Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45183 del 26/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45183 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Tucci Rocco, nato a San Martino sulla Marrucina il 22/09/1948
avverso la sentenza emessa il 12/02/2014 dalla Corte di appello di L’Aquila
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Rocco Tucci ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
recante la parziale riforma (solo in punto di esclusione dell’aumento di pena
determinato dal giudice di primo grado per la contestata recidiva) della sentenza
emessa nei confronti del suo assistito, in data 29/11/2011, dal Tribunale di
Pescara. L’imputato risulta essere stato condannato per addebiti di bancarotta
relativi alla gestione della Cemis Italia s.r.I., società dichiarata fallita nel 2004 e
della quale il Tucci era stato amministratore (prima di diritto, nella veste di

Data Udienza: 26/06/2015

amministratore unico, in seguito – secondo l’assunto accusatorio – di fatto): in
particolare, la declaratoria di penale responsabilità riguarda una ipotesi di
bancarotta fraudolenta per distrazione, mentre già il Tribunale aveva assolto il
ricorrente da una contestazione di bancarotta documentale, sul presupposto che
le omissioni nella tenuta delle scritture contabili fossero ascrivibili a chi gli era
succeduto nella carica formale.
Con l’odierno ricorso, la difesa lamenta:
– inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 legge fa/I.

fraudolenta per distrazione occorre che si realizzi il risultato di un
depauperamento del patrimonio dell’impresa, situazione che può
certamente verificarsi laddove un bene ne sia estromesso senza che sia
acquisito l’equivalente in denaro; tuttavia, fermo restando che «una
particolare lontananza nel tempo fra la commissione dell’atto e la
dichiarazione di fallimento può portare a ritenere che la condotta non
fosse consapevolmente indirizzata alla distrazione del bene dalla massa
attiva», nel caso di specie la Cemis Italia vendette nel 2002 ad altra
società (la Top Group s.r.I.) un immobile a prezzo congruo, attestando
che una parte di quel controvalore era stata già corrisposta alla alienante,
con contestuale rilascio di quietanza, e che per il residuo l’acquirente si
accollava un mutuo precedentemente contratto.
In definitiva, osserva il ricorrente che non vi fu alcun depauperamento,
visto che l’equivalente del valore dell’immobile (determinato in base
all’effettivo valore commerciale del bene) entrò nel patrimonio della
società, seppure con diverse modalità di pagamento ed in tempi
differenti; i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere, piuttosto, la
fondatezza della tesi difensiva secondo cui il Tucci sanò con la vendita
dell’immobile una esposizione debitoria nei confronti della Top Group,
ottenendo anche il risultato di sgravare la Cemis dal mutuo e
consentendo alla stessa società di continuare – anche nell’interesse del
ceto creditorio – l’esercizio dell’attività d’impresa.
Sul piano dell’elemento soggettivo, inoltre, non sarebbe stata comunque
raggiunta la prova della volontà dell’imputato di compiere un atto
distrattivo, come del resto reso evidente dalla stessa scelta della Corte di
appello di ridurre il trattamento sanzionatorio: i giudici aquilani avrebbero
infatti affermato che il Tucci intese «mettere al sicuro un cespite per poter
continuare l’attività», senza invece realizzare «un trasferimento
“strategico” preordinato a danneggiare la massa dei creditori»

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Nell’interesse del ricorrente, sì segnala che per aversi bancarotta

-

violazione dell’art. 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della
sentenza impugnata
Il ricorrente censura la «evidente stringatezza grafica della parte
motivazionale», tale da rivelare immediatamente la mancata disamina
delle questioni sottoposte dalla difesa con i motivi di gravame; fra l’altro,
avrebbe dovuto meritare specifica attenzione il tema della discrasia tra le
dichiarazioni rese dal soggetto succeduto al Tucci nella carica di
amministratore (Franco Mammarella) ed il contenuto di alcuni verbali di

quanto da lui affermato, era entrato regolarmente in possesso di tutte le
scritture contabili

travisamento del fatto
Il difensore del Tucci richiama vari precedenti della giurisprudenza di
questa Corte sul controllo consentito al giudice di legittimità nelle ipotesi
di travisamento, che il ricorrente ritiene sussistere anche nella fattispecie
concreta. Nel ricorso si legge che «i giudici di merito hanno operato una
ricostruzione degli eventi errata, basandosi esclusivamente su ipotesi ed
illazioni prive di ogni riscontro»

inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.
A dispetto del motivo di appello presentato dalla difesa sul punto, la Corte
territoriale

avrebbe

omesso

qualsiasi

valutazione

sull’invocata

concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur procedendo a
rivedere in melius il trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
1.1 Il primo motivo si rivela, infatti, generico e manifestamente infondato,
atteso che la ricostruzione difensiva punta ad insistere su elementi in fatto già
ritenuti del tutto irrilevanti dai giudici di merito. A proposito della vendita del
bene immobile sopra ricordato, la difesa rappresenta che «la Cermis dichiara di
aver ricevuto la somma dalla società acquirente, e non già di averla ricevuta a
mezzo del suo legale rappresentante. In buona sostanza, non vi è alcun
riferimento al fatto che detti soldi siano stati consegnati nelle mani del Tucci
Rocco, al tempo della sottoscrizione del contratto, essendosi limitato, in qualità
di rappresentante legale della Cemis, a riconoscere che la società acquirente
aveva in altri tempi provveduto a dare del denaro alla venditrice».
Argomentazione, come detto, che non ha alcun carattere di decisività, a fronte di
un presunto pagamento in contanti non documentato ed assai poco credibile.
II
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assemblea, da cui risultava che il suddetto Mammarella, contrariamente a

In definitiva, l’imputato continua a dare per scontato quel che risulta
ragionevolmente escluso sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, ribadendo
apoditticamente il proprio assunto senza confrontarsi con gli elementi evidenziati
dai giudici di merito per sconfessarne la significatività. Per costante
giurisprudenza il difetto di specificità del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581,
lett. c), cod. proc. pen. – va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza,
ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal

censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art.
591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità dell’impugnazione»
(Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in precedenza,
e nello stesso senso, si era rilevato che «è inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli
stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza
oggetto di ricorso» (Cass., Sez. VI, n. 20377 dell’11/03/2009, Arnone, Rv
243838).
1.2 Puramente allegato, senza alcun appiglio alle risultanze processuali,
appare l’argomento secondo cui «non si può escludere che l’atto di vendita sia
intervenuto a sanare una situazione debitoria nei confronti della Top Group per
precedenti debiti, e che, per l’ulteriore importo dovuto, pari alla differenza tra il
valore effettivo dell’immobile e l’ammontare del debito, la società acquirente si è
accollata il mutuo»; ciò al di là del rilievo che l’impossibilità di provare l’esistenza
di una situazione debitoria di tal fatta derivi dalle carenze nella tenuta delle
scritture contabili, da cui il Tucci è stato assolto, visto che la vendita avente
valenza distrattiva risale al 2002, e l’imputato rimase amministratore di diritto
della società fallita sino al novembre 2003.
Per sostenere il difetto di dolo in capo al ricorrente, la difesa rappresenta poi
che «diversi elementi già evidenziati, quali la congruità del prezzo di vendita, la
lontananza nel tempo tra la vendita e la dichiarazione di fallimento,
l’impossibilità di collocare le dazioni di denaro dalla società acquirente […] al
tempo della vigenza del Tucci Rocco come amministratore della società,
depongono tutte a favore della non colpevolezza dell’imputato». Osservazione
chiaramente smentita dal rilievo, evidenziato già dal Tribunale di Pescara ma
ancora una volta ignorato, che della somma costituente il presunto corrispettivo
non vi fu alcuna imputazione all’attività aziendale, non rimanendone traccia nelle
scritture contabili; tanto più che, come si legge nelle sentenze di merito, la Top

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momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice

Group risultava amministrata da un ex dipendente della venditrice (ovvero, della
società che più tardi sarebbe fallita), con lo stesso Tucci che ne sarebbe
diventato amministratore in un secondo momento. Il tutto dimostrando
all’evidenza che l’operazione fu «un mezzo per sottrarre l’immobile ai creditori
mantenendo di fatto la disponibilità del bene».
Va peraltro segnalato che il tema della distanza temporale fra la vendita del
bene e la dichiarazione di fallimento appare a sua volta irrilevante. Da un lato,
l’intervallo in questione non fu così significativo, visto che la società fallì già nel
2004; dall’altro, e soprattutto, è necessario ricordare che la condotta sanzionata
dall’art. 216 legge fall. non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di
avere provocato il fallimento di un’impresa, bensì – assai prima – quella di averne
depauperato le risorse, destinandole ad impieghi estranei all’attività dell’impresa
medesima. La rappresentazione e la volontà dell’agente debbono perciò inerire
alla

deminutio patrimonii

(semmai, occorre la consapevolezza che

quell’impoverimento dipenda da iniziative non giustificabili con il fisiologico
esercizio dell’attività imprenditoriale): tanto basta per giungere all’affermazione
del rilievo penale della condotta, per sanzionare la quale è sì necessario il
successivo fallimento, ma non già che questo sia oggetto di rappresentazione e
volontà – sia pure in termini di semplice accettazione del rischio di una sua
verificazione – da parte dell’autore.
1.3 Quanto alle presunte divergenze tra le dichiarazioni del teste
Mammarella ed il contenuto dei verbali di assemblea (dove risultava che egli
aveva ricevuto tutte le scritture contabili), non si vede in quale misura ulteriore i
giudici di merito avrebbero dovuto tenerne conto: è proprio da quel rilievo,
infatti, che derivò l’ esclusione del coinvolgimento del Tucci nella bancarotta
documentale. Né, per ciò solo, il Tucci dovrebbe ritenersi la «vittima di un piano
ben congegnato da altri», come non di meno lo descrive la difesa: è pacifico, del
resto, che il Mammarella non ebbe nulla a che fare con la più volte ricordata
vicenda distrattiva, risalente al 2002. Il corrispondente motivo di ricorso è
pertanto, a sua volta, manifestamente infondato.
1.4 Di immediata evidenza è la genericità del motivo di doglianza sul
“travisamento del fatto” che connoterebbe la decisione impugnata: al di là di
astratti richiami di precedenti giurisprudenziali, il ricorso non indica alcun aspetto
o punto determinato, all’interno della sentenza della Corte di appello, in cui il
presunto vizio verrebbe a manifestarsi.
1.4 Quanto infine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, vero
è che la sentenza di secondo grado non affronta il tema, ma il motivo di appello
rimasto privo di trattazione risultava inammissibile, perché formulato in termini

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tali da non comportare, per la Corte aquilana, alcun obbligo di puntuale disamina
(v. Cass., Sez. V, n. 27202 dell’11/12/2012, Tannoia).
Infatti, il Tribunale aveva precisato come, sulla determinazione del
trattamento sanzionatorio e sull’impossibilità di concedere al Tucci le anzidette
circostanze ex art. 62-bis cod. pen., incidessero la gravità del fatto («in
considerazione del valore economico del bene distratto, del volume d’affari
aziendale e del passivo fallimentare») ed i «precedenti penali numerosi e
specifici» dell’imputato. Impugnando la sentenza di primo grado, la difesa del

generali, senza esporre alcunché circa gli elementi positivi che avrebbero invece
dovuto guidare, in termini favorevoli alla posizione del Tucci, la discrezionalità
del giudicante.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Tucci al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, riconducibili alla volontà del
ricorrente – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di
C 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 26/06/2015.

prevenuto si limitò ad una citazione di precedenti giurisprudenziali e di principi

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