Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45180 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 45180 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

MARTELLI Aldo, nato a Pescara il 10/10/1971

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila de117 ottobre 2013

letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Mariangela Grillo, difensore della parte civile, che si è
riportata alle conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila
confermava la sentenza del 12 ottobre 2011 con la quale il Tribunale di Pescara
aveva dichiarato Aldo Martelli, assieme ad altra persona, colpevole del reato di

Data Udienza: 27/05/2015

lesioni personali gravi, ai sensi degli artt. 110, 582 e 583 cod. pen., per avere
cagionato la frattura di ossa nasali, giudicate guaribili oltre il quarantesimo giorno a
Scarponcini Fornaro Felfina e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena di
giustizia, oltre il risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi
parte civile, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale.
Avverso l’anzidetta pronuncia, il difensore dell’imputato, avv. Giancarlo
Carlone, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di
seguito indicate.

motivazione nonché violazione del principio dell’oltre il ragionevole dubbio, ai sensi
dell’art. 606 lett. e), in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen.. Si
duole, in particolare, della valutazione delle risultanze processuali, che, a dire del
ricorrente, non avrebbero consentito l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, al
di là di ogni ragione di dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile, in quanto attiene a questione prettamente di
merito, qual’è quella relativa alla valutazione delle risultanze processuali, che,
notoriamente, si sottrae al sindacato di legittimità ove assistita da motivazione
congrua e formalmente corretta. Tale deve intendersi quella che sostiene la
sentenza impugnata, che – sulla base di logica e plausibile ricostruzione della
vicenda fattuale – ha dato ampio conto del ribadito giudizio di colpevolezza a carico
dell’imputato. Nell’esprimere siffatta valutazione il giudice a quo ha mostrato di
aver fatto buon governo delle regole di giudizio che presiedono al relativo
apprezzamento, segnatamente quella secondo cui le dichiarazioni di accusa della
persona offesa possono anche da sole sostenere un giudizio di colpevolezza ove
adeguatamente valutate nella loro attendibilità (Sez.Un. n. 41461 del 19/07/2012,
Rv. 253214: le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si
applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto,
che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui
vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione la Corte
ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte
civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri
elementi).
Nel caso di specie, i giudici del merito hanno ritenuto di dover cercare negli
atti di causa elementi di conferma, ravvisandoli nell’acquisita certificazione sanitaria

2

Con unico motivo si denuncia travisamento della prova ed illogicità della

e, segnatamente, nelle dichiaraizoni del carabiniere Di Giovanni che, intervenuto
nell’occasione, aveva dichiarato che il Martelli, anche in sua presenza, aveva
continuato a colpire la persona offesa con pugni al volto.

2. Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni di legge
anche in ordine alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile nel presente giudizio, che si reputa congruo ed equo liquidare

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende
nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che è liquida
in C 2000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 27/05/2015

come da dispositivo.

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