Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4518 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4518 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALILLO VINCENZO N. IL 21/03/1972
avverso la sentenza n. 890/2010 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del
13/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 maggio 2011 il Tribunale di Agrigento ha
condannato Palillo Vincenzo, con le circostanze attenuanti generiche, alla
pena di euro trecento di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato
di cui all’art. 660 cod. pen., perché, per petulanza o altro biasimevole
motivo, recava molestia e disturbo a Giannola Tudorita, pedinandola e

delle avances e, in una occasione, anche chiedendole con insistenza
l’indirizzo della sua abitazione; in Agrigento il 29 gennaio 2009.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, convertito in
ricorso per cassazione, il difensore del Palillo, il quale deduce l’errore della
decisione in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato,
poiché il semplice corteggiamento non potrebbe essere assimilato ad una
condotta di disturbo o molestia.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. L’impugnazione, convertita in ricorso per cassazione, risulta proposta
per motivo non consentito nel giudizio di legittimità, espressamente
postulando una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel merito,
senza rilevare alcun specifico vizio della decisione impugnata, la quale, con
motivazione adeguata e coerente, apprezzata l’attendibilità della persona
offesa e della sua denuncia, ha ravvisato nel corteggiamento insistente e
invadente del Palillo nei confronti della Giannola, nonostante il fastidio
manifestato dalla donna, gli elementi della contravvenzione contestata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

seguendola con frequenza giornaliera per strada, avvicinandola e facendole

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

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