Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4518 del 08/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4518 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOIACONO SILVANA N. IL 14/12/1975
PODETTI MASSIMILIANO N. IL 05/11/1968
DE MARCHI ANNA
avverso la sentenza n. 2979/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Roma, previa assoluzione dall’imputazione sub a), dichiarava
gli imputati responsabili del reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2, così qualificata l’originaria
imputazione ascritta al capo b);
-Rilevato che gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e
vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione e al travisamento delle prove ex artt.

c.p.p., violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al concorso di circostanze
attenuanti e aggravanti ex art. 69 c.p. e agli artt. 132 e 133 c.p., nonché violazione di legge e
vizio motivazionale in relazione al mancato rigetto della provvisionale e alla liquidazione delle
spese in favore della parte civile;
– Rilevato, altresì, che la parte civile De Marchi Anna ha fatto pervenire atto di controricorso e
ricorso incidentale;
-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile, perché i primi due profili di doglianza
prospettati integrano censure in fatto contenenti una ricostruzione alternativa a quella esposta
dai giudici di merito, corredata da argomentazioni esaustive e logicamente correlate agli
elementi probatori acquisiti, mentre le altre doglianze risultano prive di ogni specificità, in
violazione del combinato disposto ex artt. 581-591 C.P.P.;
– Rilevato, quanto al ricorso proposto dalla parte civile, che “l’impugnazione “incidentale”,
prevista dalla legge con riferimento all’appello, non é prevista in relazione al ricorso per
cassazione, sicché l’eventuale ricorso incidentale presentato dalla parte può valere solo come
memoria difensiva in dissenso dalla impugnazione della controparte e in adesione al
provvedimento da questi impugnato” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 33051 del 12/07/2011 Rv.
250827).
– Ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.,
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014
Il Consigliere Est

Afresidente

192 e 546 lett. e) c.p.p., violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 533

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA