenza ex art.
129 cod. proc. pen. in ordine ad ulteriori addebiti contestati ai vari imputati, vuoi
per insussistenza del fatto vuoi per mancanza della necessaria condizione di

2. Propone ricorso il difensore del Montanino, che lamenta violazione degli
artt. 62 n. 6 e 133 cod. pen.
Nell’interesse del suddetto imputato si fa osservare che il P.M. procedente
aveva subordinato il proprio consenso, sulla richiesta di applicazione di pena, al
versamento di una somma di denaro ad opera del Montanino, a titolo di
risarcimento del danno: la somma, pari a 35.000,00 euro, era stata
effettivamente versata e sottoposta a sequestro conservativo, ma nel computo
della pena concordata non risultava comunque considerata la relativa circostanza
attenuante. Ne deriverebbe la ravvisabilità di un chiaro errore di calcolo,
rimediabile da parte del giudice di legittimità ai sensi dell’art. 619, comma 2, del
codice di rito.

3. Un ulteriore ricorso per cassazione, con unico atto curato nell’interesse dei
suoi assistiti, viene presentato dal comune difensore dei fratelli Catapano, Avv.
Sergio Cola.
3.1 Con un primo motivo, la difesa lamenta «mancanza assoluta di
motivazione in ordine alla verifica circa l’assenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen.». La verifica de qua, prescritta necessariamente
nel giudizio che si definisce mediante applicazione di pena su richiesta, non
sarebbe stata affatto compiuta, tanto che una valutazione ai sensi della norma
richiamata risulta operata dal giudicante, in positivo, solo con riferimento ai reati
oggetto di pronuncia liberatoria.
Fra l’altro, osserva il difensore dei ricorrenti che essi avevano certamente
interesse alla rilevazione, da parte del Gup, di ipotesi di proscioglimento: ciò, in
particolare, con riguardo alle contestazioni di truffa, essendo emerso che le
presunte persone offese (ovvero i titolari di aziende in difficoltà che, per risanare
la situazione finanziaria, si erano rivolti agli imputati) erano sicuramente a
conoscenza delle modalità con cui i Catapano sarebbero intervenuti nella
gestione delle loro ditte. Tanto che, per taluni degli addebiti ex art. 640 cod.

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procedibilità.

pen., del tutto analoghi ad altri in ordine ai quali era stato perfezionato il
patteggiamento, il giudicante aveva emesso sentenza di non luogo a procedere.
Giuseppe Catapano, inoltre, avrebbe dovuto essere prosciolto dal reato cui
all’art. 494 cod. pen., in rapporto di sussidiarietà rispetto ad altri delitti contro la
pubblica fede, stante la contestuale accusa di falso materiale in certificati.
3.2 Con il secondo motivo, nell’interesse dei Catapano si deduce la
violazione dell’art. 29 cod. pen., quanto alla irrogazione della pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici. Il giudice di merito avrebbe infatti comminato

aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen., quando invece sarebbe stato necessario avere
riguardo alla sola pena individuata per il reato più grave, prima del computo
effettuato mediante cumulo giuridico. Per entrambi gli imputati, la pena base,
correlata al reato sub D), risulta pari ad anni 2 di reclusione, per effetto del
riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti rispetto alle circostanze di
segno contrario contestate in rubrica.
3.3 Il terzo motivo, concernente il solo Giuseppe Catapano, attiene alla
violazione dell’art. 32 cod. pen. (dal momento che la pena complessiva applicata
all’imputato è pari ad anni 5 di reclusione): le ragioni di doglianza riproducono
quelle evidenziate al punto precedente, anche in ordine alla interdizione legale.
3.4 Con il quarto motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione
degli artt. 216, ultimo comma, legge fall. e 37 cod. pen., relativamente alla
durata della pena accessoria dell’inabilitazione dall’esercizio di imprese
commerciali e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso imprese in
genere. Secondo la difesa, una lettura costituzionalmente orientata del citato
art. 216, ultimo comma, dovrebbe portare alla conclusione che la pena
accessoria ivi contemplata non possa avere durata superiore rispetto a quella
della pena principale (come disposto, in via generale, dall’art. 37 cod. pen.); sul
punto, viene nuovamente sollecitata la proposizione di una questione di
legittimità costituzionale, visto che il precedente intervento del giudice delle leggi
– sentenza n. 134 del 2012 – aveva portato ad una declaratoria di
inammissibilità per ragioni formali, ferma restando la fondatezza degli argomenti
sollevati.
3.5 Con il quinto motivo, per Carmine Vincenzo Catapano si deduce vizio di
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla confisca disposta ex art. 240
cod. pen. su beni personali del predetto.
Tali beni, indicati in particolare in polizze vita accese dal Catapano per un
valore di 91.738,65 euro, erano stati sottoposti a sequestro non perché prodotto
o profitto dei reati contestati, bensì ai sensi degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n.
231/2001, nella forma del sequestro preventivo per equivalente: perciò, essendo

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la pena de qua sulla base della pena principale complessiva, già risultante dagli

ancora pendente il processo a carico delle società coinvolte (tutte quelle di cui
l’imputato risultava essere stato socio), l’eventuale confisca – comunque non
motivata dal Gup – avrebbe dovuto essere disposta, all’esito del giudizio, dal
competente Tribunale.
3.6 Con atto depositato il 21/04/2015, lo stesso Avv. Cola ha fatto pervenire
motivi aggiunti e memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale
presso questa Corte.
Il difensore dei Catapano sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza

della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.,
introdotto con legge entrata in vigore dopo la scadenza dei termini per la
presentazione del ricorso oggi in esame. Nello scritto difensivo si segnala che
sedici dei reati ascritti agli imputati consentirebbero, per limiti edittali ed assenza
di aggravanti contestate, l’applicabilità del nuovo istituto, di chiara natura
sostanziale; peraltro, nel caso di specie il Gup non risulta avere operato alcuna
valutazione sui fatti storici in rubrica, neppure al fine di escludere eventuali
ipotesi di proscioglimento, con la conseguenza che il giudice di legittimità non
dispone di strumenti per ritenere già compiuta una disamina di merito tale da
escludere che i fatti de quibus possano intendersi di particolare tenuità.
L’Avv. Cola contesta quindi le argomentazioni esposte dal P.g. a fondamento
delle proprie conclusioni, ribadendo le doglianze illustrate con i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Debbono considerarsi fondate le censure mosse nell’interesse di Carmine
Vincenzo Catapano e Giuseppe Catapano in ordine alle pene accessorie di cui agli
artt. 28 e 32 cod. pen.: l’accoglimento dei relativi motivi di ricorso, peraltro, non
può che spiegare effetto anche nei riguardi del Montanino, ai sensi dell’art. 587
cod. proc. pen.
La costante giurisprudenza di questa Corte è infatti orientata nel senso che
«in caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve
fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è
quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del
giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già
quella complessivamente individuata tenendo conto dell’aumento per la
continuazione» (Cass., Sez. VI, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza, Rv 240067; v.
anche, da ultimo, Cass., Sez. I, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila). Ne deriva
che, essendo stata la pena base – per tutti gli imputati in epigrafe – indicata in
anni 2 di reclusione, all’esito del riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis

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impugnata al fine di consentire al giudice di merito la verifica della ravvisabilità

cod. pen. in regime di prevalenza, le anzidette pene accessorie non avrebbero
dovuto essere disposte.

2. Le ulteriori ragioni di doglianza, invece, non possono trovare
accoglimento.
2.1 Nel computo del trattamento sanzionatorio da applicare al Montanino, in
effetti, non risulta contemplata l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ma
ciò deriva da una consapevole e concordata scelta, sottesa al negozio

risarcimento del danno, di cui non è dato conoscere l’eventuale portata integrale,
risulta peraltro essersi tenuto conto ai fini della concessione delle attenuanti
generiche e del giudizio di bilanciamento. Né può dirsi consentito al giudice
dell’impugnazione porre mano all’accordo de quo, inserendovi previsioni che vi
erano rimaste estranee e che, pertanto, non possono intendersi avere
determinato un mero errore di calcolo.
2.2 La difesa dei fratelli Catapano, con il primo motivo, mira sostanzialmente
a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dei presupposti per la ravvisabilità
di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.: tuttavia, avuto
riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444
dello stesso codice, il richiamo operato dal giudice di merito alle risultanze
processuali appare pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass.,
Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, nonché Cass., Sez. V, n. 4117 del
20/09/1999, Valarenzo Lorel Johnny). Vero è che un espresso riferimento al
menzionato art. 129 si legge soltanto nel momento in cui il giudicante ha inteso
ravvisare gli estremi per l’applicabilità della norma quanto alle ipotesi di reato
escluse dalla richiesta di patteggiamento, ma – da un lato – appare evidente
come il riscontro positivo effettuato in quei casi debba implicitamente leggersi
come esito di una verifica negativa per le contestazioni residue, ed in secondo
luogo non va trascurato il particolare che nella motivazione della sentenza
impugnata (sia pure in ordine alla illustrazione delle ragioni fondanti la
concessione agli imputati delle attenuanti generiche) si dà atto della
“ammissione degli addebiti”.
2.3 Quanto alla durata della pena accessoria di cui all’ultimo comma dell’art.
216 legge fall., la giurisprudenza di legittimità – all’esito dell’intervento della
Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 134 del 2012 – è oramai uniforme
nello statuire che «in tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria
dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed

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intervenuto fra le parti, non certo ad una negligente dimenticanza; del

inderogabile di dieci anni» (v., da ultimo, Cass., Sez. V, n. 628 del 18/10/2013,
Di Cesare, Rv 257947). Nella motivazione della pronuncia appena ricordata si
evidenzia che già il dato testuale avrebbe dovuto imporre la conclusione indicata,
atteso che l’art. 216, comma quarto, legge fall., prevede che la condanna per il
delitto di bancarotta fraudolenta “importa per la durata di 10 anni l’inabilitazione
all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata di
esercitare uffici direttivi preso qualsiasi impresa”, mentre nei casi di bancarotta
semplice (ai sensi dell’art. 217, comma terzo) “la condanna importa

uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 2 anni”. Perciò, «nella ipotesi più
grave […] si è voluto che, quale che sia la pena principale, il soggetto fosse
posto in condizioni di non operare nel campo imprenditoriale dove ha creato
danno e “disordine” per il (considerevole) lasso di tempo di due lustri; nella
ipotesi meno grave […] l’inabilitazione e l’incapacità hanno un “tetto” molto
meno elevato e la loro effettiva durata è rimessa all’apprezzamento del giudice.
“Per la durata di 10 anni”, invero, è espressione significativamente ben diversa
da “fino a 2 anni”: nel primo caso, la proibizione dura (appunto) interrottamente
per una decade, nel secondo non può superare il biennio (ma può, quindi, anche
coprire un più ridotto arco temporale). La

ratio è evidentemente special-

preventiva e la scelta del legislatore non appare al di fuori degli schemi della
logica». Conclusione che, sempre secondo l’excursus delineato nella sentenza
Di Cesare, deve intendersi implicitamente avallata dal giudice delle leggi, che
«con sentenza del 31 maggio 2012, n. 134, ha dichiarato l’inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale ritenendo che la sentenza additiva
(richiesta al fine di rendere applicabile l’articolo 37 cod. pen.) non costituisse una
soluzione costituzionalmente obbligata, rimanendo pertanto legata a scelte
affidate alla discrezionalità del legislatore». Motivazione, quest’ultima, che non
può intendersi meramente formale e che varrebbe ancora oggi, a fronte di una
eventuale ed acritica riproposizione della medesima questione.
2.4 In ordine alla confisca di beni personali di Carmine Vincenzo Catapano,
l’assunto da cui muove la difesa è che nella dizione di “titoli” (contenuta nel
dispositivo della pronuncia oggetto di ricorso) rientrino le polizze vita sopra
ricordate, che tuttavia vennero sequestrate in relazione alla ipotizzata
responsabilità degli enti societari. Assunto che, non a caso, viene espresso in
termini di incertezza (v. pagg. 8-9 dell’atto di impugnazione: «il Gup ha
probabilmente inteso ricomprendere anche le polizze vita..»), allegando copia del
relativo decreto di sequestro e richiamandone il fol. 16.
Tuttavia, il decreto in questione appare emesso dal giudice Dott.ssa
Cameran in data 25/06/2011, ed a tale provvedimento la sentenza impugnata fa

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l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare

un espresso richiamo a pag. 8, precisando che i beni appresi in quella
circostanza erano oggetto di «sequestro preventivo per equivalente in vista della
futura confisca del profitto di reato», e che «poiché gli enti sono stati rinviati a
giudizio davanti al Tribunale in composizione collegiale, si ritiene che sia detto
organo giudiziario competente a decidere sulla permanenza o meno del predetto
sequestro».

Ergo, i beni indicati a pag. 16 del decreto di sequestro allegato

all’odierno ricorso non possono considerarsi confiscati.
2.5 Quanto infine alla possibilità di rilevare nel caso di specie una ipotesi di

affermato il principio secondo cui «la esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. ha natura sostanziale ed è
applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16
marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la
Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc.
pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto,
fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione
della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la
sentenza con rinvio al giudice di merito» (Cass., Sez. III, n. 15449
dell’08/04/2015, Mazzarotto, Rv 263308: in quella fattispecie, non di meno, i
presupposti per l’applicazione della norma de qua risultano essere stati esclusi,
emergendo dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti
addebitati all’imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli
stessi).
Il numero delle ipotesi criminose addebitate agli imputati, che riflettono
peraltro un modus operandi consolidato già alla lettura delle contestazioni di
reato, porta nella fattispecie concreta ad escludere che emergano dagli atti
elementi utili alla possibile applicabilità dell’istituto di nuova introduzione; è anzi
agevole constatare come le condotte criminose poste in essere dai fratelli
Catapano avessero, nel senso indicato dalla norma, carattere di abitualità. Non
va trascurato, peraltro, che secondo un recente indirizzo interpretativo «la
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis
cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo
della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche
il reato continuato una ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al
riconoscimento del beneficio» (Cass., Sez. III, n. 29897 del 28/05/2015, Gau, Rv
264034).

3. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

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particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., risulta già

,

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Catapano Carmine Vincenzo e
Catapano Giuseppe, nonché, per l’effetto estensivo, nei confronti altresì di
Montanino Luca, senza rinvio, limitatamente alle pene accessorie dell’interdizione
dai pubblici uffici e legale come a ciascuno rispettivamente applicate, pene che
elimina.

Così deciso il 15/05/2015.

Rigetta nel resto i ricorsi.

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